MINISTERO LAVORO E POLITICHE SOCIALI – Circolare 27 marzo 2019, n. 5
Accesso al trattamento CIGS per crisi per cessazione per le imprese appaltatrici di servizi di mensa o servizi di pulizia
In riferimento a quanto indicato in oggetto, acquisito il parere dell’Ufficio legislativo prot. 3607 del 25 marzo 2019, in merito alla possibilità di accesso, per i lavoratori delle imprese appaltatrici di servizi di mensa e pulizia al trattamento CIGS per crisi per cessazione, ai sensi dell’articolo 44 del decreto legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito in legge n. 130 del 2018, in ragione della scadenza, e quindi della cessazione, del contratto di appalto sottoscritto con l’azienda committente a sua volta in CIGS, si rappresenta quanto segue.
L’articolo 20, comma 1, lettere c) e d) prevede che la disciplina in materia di intervento straordinario di integrazione salariale si applichi anche alle imprese appaltatrici di servizi di mensa o ristorazione che subiscano una riduzione dell’attività in dipendenza di situazioni di difficoltà dell’azienda appaltante che abbiano comportato per quest’ultima il ricorso al trattamento ordinario o straordinario di integrazione salariale e alle imprese appaltatrici di servizi di pulizia, anche se costituite in forma di cooperativa, che subiscano una riduzione di attività in conseguenza della riduzione delle attività dell’azienda appaltante, che abbia comportato per quest’ultima il ricorso al trattamento straordinario di integrazione salariale.
Il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 94033 del 13 gennaio 2016, all’articolo 5 indica i criteri per l’approvazione dei programmi di cassa integrazione guadagni straordinaria e al comma 2 precisa che il trattamento straordinario di integrazione salariale per l’azienda appaltatrice dei servizi di mensa e pulizia non può avere una durata superiore a quella del contratto di appalto.
In merito a tale ultima previsione, sono state rappresentate da più parti difficoltà nell’accesso alla CIGS per le imprese appaltatrici laddove le stesse abbiano sottoscritto un contratto di appalto con aziende che cessino l’attività produttiva e che pertanto, cessando l’attività, non abbiano interesse a prorogare e/o rinnovare il contratto di appalto nelle more della fruizione della CIGS per cessazione.
Al fine di fornire tutela anche ai lavoratori dipendenti delle aziende appaltatrici che altrimenti non potrebbero accedere alla CIGS, si può consentire l’accesso al trattamento di CIGS per cessazione ai sensi dell’articolo 44 del decreto legge n. 109/2018 in quanto cessa l’attività dell’azienda appaltatrice del servizio di mensa o pulizia, in conseguenza della scadenza del contratto di appalto, a seguito della cessazione di attività dell’azienda committente, purché il contratto di appalto fosse vigente al momento della decisione aziendale della committente di cessare l’attività produttiva non rilevando ai fini della durata della CIGS che il contratto di appalto venga a scadere e non venga prorogato proprio in ragione della cessazione di attività della committente.
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