MINISTERO LAVORO E POLITICHE SOCIALI – Comunicato 07 giugno 2018
Protocollo d’Intesa tra Consigliera Nazionale di Parità e Ispettorato Nazionale del Lavoro
È stato sottoscritto ieri il nuovo Protocollo d’Intesa tra la Consigliera Nazionale di Parità, Francesca Bagni Cipriani, e il Capo dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro, Paolo Pennesi, che mira a rafforzare il coordinamento tra le rispettive attività nell’ambito di una consolidata collaborazione volta a favorire la piena applicazione della normativa in materia di parità e di pari opportunità tra uomo e donna.
La collaborazione tra le due Istituzioni coinvolgerà le Consigliere di Parità territoriali e gli Ispettorati Interregionali e Territoriali del Lavoro, con l’obiettivo di assicurare un tempestivo scambio di informazioni circa le violazioni delle norme antidiscriminatorie nonché di quelle che disciplinano il rapporto di lavoro, di cui abbiano avuto conoscenza in occasione dello svolgimento delle rispettive funzioni.
Allegato
PROTOCOLLO D’INTESA tra l’Ispettorato Nazionale del Lavoro e L’Ufficio della Consigliera Nazionale di Parità
SI CONVIENE QUANTO SEGUE
Dichiarazione di intenti
Nelll’espletamento delle funzioni istituzionali, le parti si impegnano a dare nuovo impulso alla consolidata collaborazione volta a favorire la piena applicazione della normativa in materia di parità e di pari opportunità tra uomo e donna e ad attivare efficaci azioni di contrasto alle discriminazioni di genere, con particolare riferimento al ruolo genitoriale di lavoratori e lavoratrici.
Tale rapporto di collaborazione sarà mirato a rafforzare il coordinamento tra le rispettive attività e lo scambio reciproco di esperienze e buone prassi sulle tematiche della parità e pari opportunità e sarà disciplinato dai seguenti articoli.
Art.1
Azioni di collaborazione
L’Ispettorato nazionale del Lavoro si impegna a sensibilizzare gli Ispettorati interregionali del lavoro e gli Ispettorati territoriali del lavoro al fine di garantire la costante attuazione delle seguenti forme di collaborazione:
– comunicazione tempestiva, nei rispettivi ambiti regionali e provinciali, alle Consigliere/ai Consiglieri di parità di eventuali situazioni discriminatorie di genere, anche collettive, riscontrate durante le ispezioni effettuate ovvero di cui gli Uffici siano venuti a conoscenza tramite l’URP o mediante apposita segnalazione;
trasmissione di informazioni alle competenti Consigliere/i Consiglieri di parità sugli squilibri nella posizione tra uomini e donne riscontrati in azienda, nel corso delle ispezioni e su ogni altra questione di comune interesse.
La consigliera Nazionale di parità, si impegna a sensibilizzare le Consigliere/i Consiglieri di parità affinchè segnalino ai competenti Ispettorati interregionali e territoriali del lavoro le violazioni delle norme antidiscriminatorie nonché di quelle volte a disciplinare il rapporto di lavoro, di cui siano venute e a conoscenza in occasione dello svolgimento del proprio mandato.
Le parti si impegnano altresì a garantire rispettivamente che gli Ispettorati interregionali e territoriali del lavoro e le Consigliere/i Consiglieri di parità si raccordardino e si informino reciprocamente sui rapporti relativi alla situazione del personale che le aziende con più di 100 dipendenti sono tenute a presentare ex art. 46, D. Lgs. n. 198/2006, esaminando tempestivamente, ciascuno per i profili di propria competenza, eventuali questioni e problematiche in merito.
L’Ispettorato nazionale del Lavoro e la Consigliera Nazionale di Parità collaborano nell’analisi dei dati e nella redazione del Rapporto annuale sulle convalide delle dimissioni/risoluzioni consensuali delle lavoratrici madri/dei lavoratori padri, sulla base di un’attenta lettura delle motivazioni addotte dai lavoratori/lavoratrici interessate e con particolare attenzione a quelle connesse a “condizioni di lavoro particolarmente gravose o difficilmente conciliabili con esigenze di cura della prole”.
Art. 2
Accesso a dati statistici
L’Ispettorato Nazionale del Lavoro si impegna a fornire all’Ufficio della Consigliera nazionale di parità i dati annuali relativi all’attività ispettiva in materia di discriminazioni di genere nei luoghi di lavoro e alle convalide delle dimissioni/risoluzioni consensuali del rapporto di lavoro delle lavoratrici madri/dei lavoratori padri. Su richiesta della Consigliera nazionale di parità e ferme restando le possibili future forme di accesso diretto al sistema di gestione delle suddette convalide messo a punto dalla Direzione Generale dei sistemi Informativi, dell’innovazione tecnologica, del monitoraggio dati e della comunicazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, l’INL rende disponibili alla Consigliera Nazionale di Parità i suddetti dati anche con cadenza trimestrale o semestrale e anche in forma disaggregata per ambiti regionali e provinciali.
Su richiesta delle Consigliere/dei Consiglieri di parità i competenti Ispettorati interregionali e territoriali renderanno, a loro volta, disponibili i dati statistici di competenza, una volta che gli stessi siano stati validati dalla competente Direzione centrale dell’INL.
Art. 3
Pianificazione degli accessi ispettivi
L’Ispettorato nazionale del lavoro raccomanderà agli Ispettorati territoriali del lavoro di esaminare tempestivamente le richieste di intervento presentate dalle Consigliere/dai Consiglieri di parità recanti le indicazioni necessarie all’effettuazione degli accertamenti di competenza del personale ispettivo.
Inoltre, a seguito di specifica valutazione dei contenuti delle segnalazioni stesse e della opportunità di programmare verifiche ispettive in merito, gli Uffici territoriali disporranno i conseguenti accessi ispettivi compatibilmente con la pianificazione ordinaria della vigilanza nel rispettivo ambito geografico.
Art. 4
Attività formative
Le parti si impegnano a promuovere momenti di approfondimento e studio che coinvolgano il proprio personale nonchè quello della Direzione Generale dei Rapporti di Lavoro e delle Relazioni industriali del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali allo scopo di rafforzare competenze, conoscenze e metodologie di intervento e di valutazione nell’ambito delle azioni antidiscriminatorie e di tutela e promozione della parità e pari opportunità nei luoghi di lavoro. A tal fine valuteranno la possibilità di realizzare – congiuntamente alla citata Direzione generale del MLPS – iniziative di informazione quali conferenze, seminari, convegni sulle tematiche lavoristiche affrontate in una prospettiva di genere, assumendo, per gli aspetti di rispettiva competenza, i connessi oneri organizzativi ed economici, con l’eventuale coinvolgimento, altresì, di associazioni datoriali, organizzazioni sindacali, ordini professionali e altre istituzioni competenti in materia.
L’Ispettorato Nazionale del Lavoro e la Consigliera Nazionale di parità si impegnano a promuovere il coinvolgimento delle Consigliere/i di parità e del personale ispettivo degli Ispettorati interregionali e territoriali del lavoro in iniziative formative, promosse anche disgiuntamente e da svolgersi anche a livello locale, in materia di funzioni ispettive sui temi della discriminazione di genere, diretta e indiretta, e su altre tematiche di comune interesse.
Art. 5
Scambio di buone prassi
Le parti si impegnano a rilevare e diffondere le buone prassi e le misure di intervento adottate sul territorio nazionale per la verifica e l’attuazione effettiva del principio delle pari opportunità, nonché a monitorare i risultati concretamente conseguiti.
Art. 6
Incontri istituzionali
Al fine di migliorare la sinergia istituzionale tra le parti, potranno essere promossi, a livello centrale o territoriale, incontri finalizzati alla disamina di casi specifici, con l’eventuale coinvolgimento diretto dei soggetti interessati (lavoratori, OO.SS., datori di lavoro e le competenti Direzioni Generali del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali), allo scopo di rimuovere eventuali comportamenti discriminatori segnalati o situazioni di squilibrio di particolare rilevanza.
Le parti si impegnano inoltre a riunirsi periodicamente per un opportuno scambio di informazioni e per coordinare la rispettiva attività di repressione e disincentivazione di qualsiasi forma di discriminazione, diretta o indiretta, di genere nei luoghi di lavoro, nonché per l’eventuale concertazione di interventi mirati, nell’ambito delle rispettive funzioni, anche al fine di accertare e sanzionare fenomeni di sfruttamento lavorativo.
Art. 7
Attuazione e validità dell’intesa
Le parti si impegnano a diffondere i contenuti del presente Protocollo a livello territoriale e, in particolare, invitano gli Ispettorati interregionali e territoriali del lavoro e le Consigliere/i Consiglieri di parità regionali e provinciali a recepire le disposizioni del presente atto, anche attraverso l’eventuale adozione di protocolli operativi che tengano conto delle specifiche realtà territoriali.
Il presente protocollo d’intesa ha validità di cinque anni a partire dalla data di sottoscrizione, con possibilità di proroga.
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