MINISTERO LAVORO E POLITICHE SOCIALI – Circolare 31 maggio 2019, n. 13
Adeguamenti statutari degli Enti del Terzo settore – Ulteriori chiarimenti
A seguito dell’emanazione della circolare ministeriale n. 20 del 27 dicembre 2018, sono pervenute, da parte di alcune amministrazioni regionali, nonché di taluni portatori di interessi, richieste di chiarimenti relativamente alla previsione, di cui all’articolo 101 comma 2 del Codice del Terzo settore, secondo la quale gli enti iscritti nei Registri Onlus, Organizzazioni di Volontariato e Associazioni di promozione sociale “si adeguano alle disposizioni inderogabili … (dello stesso) entro ventiquattro mesi dalla data della sua entrata in vigore”, potendo “entro il medesimo termine… modificare i propri statuti con le modalità e maggioranze previste per le deliberazioni dell’assemblea ordinaria al fine di adeguarli alle nuove disposizioni inderogabili o di introdurre clausole che escludono l’applicazione di nuove disposizioni derogabili mediante specifica clausola statutaria”. Il medesimo comma 2 prosegue inoltre disponendo che “fino all’operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS) continuano ad applicarsi le norme previgenti ai fini e per gli effetti derivanti dall’iscrizione degli enti nei registri ONLUS, ODV e APS”.
In particolare, le questioni portate all’attenzione di questo Ministero involgono, da un lato, le conseguenze derivanti dal decorso del termine di 24 mesi per gli adeguamenti statutari e, dall’altro, la tempistica degli adeguamenti medesimi per gli enti dotati di personalità giuridica.
A) Decorrenza del termine per gli adeguamenti statutari. Effetti.
La disposizione menzionata, nella sua interezza, attribuisce agli enti iscritti un onere ed al contempo una facoltà: sotto il primo profilo, il conformarsi, attraverso l’adeguamento statutario, al nuovo quadro normativo, più che l’assoggettamento ad un obbligo, rappresenta l’espressione attraverso la quale l’ente manifesta la propria libera scelta di permanere all’interno del Terzo settore; le modifiche che l’ente apporta costituiscono appunto la conseguenza di tale decisione, i cui effetti sono attualmente integrati, in via transitoria, ai sensi della previsione dell’articolo 101, comma 3.
La previsione recata dal citato articolo 101, comma 2, per altro verso attribuisce ad ODV, APS ed ONLUS iscritte ai registri la facoltà di utilizzare entro la medesima data del 3 agosto 2019, per gli adeguamenti statutari, limitatamente alle nuove disposizioni inderogabili o per introdurre clausole che escludono l’applicazione di nuove disposizioni derogabili mediante specifica clausola statutaria (per l’individuazione delle varie ipotesi si rinvia alla circolare n. 20/2018, pubblicata sul sito ministeriale), il regime cd. “alleggerito”, ovvero quello delle modalità e delle maggioranze previste per le deliberazioni dell’assemblea ordinaria. Giova evidenziare come la potestà modificativa dello statuto secondo il regime alleggerito sia destinata ad estinguersi solo allo spirare del termine di 24 mesi legislativamente fissato, sicché un eventuale adeguamento statutario già intervenuto non consuma la potestà di apportare, nell’arco temporale sopra considerato, ulteriori modifiche allo statuto secondo il regime alleggerito, purché, beninteso, nel rispetto dei limiti indicati dalla norma.
Per altro verso, occorre ribadire che gli enti costituiti ai sensi delle normative di settore (preesistenti al d.lgs. n. 117/2017) ma non ancora iscritti ai relativi registri, qualora intendano apportare modifiche per allineare gli statuti al Codice del Terzo settore dovranno farlo con gli strumenti previsti dallo statuto medesimo (normalmente sulla base di regole e maggioranze rinforzate, abitualmente impiegate in tali casi) senza beneficiare del regime alleggerito previsto solo per gli enti già provvisti della qualifica derivante dall’iscrizione.
Sul punto è stato richiesto se il mancato adeguamento statutario entro il termine indicato dalla disposizione sopra citata possa far venir meno l’iscrizione ai suddetti registri e, conseguentemente, la possibilità di beneficiare degli effetti che ne derivano.
In proposito, si ritiene di poter esaminare la questione prospettata, in primis, con riferimento alle ODV e alle APS iscritte nei rispettivi registri del volontariato e dell’associazionismo di promozione sociale e si ritiene che la risposta al quesito debba essere fornita attraverso la correlazione dell’articolo 101, comma 2 del Codice con la disciplina dell’istituto della trasmigrazione contemplato nell’articolo 54. Quest’ultimo, infatti, muovendo dall’identità di qualificazione degli enti iscritti nei registri previsti dall’articolo 6 della legge n. 266/1991 e dall’articolo 7 della legge n. 383/2000, introduce un meccanismo di comunicazione al RUNTS (da disciplinare nelle modalità attuative con successivo decreto ministeriale) dei dati relativi agli enti iscritti nei predetti registri.
A seguito della trasmissione dei dati, spetterà all’ufficio del RUNTS territorialmente competente, entro 180 giorni (art. 54 comma 2), esercitare le attività di controllo dirette a verificare la sussistenza dei requisiti per l’iscrizione nel RUNTS, da effettuarsi, ai sensi dell’articolo 47, comma 1, primariamente sull’atto costitutivo e sullo statuto; nell’ambito del procedimento di controllo, il medesimo ufficio potrà richiedere eventuali ulteriori informazioni o i documenti mancanti, anche ai fini del completamento degli elementi che devono essere presenti nel RUNTS, secondo quanto disposto dall’articolo 48. In pendenza del procedimento di controllo, gli enti iscritti nei previgenti registri della promozione sociale e del volontariato sopra menzionati continuano ad essere considerati APS ed ODV, anche sotto il profilo degli effetti derivanti dalla rispettiva qualifica. L’omessa trasmissione delle informazioni e dei documenti richiesti entro il termine perentorio di 60 giorni (art. 54 comma 3) determinerà la mancata iscrizione dell’ente nel RUNTS.
La trasmigrazione si configura come un passaggio di dati tra i diversi sistemi di registrazione, successivamente al quale l’ente già iscritto ai previgenti registri continua a rimanere in possesso della qualifica di ODV o di APS, acquisita per effetto dell’iscrizione negli stessi. Entro il termine di 180 giorni, vale a dire alla conclusione del procedimento di controllo, il competente ufficio adotterà il provvedimento di iscrizione al RUNTS, ovvero, nel caso previsto dal comma 3 dell’articolo 54, un provvedimento di diniego di iscrizione al RUNTS medesimo: in quest’ultimo caso, trattandosi di un provvedimento incidente negativamente sulla sfera giuridica del destinatario, esso dovrà essere adottato nel rispetto dei principi e delle modalità di partecipazione procedimentale previsti dalla legge n. 241/1990.
Qualora dal procedimento di controllo dovesse scaturire l’esigenza, ai fini della conformità degli statuti alle prescrizioni codicistiche regolanti una specifica tipologia di enti, di ulteriori modifiche statutarie, l’adozione delle stesse potrà essere effettuata anche dopo la scadenza di cui all’art. 101 comma 2 del Codice, ma a questo punto senza più beneficiare delle modalità alleggerite ivi previste, nemmeno se le modifiche dovessero riguardare le cd. “disposizioni inderogabili”.
Una lettura sistematica delle norme sopra richiamate induce quindi a ritenere che la naturale sede di esercizio della funzione di accertamento circa la effettiva conformità degli statuti alle disposizioni del Codice non possa essere che il procedimento, successivo alla trasmigrazione di cui al richiamato articolo 54, comma 2, finalizzato al perfezionamento dell’iscrizione al RUNTS, incardinato presso il competente omonimo ufficio istituito presso ciascuna regione/provincia autonoma.
L’imputazione di tale attività in capo a quest’ultimo ufficio è inoltre in linea con le esigenze tutorie nei confronti degli enti interessati, ove si consideri che se da un lato una eventuale rilevata difformità delle norme statutarie rispetto alle prescrizioni recate dal Codice osterebbe all’iscrizione nelle sezioni del RUNTS dedicate alle ODV e alle APS di cui rispettivamente all’art. 46, comma 1, lettere a) e b) del medesimo, d’altro canto, le medesime disposizioni statutarie potrebbero essere invece sufficienti per consentire all’ente di essere iscritto in una diversa sezione del RUNTS, secondo quanto previsto dall’art. 50, comma 3. A tale fine, peraltro, non si può prescindere dall’attivazione di una interlocuzione procedimentale tra l’Ufficio del RUNTS e l’ente, da cui risultino da un lato gli espressi motivi ostativi all’iscrizione in una determinata sezione del registro e l’eventuale sussistenza dei requisiti utili ai fini della migrazione in una diversa sezione nonché, da parte dell’ente interessato, l’espressa manifestazione di volontà riguardante l’iscrizione nella suddetta diversa sezione, che consentirebbe all’ente di permanere in tal modo comunque all’interno del perimetro del Terzo settore.
Naturalmente rimane del tutto impregiudicata la potestà delle amministrazioni che gestiscono i registri delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale istituiti sulla base delle leggi n. 266/1991 e n. 383/2000 di adottare, ancor prima della trasmigrazione, eventuali provvedimenti di cancellazione dai rispettivi registri nei confronti di enti a carico dei quali siano state riscontrate situazioni di contrasto rispetto al quadro normativo risultante dalla vigente normativa di riferimento, alla luce del dettato del primo periodo dell’articolo 101, comma 2 del Codice.
Con riguardo alle ONLUS, all’esito dell’approfondimento condotto con l’Agenzia delle Entrate, si deve partire dalla previsione contenuta nell’articolo 102, comma 2, lettera a) del Codice che prevede l’abrogazione delle disposizioni contenute negli articoli da 10 a 29 del d.lgs. n. 460/1997 dal periodo di imposta successivo all’autorizzazione della Commissione europea sulle misure fiscali e comunque non prima del periodo di imposta successivo all’operatività del RUNTS, con la conseguenza che la disciplina delle ONLUS resta in vigore sino a quando non troveranno applicazione le nuove disposizioni fiscali recate dal Titolo X del codice medesimo. La stessa Agenzia delle Entrate, in occasione del Telefisco del febbraio 2018 ha precisato che le ONLUS apportano al proprio statuto, entro il termine previsto dall’articolo 101, comma 2 del codice, le modifiche necessarie per adeguarlo al codice stesso, subordinando l’efficacia di tali modifiche alla decorrenza del termine di cui all’articolo 104, comma 2, del Codice stesso. Nel contempo, allo stesso termine deve essere collegata, con espressa previsione statutaria, la cessazione dell’efficacia delle vecchie clausole statutarie ONLUS incompatibili con la nuova disciplina degli enti del Terzo settore. In tale prospettiva, va preliminarmente ricordato che la previsione di cui all’articolo 54 del codice non riguarda le ONLUS, in ragione dell’eterogeneità delle forme organizzative sussunte all’interno di detta qualifica fiscale che impedisce la diretta riconduzione di queste ultime ad un’unica sezione del RUNTS. Per le ONLUS (che, nel periodo transitorio, ai sensi dell’articolo 101, comma 3, sono considerate ETS), dovrà essere previsto nel decreto ministeriale di cui all’articolo 53 del codice un peculiare percorso di inserimento all’interno del RUNTS. Pertanto, stante il perdurare, nel periodo transitorio, dell’efficacia delle disposizioni recate dal d.lgs. n. 460/1997, la verifica della conformità del nuovo statuto alle disposizioni codicistiche dovrà essere condotta dall’ufficio del RUNTS territorialmente competente nell’ambito del regolando procedimento di iscrizione della ONLUS al RUNTS.
B) Le modalità e le tempistiche di adempimento da parte degli enti dotati di personalità giuridica di diritto privato.
Il collegamento sopra sviluppato, rispettivamente, tra adeguamenti statutari e trasmigrazione delle ODV e delle APS da un lato, e attuale vigenza della normativa ONLUS dall’altro, consente di declinare nella cornice normativa del codice l’oggetto della potestà approvativa (da parte delle PP.AA. competenti) delle modifiche statutarie degli ETS dotati di personalità giuridica.
Per questi ultimi, è stato richiesto se la scadenza del citato termine di 24 mesi di cui all’articolo 101, comma 2 del codice si riferisca alla data entro la quale l’organo statutariamente competente di ciascun ente adotti la delibera di modifica dello statuto, oppure a quella entro cui deve intervenire il provvedimento amministrativo di approvazione delle modifiche statutarie da parte dell’Amministrazione pubblica preposta (la Prefettura territorialmente competente o, a seconda dei casi, la Regione o Provincia autonoma interessata), ai sensi del D.P.R. 10 febbraio 2000 n. 361.
Secondo quanto previsto dall’art. 2 comma 1 del D.P.R. sopra menzionato, le modificazioni dello statuto e dell’atto costitutivo sono approvate con le modalità e nei termini previsti per l’acquisto della personalità giuridica dall’articolo 1 del medesimo decreto, salvo i casi di riconoscimento della personalità giuridica per atto legislativo, ovvero con provvedimento del Prefetto da emanarsi entro 120 giorni dalla richiesta, prorogabili di ulteriori 60 qualora l’Amministrazione procedente ravvisi necessità istruttorie o motivi ostativi. Nei casi in cui il provvedimento di approvazione è di competenza delle Regioni o Province autonome, le stesse hanno provveduto a disciplinare i propri termini procedimentali ai sensi della legge 7 agosto 1990 n. 241.
Sotto il profilo temporale, la scrivente ritiene che tra le due possibili interpretazioni della norma proposte dai richiedenti, quella corretta sia indubbiamente la prima, secondo cui la scadenza individuata dalla legge non può riferirsi che alla data entro la quale l’organo statutario dell’ETS delibera la modifica statutaria, adeguando lo statuto alle previsioni codicistiche.
Esiste infatti un preciso legame tra il primo e il secondo periodo del comma 2 dell’art. 101, dato dalla locuzione “entro il medesimo termine”, che individua nel primo caso l’oggetto dell’onere (ovvero la modifica statutaria) e nel secondo caso le modalità di adempimento dello stesso (ovvero la possibilità nei casi previsti dalla legge di far ricorso alle maggioranze ordinarie anziché a quelle rafforzate, normalmente previste in caso di modifiche statutarie). È pertanto evidente che quello del 3 agosto 2019 sia il termine entro cui la suddetta modifica può essere adottata utilizzando le maggioranze ordinarie e quindi il termine entro cui l’organo competente può dispiegare il proprio potere deliberativo.
Una divergente interpretazione, tale da imporre agli enti dotati di personalità giuridica di diritto privato di completare entro la citata scadenza l’intero iter includendo anche l’approvazione prefettizia o della Regione/Provincia autonoma, presenta infatti notevoli aporie di seguito illustrate.
In primo luogo, si verrebbe a determinare una evidente disparità tra gli enti dotati di personalità giuridica (ai cui organi statutari verrebbe assegnato un termine notevolmente ridotto per adempiere alla previsione di legge, comprimendone il potere deliberativo) e quelli privi di personalità giuridica, che invece potrebbero beneficiare per intero dello “spatium deliberandi” concesso dalla legge; tale disparità risulta particolarmente irragionevole se si pensa che l’art. 4 comma 1 del Codice definisce gli enti del terzo settore indipendentemente dal possesso della personalità giuridica (pone infatti le associazioni “riconosciute e non riconosciute” su un piano assolutamente paritario).
Inoltre, non si può ignorare come la seconda interpretazione sia incongruente anche con il testo letterale della norma, dove il termine in questione, come già spiegato, è assegnato agli enti e pertanto non può riguardare attività che devono essere poste in essere da altri soggetti, come ad esempio le pubbliche amministrazioni.
Con riguardo al secondo profilo, riguardante l’esplicazione della potestà approvativa, si ritiene che la verifica da parte delle amministrazioni competenti ai sensi del D.P.R. n. 361/2000 abbia ad oggetto profili meramente formali, essendo il sindacato sulla conformità dello statuto alle disposizioni del codice assegnato per legge alla competenza dell’ufficio del RUNTS.
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