MINISTERO LAVORO E POLITICHE SOCIALI – Circolare 21 ottobre 2022, n. 20

Fondi di solidarietà di cui agli articoli 26 e 40 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148. Adeguamento alla legge del 30 dicembre 2021 n. 234 entro il 31 dicembre 2022

Il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali di cui alla legge n. 234 del 30 dicembre 2021 (Legge di bilancio 2022) e successive modifiche e integrazioni ha interessato anche la disciplina dei fondi di solidarietà bilaterali di cui agli articoli 26 e 40 del decreto legislativo n. 148 del 14 settembre 2015.

La materia è stata illustrata con le circolari n. 1 del 3 gennaio 2022 del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, n. 18 del 1° febbraio 2022 e n. 76 del 30 giugno 2022 dell’INPS, oltre che con il messaggio n. 2936 del 22 luglio 2022 del medesimo Istituto previdenziale.

In relazione alle innovazioni recate dall’impianto normativo di riferimento, la legge n. 234 del 2021 ha assegnato ai fondi di solidarietà bilaterali di cui agli articoli 26 e 40 del decreto legislativo n. 148 del 2015, già costituiti al 31 dicembre 2021, un periodo transitorio, per adeguarsi alle nuove disposizioni, che scade il 31 dicembre 2022.

La data del 31 dicembre 2022 stabilita per l’adeguamento dei fondi di solidarietà innanzi citati si applica a tutti i fondi di solidarietà che necessitano di adeguamento, compresi quelli più recentemente costituiti, ossia il Fondo di solidarietà bilaterale per le attività professionali e il Fondo bilaterale di solidarietà per il sostegno del reddito del personale del settore dei servizi ambientali, per le motivazioni indicate con il messaggio INPS n. 2936 del 22 luglio 2022, par. 2, alle quali si rinvia, e che sono state già condivise con questo Ministero.

Stante l’approssimarsi del suddetto termine del 31 dicembre 2022 per l’adeguamento della disciplina dei fondi esistenti, con la presente circolare, acquisito il parere dell’Ufficio Legislativo prot. 9090 del 20 ottobre 2022 si fornisce un riepilogo sistematico degli obblighi di adeguamento posti dalla riforma e delle conseguenti indicazioni operative.

A) Adeguamento platea datori di lavoro.

Con l’articolo 1, comma 204, lettera b), della legge 234/2021, che ha disposto l’introduzione nel corpo dell’articolo 26 del decreto legislativo n. 148/2015 del comma 7 bis, il legislatore ha previsto l’estensione del campo di applicazione dei Fondi di solidarietà ai datori di lavoro che occupano anche solo un lavoratore dipendente.

La norma dispone che i Fondi già costituiti alla data di entrata in vigore della legge n. 234 si adeguino alle disposizioni del sopra citato articolo 1, comma 204, lettera b), entro il 31 dicembre 2022.

In mancanza, i datori di lavoro del relativo settore confluiscono, a decorrere dal 1° gennaio 2023, nel fondo di integrazione salariale di cui all’articolo 29 ove vengono trasferiti i contributi già versati o comunque dovuti dai datori di lavoro medesimi.

Pertanto, ai fini dell’adeguamento, per i fondi di solidarietà che prevedono una soglia dimensionale di accesso al Fondo diversa da quella attualmente prevista a livello normativo, al fine di non confluire nel Fondo di integrazione salariale, occorre stipulare accordi e contratti collettivi da parte delle organizzazioni sindacali e imprenditoriali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, al fine di adeguare la disciplina del Fondo di settore alle disposizioni del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, come modificato dall’articolo 1, comma 204, lettera b) della legge 234/2021 con particolare riferimento alla platea dei datori di lavoro che rientrano nel campo di applicazione del Fondo.

In assenza di tale adeguamento, tutti i datori di lavoro del relativo settore confluiranno nel Fondo di integrazione salariale a decorrere dal 1° gennaio 2023 e i contributi già versati o comunque dovuti verranno trasferiti al predetto Fondo di integrazione salariale.

A livello operativo, le organizzazioni sindacali e imprenditoriali comparativamente più rappresentative a livello nazionale relativamente a ciascun Fondo di solidarietà, al fine di non confluire nel Fondo di integrazione salariale, dovranno verificare la disciplina del Fondo di settore e qualora il Fondo preveda una soglia dimensionale di accesso diversa da quella attualmente prevista a livello normativo dovranno adeguare la disciplina del medesimo con la sottoscrizione dell’accordo collettivo innanzi citato entro il 31 dicembre 2022 da trasmettere al Ministero del lavoro e delle politiche sociali – Direzione Generale Ammortizzatori Sociali – Divisione IV.

Acquisito l’accordo sarà avviato l’iter istruttorio che prevede anche la verifica della sostenibilità finanziaria del Fondo di solidarietà nel medio periodo (8 anni) come previsto dall’articolo 35 del decreto legislativo n. 148 del 2015, alla luce delle modifiche che si intendono apportare.

Si precisa infatti che l’ampliamento della platea dei soggetti rientranti nell’ambito di applicazione del Fondo porta quale logica conseguenza a una valutazione, anche delle parti sociali in sede di sottoscrizione dell’accordo, circa una eventuale rimodulazione della contribuzione di finanziamento del Fondo qualora il medesimo dovesse risultare non sostenibile finanziariamente nel medio periodo alla luce delle modifiche da apportarsi.

Terminato l’iter istruttorio, la modifica degli atti istitutivi dei Fondi di solidarietà bilaterali avverrà con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze.

Sempre con riferimento agli obblighi di adeguamento relativi alla platea dei datori, analoga disposizione è stata dettata dal legislatore in merito ai Fondi territoriali intersettoriali delle Province autonome di Trento e di Bolzano-Alto Adige nel caso in cui prevedano una soglia dimensionale di accesso al Fondo diversa da quella prescritta dalla legge.

Il comma 1 bis dell’articolo 40 del decreto legislativo n. 148 del 2015 stabilisce che “A decorrere dal 1° gennaio 2022, sono soggetti alla disciplina dei fondi di solidarietà territoriale intersettoriale anche i datori di lavoro che occupano almeno un dipendente. I fondi già costituiti alla predetta data si adeguano alle disposizioni di cui al presente comma entro il 31 dicembre 2022. In mancanza, i datori di lavoro confluiscono, a decorrere dal 1° gennaio 2023, nel fondo di integrazione salariale di cui all’articolo 29, al quale sono trasferiti i contributi già versati o comunque dovuti dai datori di lavoro medesimi ai soli fini dell’erogazione dei trattamenti di integrazione salariale.”

Anche in questo caso, a livello operativo, le parti sociali dovranno verificare la disciplina del Fondo di solidarietà territoriale e qualora il medesimo preveda una soglia dimensionale di accesso al Fondo diversa da quella attualmente prevista a livello normativo dovranno adeguare la disciplina del medesimo con la sottoscrizione dell’accordo collettivo innanzi citato entro il 31 dicembre 2022 da trasmettere al Ministero del lavoro e delle politiche sociali – Direzione Generale Ammortizzatori Sociali – Divisione IV, al fine di non confluire nel Fondo di integrazione salariale.

Acquisito l’accordo sarà avviato l’iter istruttorio che prevede anche la verifica della sostenibilità finanziaria dei medesimi Fondi nel medio periodo (8 anni) come previsto dall’articolo 35 del decreto legislativo n. 148 del 2015, alla luce delle modifiche che si intendono apportare.

Anche in questo caso, sarà utile una valutazione anche delle parti sociali circa una eventuale rimodulazione della contribuzione di finanziamento del Fondo al fine di garantire che il Fondo stesso sia sostenibile finanziariamente nel medio periodo, in considerazione dell’ampliamento della platea dei soggetti rientranti nell’ambito di applicazione del Fondo.

Terminato l’iter istruttorio, la modifica degli atti istitutivi dei Fondi di solidarietà bilaterali avverrà con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, d’intesa, nel caso di Fondi di solidarietà territoriali, con il Presidente della Provincia Autonoma.

B) Adeguamento prestazione assegno di integrazione salariale.

Con riferimento alla prestazione dell’assegno di integrazione salariale riconosciuta dai Fondi di solidarietà bilaterali, l’articolo 30 del decreto legislativo n. 148 del 2015, comma 1 bis, stabilisce che “per periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa decorrenti dal 1° gennaio 2022, i fondi di cui agli articoli 26, 27 e 40 assicurano, in relazione alle causali previste dalla normativa in materia di integrazioni salariali ordinarie e straordinarie, la prestazione di un assegno di integrazione salariale di importo almeno pari a quello definito ai sensi dell’articolo 3, comma 5-bis, e stabiliscono la durata della prestazione in misura almeno pari ai trattamenti di integrazione salariale, a seconda della soglia dimensionale dell’impresa e della causale invocata, e comunque nel rispetto delle durate massime complessive previste dall’articolo 4, comma 1. Entro il 31 dicembre 2022, i fondi già costituiti si adeguano alle disposizioni di cui al presente comma. In mancanza, i datori di lavoro, ai soli fini dell’erogazione dei trattamenti di integrazione salariale, confluiscono nel fondo di integrazione salariale di cui all’articolo 29, a decorrere dal 1° gennaio 2023.”

Pertanto, nel caso in cui i fondi di solidarietà già costituti di cui agli articoli 26 e 40 del decreto legislativo n.148 del 2015, prevedano una prestazione di assegno ordinario, oggi assegno di integrazione salariale, che non risponde ai requisiti innanzi citati relativi a causali, importo e durata di cui alla prestazione dell’assegno di integrazione salariale, delineata dalla norma innanzi citata, ai fini dell’adeguamento alla legge, è ammessa la possibilità di stipulare accordi e contratti collettivi, anche intersettoriali, da parte delle organizzazioni sindacali e imprenditoriali comparativamente più rappresentative, al fine di adeguare la disciplina del Fondo alle disposizioni del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.

In assenza di tale adeguamento entro il 31 dicembre 2022, tutti i datori di lavoro del relativo settore confluiranno nel Fondo di integrazione salariale a decorrere dal 1° gennaio 2023 ai soli fini dell’erogazione dei trattamenti di integrazione salariale.

A livello operativo, le parti sociali comparativamente più rappresentative relativamente a ciascun Fondo di solidarietà, al fine di non confluire nel Fondo di integrazione salariale, dovranno verificare la disciplina del Fondo di settore o del Fondo territoriale, con riferimento alla prestazione dell’assegno ordinario, oggi assegno di integrazione salariale.

Qualora la prestazione dell’assegno ordinario, oggi assegno di integrazione salariale, non sarà rispondente ai requisiti innanzi indicati, al fine di non confluire nel FIS, le parti sociali entro il 31 dicembre 2022 dovranno rimodulare in un accordo collettivo, da sottoscriversi entro la data innanzi indicata e da trasmettere al Ministero del lavoro e delle politiche sociali – Direzione Generale Ammortizzatori Sociali – Divisione IV, la prestazione medesima in termini di causali, misura e durata, verificando altresì quale conseguenza e diretto corollario della rimodulazione della prestazione se la modifica della stessa incide sulla sostenibilità finanziaria del medesimo Fondo nel medio periodo, eventualmente prevedendo la conseguente rimodulazione della contribuzione di finanziamento.

Nell’ambito dell’attività di verifica delle parti sociali circa la rispondenza della prestazione ai requisiti previsti dall’articolo 30 comma 1 bis del decreto legislativo n. 148 del 2015, in particolar modo con riferimento alla durata della prestazione, è evidente che le parti sociali dovranno verificare che la medesima sia in concreto garantita anche tenendo conto dei cc.dd. tetti aziendali. Alcuni decreti istitutivi dei fondi di solidarietà, infatti, al fine di garantire un equilibrio tra le entrate e le uscite dei Fondi, in ossequio alla previsione di cui all’articolo 35 del decreto legislativo n. 148 del 2015, hanno stabilito un parametro di accesso alla prestazione correlato al tetto aziendale. Le parti sociali dovranno verificare se è necessario adeguare l’assegno di integrazione salariale alle nuove durate anche tenendo conto dei cc.dd. tetti aziendali qualora andassero ad inficiare la durata massima della prestazione autorizzabile di talché non si rientrerebbe più nei parametri di durata. Pertanto, non è sufficiente che formalmente il decreto sia conforme in materia di durata alla nuova normativa di cui all’articolo 30 comma 1 bis del decreto legislativo n. 148 del 2015 ma occorre anche verificare che sia garantita la prestazione per la durata stabilita dalla legge e dal decreto di disciplina del Fondo. Se i tetti aziendali non consentono tale garanzia occorrerà comunque procedere all’adeguamento del Fondo entro il 31 dicembre 2022, modificando il decreto, eventualmente eliminando o rimodulando la previsione di tali limiti, ed eventualmente tramite aumento dell’aliquota di contribuzione ordinaria se rimodulando tali limiti non è garantito il rispetto del principio di equilibrio finanziario di cui all’articolo 35 del decreto legislativo n. 148 del 2015.

Acquisito l’accordo di adeguamento sarà avviato l’iter istruttorio che prevede anche la verifica della sostenibilità finanziaria dei medesimi Fondi nel medio periodo (8 anni) come previsto dall’articolo 35 del decreto legislativo n. 148 del 2015, alla luce delle modifiche che si intendono apportare.

Terminato l’iter istruttorio, la modifica degli atti istitutivi dei Fondi di solidarietà bilaterali avverrà con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, d’intesa con i Presidenti delle Province Autonome nel caso dei Fondi territoriali.