MINISTERO LAVORO E POLITICHE SOCIALI – Comunicato 26 maggio 2022
Ministri Orlando e Bianchi firmano con INAIL e INL protocollo salute e sicurezza sul lavoro
Il ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, Andrea Orlando, il ministro dell’Istruzione, Patrizio Bianchi, il direttore dell’Ispettorato nazionale del lavoro (INL), Bruno Giordano e il presidente dell’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), Franco Bettoni hanno sottoscritto congiuntamente un Protocollo d’intesa per la promozione e la diffusione della cultura della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro nell’ambito dei percorsi per le competenze trasversali e orientamento.
Il protocollo della durata triennale disciplina proposte progettuali, educative e didattiche, volte a rendere pienamente efficace l’azione di sensibilizzazione sulle tematiche e sui valori della salute e sicurezza in ogni ambiente di vita, studio e lavoro per coloro che operano nella realtà scolastica, in continuità con le esperienze già realizzate a livello nazionale e territoriale.
L’obiettivo è ridurre sistematicamente gli eventi infortunistici tramite l’utilizzo strategico di efficaci azioni di formazione e informazione, destinate ai dirigenti scolastici, ai docenti e a tutti gli studenti, in particolare a quelli che sono prossimi all’inserimento nel mondo del lavoro o che sono coinvolti nei “Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento”.
Previo coinvolgimento della Conferenza delle Regioni, le azioni e gli strumenti previsti dal Protocollo saranno proposte anche a tutti i soggetti coinvolti nell’erogazione di percorsi di alternanza, quali ad esempio tirocini curriculari e stage.
La pianificazione, programmazione e organizzazione generale dei piani di attività da realizzare è svolta attraverso un Comitato di coordinamento apposito, composto da cinque rappresentanti, di cui due per il ministero dell’Istruzione, uno per il ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, uno per l’INL e uno per l’INAIL.
Le funzioni del Comitato sono:
predisporre piani annuali delle attività e dei progetti da realizzare/promuovere;
curare periodicamente il monitoraggio dello stato di attuazione delle singole iniziative realizzate e del livello di raggiungimento degli obiettivi, oltre che dell’efficacia delle azioni intraprese.
“Il Protocollo che abbiamo firmato questo pomeriggio con il ministero dell’Istruzione ha come obiettivo principale – ha detto il Ministro Orlando – quello di diffondere la sicurezza in tutti i luoghi dell’istruzione e nello specifico per chi sarà chiamato a svolgere anche una parte del percorso formativo sui luoghi di lavoro. Saranno coinvolti tutti i soggetti istituzionali che possono dare un contributo su questo fronte, oltre ai due ministeri, INL e Inail. Avrà come svolgimento dei momenti di formazione mirata in questa direzione, coinvolgerà le imprese e i lavoratori, in modo tale da creare una consapevolezza del rischio e, contemporaneamente anche una consapevolezza delle strutture formative delle modalità attraverso le quali si può elevare costantemente il livello della sicurezza e della salute sui luoghi di lavoro. Fare dei luoghi di lavoro un posto più sicuro è un obiettivo generale”.
“Oggi facciamo un passo in avanti. Insieme al ministero del Lavoro, all’Inail e all’Ispettorato Nazionale del Lavoro – ha dichiarato il Ministro Bianchi – convergiamo su un accordo cornice frutto del lavoro degli scorsi mesi il cui elemento fondante è la cultura della sicurezza. Puntiamo a coinvolgere presto anche le Regioni e gli altri attori del territorio. Le esperienze che studentesse e studenti svolgono al di fuori dei nostri istituti scolastici sono e devono rimanere esperienze formative e di orientamento legate ai propri percorsi educativi, da svolgersi nella massima sicurezza. Lavorare sulla cultura della sicurezza inoltre significa fare un investimento di lungo periodo per contrastare il fenomeno inaccettabile degli incidenti sul lavoro”.
Allegato
Protocollo d’intesa per la promozione e la diffusione della cultura della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro nell’ambito dei percorsi per le competenze trasversali e orientamento
Articolo 1
Premessa
La premessa costituisce parte integrante del presente Protocollo di Intesa.
Articolo 2
Finalità
Le parti intendono sviluppare la più ampia collaborazione in attuazione degli obiettivi generali sopra indicati per lo sviluppo delle attività congiunte, con particolare riferimento agli ambiti di cui al successivo articolo 3.
Articolo 3
Ambiti di collaborazione
Con il presente Protocollo di Intesa sono definiti congiuntamente gli ambiti e le modalità di attuazione delle iniziative finalizzate alla diffusione della cultura della tutela della salute e sicurezza sul lavoro nelle istituzioni scolastiche, che le Parti intendono realizzare quali, in particolare quelle di seguito indicate:
- azioni volte a sensibilizzare e supportare i dirigenti scolastici, i docenti e gli studenti sulla consapevolezza del rischio attraverso interventi formativi e informativi sulle tematiche della salute e sicurezza sul lavoro;
- azioni formative rivolte ai docenti in possesso dei requisiti richiesti dal Decreto Interministeriale del 6 marzo 2013 per l’aggiornamento finalizzato al mantenimento della qualifica di formatore-docente nel campo della salute e sicurezza sul lavoro.
Articolo 4
Impegni delle Parti
Per la realizzazione delle iniziative individuate nel precedente articolo 3, le Parti, in funzione delle specifiche competenze, nonché attraverso l’eventuale coinvolgimento delle proprie Strutture territoriali, laddove previste, si impegnano a rendere disponibile il proprio patrimonio di conoscenze, risorse professionali, tecniche, strumentali.
In particolare,
il MI si impegna a:
– mettere a disposizione risorse professionali, materiali e il necessario supporto tecnico, nonché a rendere disponibile la piattaforma tecnologica ai fini dell’erogazione del corso di formazione in modalità e-learning “Studiare il lavoro” secondo quanto disposto dagli Accordi Stato Regioni citati in premessa, n. 221 del 21 dicembre 2011 e n. 128 del 7 luglio 2016 ed in particolare dall’Allegato II di quest’ultimo con i relativi aggiornamenti, nonché a favorire la promozione e la divulgazione dell’iniziativa, il cui progetto formativo, nel rispetto della sfera di autonomia delle istituzioni scolastiche, può essere riconosciuto come credito formativo;
– supportare le istituzioni scolastiche nell’applicazione degli strumenti successivamente previsti, anche in collaborazione con le organizzazioni rappresentative delle strutture ospitanti;
– promuovere le iniziative progettuali individuate ai sensi del presente Protocollo di Intesa presso le istituzioni scolastiche;
– predisporre strumenti operativi (schede a supporto delle scuole e delle strutture ospitanti) finalizzati a rendere efficace il processo formativo, in materia di salute e sicurezza sul lavoro, nell’ambito dei PCTO. Tali strumenti contemplano:
a) la definizione congiunta da parte del tutor interno e del tutor esterno delle attività da attribuire allo studente nella struttura ospitante, coerenti con il percorso formativo personalizzato;
b) l’indicazione da parte del tutor esterno allo studente e al tutor interno relativa a:
– rischi generali e specifici in considerazione degli ambienti di lavoro, anche relativi a macchine e attrezzature che saranno utilizzate, nel rispetto delle procedure interne prima dell’avvio dell’attività;
– informazione/formazione da erogare sugli aspetti legati alla salute e sicurezza in relazione ai rischi presenti nell’ambiente di lavoro con successiva evidenza dell’avvenuto espletamento prima dell’avvio delle attività;
– Dispositivi di Protezione Individuali eventualmente necessari allo svolgimento delle attività previste;
c) la verifica periodica a cura del tutor interno della corrispondenza tra il progetto formativo e le attività effettivamente assegnate allo studente.
Il MLPS si impegna a:
– garantire il costante supporto a favore di una corretta sensibilizzazione e formazione alla sicurezza sui luoghi di lavoro, anche mediante l’attività di coordinamento con i propri enti vigilati, firmatari del presente Protocollo;
– promuovere in particolare, laddove opportuno, il presente Protocollo e le sue finalità anche presso i propri enti vigilati non facenti parte del protocollo stesso;
– diffondere, attraverso il dialogo con le parti sociali, il presente Protocollo e le sue finalità, per garantirne la piena attuazione, in particolar modo presso i soggetti che ospitano percorsi di formazione sui luoghi di lavoro;
– organizzare incontri con tutti i soggetti coinvolti nei “Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento” (studenti, dirigenti scolastici e docenti) volti alla promozione e alla diffusione della cultura in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.
L’INL si impegna a:
– sviluppare, presso gli istituti scolastici e i luoghi di lavoro, iniziative di sensibilizzazione e formazione sui temi della legalità e della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro rivolte a studenti, personale docente e aziende ai sensi dell’articolo 8 del Decreto legislativo n. 124 del 2004;
– emanare circolari e indicazioni operative relative alle attività in questione;
– prevedere nell’ambito del documento di programmazione dell’attività di vigilanza un apposito paragrafo dedicato ai tirocini extracurricolari e ai percorsi formativi scuola-lavoro con particolare riferimento ai profili di sicurezza, alla concreta modalità di realizzazione delle attività formative e all’analisi dei soggetti promotori, tanto per i rapporti già avviati, quanto per quelli di prossima attivazione a seguito delle nuove previsioni della legge di bilancio 2022 e delle nuove linee guida della Conferenza Stato-Regioni;
– predisporre eventuali verifiche finalizzate al rispetto delle condizioni di salute e sicurezza e alla corrispondenza tra le attività attribuite agli studenti e quelle effettivamente espletate attivate a seguito di reclami e segnalazioni di irregolarità, formulate anche attraverso le piattaforme in uso, dagli studenti o dai soggetti aventi la relativa responsabilità genitoriale, previe istruttorie delle commissioni territoriali istituite presso gli UU.SS.RR.
L’INAIL si impegna a:
– realizzare azioni di supporto in relazione all’applicazione dei criteri previsti nel Decreto Interministeriale del 6 marzo 2013 nel contesto scolastico, finalizzate all’individuazione dei docenti in possesso dei relativi requisiti per l’erogazione della formazione sulla salute e sicurezza sul lavoro nelle scuole di appartenenza;
– effettuare interventi formativi di aggiornamento rivolti ai docenti-formatori secondo modalità di erogazione da concordare tra le Parti finalizzati al mantenimento della qualifica di formatore-docente nel campo della salute e sicurezza sul lavoro;
– realizzare l’adeguamento, anche sotto il profilo normativo, del corso di formazione generale previsto dall’articolo 37 del citato decreto legislativo n. 81 del 2008, denominato “Studiare il lavoro”;
– realizzare il corso di formazione parte specifica per i settori della classe di rischio basso ai sensi delle vigenti disposizioni indicate in premessa, da erogarsi in modalità e-learning, sulla base di quanto previsto dagli Accordi Stato Regioni n. 221 del 21 dicembre 2011 e n. 128 del 7 luglio 2016 citati in premessa, ed assicurarne i successivi adeguamenti in relazione a modifiche normative;
– realizzare iniziative progettuali complementari a sostegno dei predetti corsi di formazione.
Articolo 5
Modalità di attuazione
La realizzazione delle attività progettuali potrà avvenire individuando la modalità ritenuta più adeguata rispetto alle finalità di ciascuna iniziativa e alle condizioni di fattibilità.
Le Parti promuovono e divulgano la cultura della salute e della sicurezza sul lavoro in ogni ambiente di vita, di studio e di lavoro anche attraverso la valorizzazione delle specifiche proposte progettuali e la diffusione di iniziative significative e di buone pratiche, realizzate con il coinvolgimento delle rispettive strutture territoriali.
Articolo 6
Comitato di coordinamento
La pianificazione, programmazione ed organizzazione generale dei piani di attività da realizzare in attuazione del presente Protocollo di Intesa è svolta attraverso un Comitato di coordinamento composto da cinque rappresentanti, di cui due per il Ministero dell’Istruzione, uno per il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, uno per l’INL e uno per l’INAIL.
Il Comitato di coordinamento predispone i piani annuali delle attività e dei progetti da realizzare o promuovere e cura, altresì, il monitoraggio dello stato di attuazione delle singole iniziative realizzate e del livello di raggiungimento degli obiettivi, oltre che dell’ efficacia delle azioni intraprese, i cui report periodici saranno sottoposti ai rispettivi organi competenti.
Articolo 7
Durata e oneri
Il presente Protocollo di Intesa entra in vigore dal momento della sua sottoscrizione ed ha durata triennale.
Dall’attuazione del presente Protocollo di intesa non devono, in ogni caso, derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Articolo 8
Trattamento dei dati
Le Parti provvedono al trattamento, alla diffusione e alla comunicazione dei dati personali relativi al presente Protocollo di Intesa nell’ambito del perseguimento dei propri fini, nonché si impegnano a trattare i dati personali unicamente per le finalità connesse all’esecuzione del presente atto, in conformità alle misure e agli obblighi imposti dal regolamento UE 679/2016 e dal Decreto legislativo n. 196 del 2003, “Codice in materia di protezione dei dati personali”, così come novellato dal Decreto legislativo del 10 agosto 2018, n.101.
Articolo 9
Proprietà intellettuale
Con il presente Protocollo di Intesa pur riconoscendo la proprietà intellettuale delle opere e dei prodotti che sono stati elaborati da ciascuna delle Parti, precedentemente alla sottoscrizione della presente collaborazione le Parti concordano, sin d’ora, che nulla è dovuto laddove tali opere dovessero costituire la base degli studi, delle soluzioni e dei prodotti realizzati nell’ambito di questo Protocollo di Intesa.
MI, MLPS, INL e INAIL, in considerazione della valenza scientifica dei prodotti elaborati nell’ambito della collaborazione di cui al presente Protocollo di Intesa e dell’interesse pubblico che i prodotti stessi rivestono, acquisiscono ogni diritto, riconosciuto dalla normativa vigente, inerente alle nuove opere realizzate e sviluppate nell’ambito del Protocollo. La divulgazione dei prodotti sviluppati potrà essere realizzata senza scopo di lucro, neanche indiretto, dalle Parti, per finalità di studio, di ricerca e di promozione della conoscenza del patrimonio culturale e scientifico anche attraverso la pubblicazione in internet, previo rilascio della liberatoria degli autori coinvolti nell’elaborazione.
Articolo 10
Recesso unilaterale
Ciascuna delle Parti può recedere anticipatamente dal presente Protocollo di Intesa previa comunicazione scritta e motivata, da inviarsi con un preavviso di almeno 30 giorni a tutte le Parti a mezzo posta elettronica certificata o con lettera A.R.
Articolo 11
Tutela della riservatezza
Le Parti si impegnano, reciprocamente, a garantire la massima riservatezza riguardo alle informazioni tecniche, scientifiche e finanziarie, direttamente o indirettamente collegate alle attività oggetto del presente Protocollo (“Informazioni Confidenziali”), a non divulgarle a terzi senza il preventivo consenso scritto di chi le ha rilasciate e ad utilizzarle esclusivamente per il raggiungimento delle finalità oggetto del presente atto.
La natura riservata delle Informazioni Confidenziali dovrà essere evidenziata mediante indicazione dell’apposita dicitura “riservato”, “confidenziale” o con simile legenda; le informazioni trasmesse verbalmente saranno considerate Informazioni Confidenziali qualora le stesse vengano qualificate come tali dalla parte divulgante, in una comunicazione scritta inviata alla parte che le ha ricevute, entro 15 giorni dalla data di divulgazione. L’assenza di tali legende, tuttavia, non precluderà la qualificazione dell’informazione come “riservata”, se il divulgante è in grado di provare la sua natura confidenziale e/o se il ricevente conosceva o avrebbe dovuto conoscere la sua natura confidenziale, proprietaria o segreta per il divulgante.
Resta inteso tra le Parti che in nessun caso possono essere considerate Informazioni Confidenziali quelle che siano già di pubblico dominio al momento della loro divulgazione alla Parte ricevente. Inoltre, ogni informazione che può essere considerata “confidenziale” secondo le previsioni del presente atto può cessare di essere tale dal momento in cui l’informazione:
- diventa pubblica per cause indipendenti dalla volontà e dal contegno della Parte che l’ha ricevuta nell’ambito del presente atto;
- viene acquisita dal ricevente per il tramite di terzi non vincolati alla riservatezza, sempreché tale acquisizione non sia stata illecitamente conseguita e la Parte ricevente possa fornire la prova di essere venuta in possesso di tali informazioni per mezzo di terze Parti;
- viene sviluppata dal ricevente in modo indipendente, sempreché la Parte ricevente possa fornire la prova di aver autonomamente sviluppato detta informazione.
Le Parti si obbligano ad adottare tutte le misure necessarie per mantenere la massima confidenzialità e riservatezza sulle informazioni confidenziali, nonché la diligenza necessaria a prevenire usi non autorizzati, divulgazioni interne o esterne indebite.
La Parte che riceve le informazioni confidenziali deve usare lo stesso grado di diligenza richiestogli per proteggere le proprie informazioni confidenziali a propria disposizione e di eguale natura, in ogni caso non inferiore, comunque, ad un livello di diligenza atta a prevenire usi non autorizzati, divulgazioni interne o esterne indebite.
Articolo 12
Controversie
Le Parti accettano di definire bonariamente qualsiasi controversia che possa nascere dall’attuazione del presente Protocollo di Intesa. Nel caso in cui non sia possibile dirimere la controversia in tal modo, il foro competente è quello di Roma.
Articolo 13
Registrazione
Il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d’uso, in base all’articolo 4 della parte II della Tariffa allegata al D.P.R.26 aprile 1986, n. 131, a cura e spese della Parte richiedente.
Le spese di bollo sono a carico del richiedente.
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