MINISTERO LAVORO E POLITICHE SOCIALI – Circolare 16 novembre 2022, n. 21
Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della salute, sentiti il Ministro dell’università e la ricerca, l’ISIN, l’ISS e l’INAIL 9 agosto 2022, di attuazione dell’articolo 129, comma 4 del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101.
A partire dal 1° gennaio 2023 entrerà in vigore il decreto interministeriale 9 agosto 2022, di attuazione dell’articolo 129, comma 4, del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, che disciplina i requisiti di iscrizione all’elenco degli esperti di radioprotezione, nonché le modalità di formazione e svolgimento del relativo esame e dell’aggiornamento professionale.
Le disposizioni del citato decreto interministeriale andranno a sostituire, per quanto ivi previsto, le disposizioni dell’Allegato XXI al decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, che attualmente disciplina, tra l’altro, la materia dell’esame di abilitazione per gli esperti di radioprotezione.
In proposito, con l’obiettivo di favorire la corretta applicazione delle nuove norme, acquisito il parere dell’Ufficio legislativo di questo Ministero in data 11 novembre 2022, si forniscono le seguenti indicazioni relative al citato decreto interministeriale, nonché alcune precisazioni inerenti alle sessioni d’esame da tenersi nell’anno 2023 (con termine di presentazione delle domande entro il 31 dicembre 2022), anche in considerazione delle richieste di chiarimento finora pervenute.
Esame di abilitazione per l’iscrizione negli elenchi degli esperti di radioprotezione.
I candidati che presenteranno domanda di ammissione all’esame per l’iscrizione nell’elenco degli esperti di radioprotezione, entro il 31 dicembre 2022, dovranno possedere i titoli di studio e professionali previsti della normativa attualmente in vigore, in relazione al grado di abilitazione richiesto (punto 9 dell’Allegato XXI al decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101).
L’esame, che i suddetti candidati sosterranno nell’anno 2023, verterà sugli argomenti indicati negli articoli 9, 10, 11 e 12 del decreto interministeriale 9 agosto 2022 per il grado di abilitazione richiesto nella domanda di ammissione all’esame.
Si ritiene utile segnalare le novità introdotte dal citato decreto interministeriale 9 agosto 2022 rispetto alle previgenti disposizioni.
In particolare, per il II grado il candidato deve dimostrare di possedere un’adeguata conoscenza, oltre che degli argomenti indicati all’articolo 9, anche in materia di:
v) caratterizzazione radiologica dei materiali;
z) bonifica e rilascio condizionato e incondizionato.
Per il III grado sanitario il candidato deve dimostrare di possedere un’adeguata conoscenza, oltre che degli argomenti indicati all’articolo 9 e 10, anche in materia di:
c) caratterizzazione radiologica dei materiali per gli aspetti di competenza;
d) bonifica e rilascio incondizionato per gli aspetti di competenza.
Per il terzo grado il candidato deve dimostrare di possedere un’adeguata conoscenza, oltre che degli argomenti indicati all’articolo 9, 10 e 11, anche in materia di:
m) radioprotezione legata alle installazioni basate sul processo di fusione;
p) caratterizzazione radiologica dei materiali nelle installazioni e negli impianti non ricompresi nei gradi inferiori;
q) bonifica e rilascio condizionato e incondizionato nelle installazioni e negli impianti non ricompresi nei gradi inferiori.
Per i candidati che presenteranno domanda di ammissione all’esame dal 1° gennaio 2023 troverà applicazione il decreto interministeriale 9 agosto 2022.
Pertanto, i titoli di studio e professionali per l’ammissione all’esame di abilitazione saranno quelli previsti dalla normativa in vigore.
Sul punto, si precisa che i tirocini conclusi dai candidati entro il 31 dicembre 2022 si considerano validi ai fini del conseguimento del titolo di formazione post-universitaria per la parte in cui la suddetta formazione prevede il tirocinio pratico. Resta inteso che il tirocinio svolto deve essere congruo con il grado di abilitazione previsto dalla formazione post-universitaria.
Nel caso in cui il tirocinio abbia avuto solo inizio nell’anno 2022, secondo le modalità previste dall’Allegato XXI al decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101 e si concluda successivamente al 31 dicembre 2022, i soggetti che effettueranno la formazione post-universitaria valuteranno se lo stesso, nei limiti del grado per il quale si consegue la formazione post-universitaria, costituisca elemento di esonero per l’assolvimento dell’obbligo di tirocinio pratico previsto dalla nuova disciplina.
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