MINISTERO LAVORO E POLITICHE SOCIALI – Comunicato 20 settembre 2021
Trattamento ordinario di integrazione salariale per le imprese di rilevante interesse strategico nazionale e correlato blocco dei licenziamenti per motivi economici
È stata pubblicata la Legge 16 settembre 2021, n. 125 recante la “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 luglio 2021, n. 103, recante misure urgenti per la tutela delle vie d’acqua di interesse culturale e per la salvaguardia di Venezia, nonché disposizioni urgenti per la tutela del lavoro”.
Sono confermate le disposizioni sui trattamenti di integrazione salariale per le imprese di rilevante interesse strategico nazionale e correlato blocco dei licenziamenti, oltre all’introduzione di misure in favore delle stesse.
In particolare, le imprese con un numero di dipendenti non inferiore a 1.000 che gestiscono almeno uno stabilimento industriale di interesse strategico nazionale possono presentare domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale (articoli 19 e 20 del D.L. n. 18/2020, convertito con modificazioni in L. 24 aprile 2020, n. 27) per una durata massima di ulteriori 13 settimane fruibili fino al 31 dicembre 2021. Ai datori di lavoro che presentano la domanda di accesso resta preclusa, per la durata del trattamento di integrazione salariale fruito entro il 31 dicembre 2021, indipendentemente dal numero dei dipendenti, la facoltà di recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo, con sospensione delle procedure in corso di cui all’art. 7 della L. n. 604/1966.
Tali sospensioni e preclusioni non trovano, tuttavia, applicazione: nelle ipotesi di licenziamenti motivati dalla cessazione definitiva dell’attività conseguente alla messa in liquidazione della società senza continuazione; nei casi in cui nel corso della liquidazione non si configuri la cessione di un complesso di beni o attività che possano configurare un trasferimento d’azienda o di un ramo (art. 2112 Codice Civile); nelle ipotesi di accordo collettivo aziendale, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro (art. 3).
Inoltre, si segnala la destinazione di 10 milioni di euro per l’attivazione dei servizi di outplacement per la ricollocazione professionale, per l’anno 2021, a beneficio di dipendenti di aziende poste in procedura fallimentare, in amministrazione straordinaria o di lavoratori che siano stati collocati in cassa integrazione per cessazione dell’attività (art. 3 bis).
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