MINISTERO LAVORO E POLITICHE SOCIALI – Comunicato 28 luglio 2011
Riforma dell’apprendistato
Approvato definitivamente dal Consiglio dei Ministri il nuovo Testo Unico
Nel corso della seduta del 28 luglio 2011, in attuazione della delega conferita al Governo dalla legge in materia di previdenza, lavoro e competitività per favorire la crescita (Legge n. 247 del 2007), il Consiglio dei Ministri ha approvato definitivamente il Decreto Legislativo che riforma l’istituto dell’apprendistato e che configura questo strumento quale contratto di lavoro a tempo indeterminato finalizzato all’occupazione e alla formazione dei giovani.
Il nuovo Testo Unico ha l’obiettivo di fornire ai giovani un canale tipico di ingresso al mondo del lavoro e si propone, in particolare, di garantire ai lavoratori e alle imprese una maggiore agibilità dello strumento attraverso la semplificazione della materia e la sua omogeneizzazione sull’intero territorio nazionale.
Allegato
Nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
Con il testo approvato dal Consiglio dei Ministri l’apprendistato si appresta a diventare il canale tipico di ingresso dei giovani nel mondo del lavoro attraverso un contratto di qualità che coniuga formazione e continuità occupazionale. Come indica espressamente l’articolo 1 del decreto legislativo l’apprendistato è, infatti, un contratto di lavoro a tempo indeterminato con finalità formative e occupazionali.
Il provvedimento approvato dal Consiglio dei Ministri garantisce una maggiore agibilità dello strumento, per lavoratori e imprese, attraverso una drastica semplificazione della materia che diviene omogenea sull’intero territorio nazionale. In soli sette articoli di legge, presentati nella forma del Testo Unico, viene infatti racchiusa l’intera regolamentazione della materia.
L’applicazione uniforme su tutto il territorio nazionale dell’apprendistato viene garantita attraverso una piena valorizzazione della contrattazione collettiva nazionale di settore, a cui farà seguito il graduale e completo superamento delle attuali regolamentazioni di livello regionale. Il regime transitorio è destinato a durare non più di sei mesi. Dopo di che troveranno applicazione integralmente le nuove disposizioni così come implementate e adattate settore per settore dalla contrattazione collettiva. Unica eccezione il settore pubblico per il quale si dovrà attendere un decreto di “armonizzazione” della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Gli accordi interconfederali e i contratti collettivi potranno stabilire, accanto ai profili di natura più strettamente economica e contrattuale, la durata e le modalità di erogazione della formazione per l’acquisizione delle competenze tecnico-professionali e specialistiche, nonché la durata, anche minima, del contratto che, per la sua componente formativa, non potrà comunque essere superiore a tre anni (cinque per le figure professionali dell’artigianato).
Tra le novità si segnala l’estensione dell’apprendistato di alta formazione, utilizzabile ora anche ai fini del praticantato e per la selezione di giovani ricercatori da inserire in impresa. Fondamentale per contrastare la dispersione scolastica e avviare un riallineamento tra la domanda e l’offerta di lavoro è poi il rilancio dell’apprendistato di primo livello che diviene ora utilizzabile non solo per i minorenni ma anche per gli under 25, con la possibilità di conseguire in ambiente di lavoro, sulla falsariga del modello duale tedesco, una qualifica triennale o un diploma professionale quadriennale rilasciati dalle Regioni.
In definitiva il testo disciplina quattro ipotesi di apprendistato:
1) apprendistato per la qualifica e il diploma professionale per gli under 25 con la possibilità di acquisire un titolo di studio in ambiente di lavoro;
2) apprendistato di mestiere per i giovani tra i 18 e i 29 anni che potranno apprendere un mestiere o una professione in ambiente di lavoro;
3) apprendistato di alta formazione e ricerca per conseguire titoli di studio specialistici, universitari e post-universitari e per la formazione di giovani ricercatori per il settore privato;
4) apprendistato per la riqualificazione di lavoratori in mobilità espulsi da processi produttivi.
Il Testo Unico è stato approvato con il consenso unanime delle Regioni e delle associazioni sindacali e con ampia adesione delle associazioni datoriali. L’approvazione del testo rappresenta una tappa significativa del processo di rivisitazione della formazione avviato con l’intesa Stato-Regioni-Parti sociali del 17 febbraio 2010 e corona gli impegni assunti in materia di apprendistato con l’intesa Stato-Regioni-Parti sociali del 27 ottobre 2010.
A settembre Governo, Regioni e parti sociali si troveranno per discutere la parallela rivisitazione dei tirocini formativi e di orientamento – stage – in modo da prevenirne drasticamente gli abusi e valorizzarne le potenzialità quale canale di primo contatto dei giovani col mondo del lavoro.
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