MINISTERO LAVORO E POLITICHE SOCIALI – Circolare 30 settembre 2020, n. 3738
Decreto 7 luglio 2020 – Determinazione e destinazione del contributo forfettario per le somme dovute dal datore di lavoro, relativamente ai rapporti di lavoro irregolare
Si trasmette a codesti Uffici il Decreto interministeriale del 7 luglio 2020 di cui all’oggetto (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 223 del 8-9-2020) (v. allegato), con cui si determina il contributo forfettario mensile (art. 1 comma 1), dovuto a titolo retributivo, contributivo e fiscale dai datori di lavoro, che tra il 1° giugno e il 15 agosto u.s. hanno chiesto di regolarizzare un rapporto di lavoro già instaurato prima della denuncia di regolarizzazione (art. 103 del D.L. 30/2020).
Tale importo, relativo ad ogni mese/frazione di mese di durata del rapporto di lavoro, oggetto di regolarizzazione, varia secondo i settori di attività:
a) 300 euro per i settori agricoltura, allevamento e zootecnia, pesca e acquacoltura e attività connesse;
b) 156 euro per il settore di assistenza alla persona e del lavoro domestico.
Per consentire il versamento dei contributi forfettari l’Agenzia delle Entrate, con Risoluzione n. 58/E del 25 settembre 2020, ha istituito i seguenti codice tributo:
– “CFZP” denominato “Contributo forfettario 300 euro – emersione lavoro irregolare – settori agricoltura, allevamento e zootecnia, pesca e acquacoltura e attività connesse – DM 7 luglio 2020”;
– “CFAS” denominato “Contributo forfettario 156 euro – emersione lavoro irregolare – settori assistenza alla persona – DM 7 luglio 2020”;
– “CFLD” denominato “Contributo forfettario 156 euro – emersione lavoro irregolare – settore lavoro domestico e sostegno al bisogno familiare – DM 7 luglio 2020”.
Il versamento del contributo forfettario dovrà avvenire tramite il modello “F24 Versamenti con elementi identificativi”, che sarà possibile reperire presso gli sportelli bancari e gli uffici postali o scaricare dal sito internet dell’Agenzia delle Entrate e del Ministero dell’Interno.
I datori di lavoro interessati dovranno attenersi, per la compilazione del modello F24, alle istruzioni di seguito riportate:
nella sezione “CONTRIBUENTE” devono essere indicati i dati anagrafici e il codice fiscale del datore di lavoro;
nella sezione “ERARIO ED ALTRO” devono essere indicati:
– nel campo “tipo”, la lettera “R”;
– nel campo “elementi identificativi”, il codice fiscale del lavoratore;
– nel campo “codice”, i codici tributo “CFZP”, “CFAS” o “CFLD”;
– nel campo “anno di riferimento”, il valore “2020”;
– nel campo “importi a debito versati”, il contributo forfettario dovuto, nella misura di 300,00 euro (per il codice “CFZP”) oppure di 156,00 euro (per i codici “CFAS” e “CFLD”), per ciascun mese o frazione di mese.
Il contributo forfettario, a titolo retributivo, contributivo e fiscale, è dovuto esclusivamente per le dichiarazioni di emersione aventi a riferimento la dichiarazione di sussistenza di un rapporto di lavoro irregolare con cittadini non comunitari. Il periodo per il quale il contributo forfettario è dovuto, è compreso tra la data di decorrenza del rapporto irregolare — come dichiarata nell’istanza di emersione – e la data della stessa istanza. Ai fini del calcolo del contributo forfettario, il contributo è dovuto in misura intera anche se riferito a frazioni di mese.
Il pagamento da parte del datore di lavoro del contributo forfettario dovrà essere effettuato prima della stipula del contratto di soggiorno. Lo Sportello Unico per l’Immigrazione, al momento della convocazione delle parti, provvederà alla verifica dell’importo del contributo versato.
Le somme versate a titolo di contributi forfettari non saranno restituite in tutte le ipotesi in cui la procedura, per qualunque motivo, non vada a buon fine (inammissibilità, archiviazione o rigetto della dichiarazione di emersione). Tali somme, infatti, affluiscono ad apposito capitolo dell’entrata del bilancio dello Stato e restano acquisite all’erario.
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