MINISTERO LAVORO E POLITICHE SOCIALI – Decreto ministeriale 09 giugno 2022
Adozione delle linee guida sulla raccolta fondi degli enti del Terzo settore
Art. 1
Adozione delle linee guida
1. Ai sensi dell’art. 7, comma 2, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, sono adottate le linee guida in materia di raccolta fondi degli enti del Terzo settore, di cui all’allegato n. 1, che forma parte integrante e sostanziale del presente decreto.
Art. 2
Clausola di invarianza finanziaria
1. Dal presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.
Allegato 1
LINEE GUIDA PER LA RACCOLTA FONDI DEGLI ENTI DEL TERZO SETTORE, AI SENSI DELL’ART. 7 DEL DECRETO LEGISLATIVO 3 LUGLIO 2017, N. 117
- Introduzione
La legge 6 giugno 2016, n. 106, recante «Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell’impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale», ha previsto, al fine di sostenere l’autonoma iniziativa dei cittadini che concorrono, anche in forma associata, a perseguire il bene comune, ad elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e di protezione sociale, favorendo la partecipazione, l’inclusione e il pieno sviluppo della persona, un’operazione di riordino e di revisione organica della disciplina vigente in materia di enti del Terzo settore mediante la redazione di un apposito Codice. Sulla base di quanto previsto dalla predetta fonte, il legislatore delegato è intervenuto a disciplinare le misure agevolative e di sostegno economico in favore degli enti del Terzo settore, dovendo, tra l’altro, tenere presente il dichiarato fine di promuovere, anche attraverso iniziative di raccolta di fondi, i comportamenti donativi delle persone e degli enti.
In attuazione della delega, con il decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, è stato così adottato il codice del Terzo settore (d’ora in poi codice o CTS), nel quale è contenuta la disciplina sostanziale degli enti del Terzo settore, sicché si può oggi a buon titolo parlare nell’ordinamento giuridico italiano dell’esistenza di un diritto del Terzo settore.
L’art. 4, comma 1, del codice contiene la definizione di ente del Terzo settore (ETS), individuando i seguenti requisiti che cumulativamente devono sussistere affinché un ente collettivo possa essere ricondotto all’interno del perimetro del Terzo settore:
a) l’appartenenza ad una categoria tipica di ETS (organizzazione di volontariato, associazione di promozione sociale, ente filantropico, impresa sociale, inclusa quella di cooperativa sociale, rete associativa, società di mutuo soccorso) o, in alternativa, l’assunzione della forma giuridica di associazione, riconosciuta o non riconosciuta, o di fondazione o di altro ente di carattere privato diverso dalle società (cd. ETS «atipici»);
b) l’indipendenza da pubbliche amministrazioni, formazioni e associazioni politiche, sindacali, di categoria, ecc.
c) lo svolgimento in via esclusiva o principale di una o più attività di interesse generale (elencate in ventisei voci nell’art. 5 del codice), in forma non solo gratuita, volontaria o erogativa, ma anche mutualistica o imprenditoriale;
d) il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche o di utilità sociale;
e) l’assenza di fine lucrativo;
f) l’iscrizione nel registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS).
Pertanto, uno degli elementi caratterizzanti l’ETS è rinvenibile nello svolgimento, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale, attraverso un evidente collegamento con il principio di sussidiarietà orizzontale espresso nell’art. 118, comma 4, della Costituzione, quale criterio propulsivo ed in coerenza del quale deve svilupparsi il rapporto tra autorità pubbliche e soggetti privati. Dalla definizione codicistica sopra richiamata emerge la stretta relazione tra il profilo dell’attività di interesse generale esercitata dall’ETS e l’assenza di fini lucrativi.
Muovendo da tali considerazioni, il codice esplicita all’art. 1 le finalità perseguite con l’introduzione della nuova disciplina, identificantesi nel sostegno all’autonoma iniziativa dei cittadini in forma associata, nonché, nel successivo art. 2, nella promozione al loro sviluppo e nel favor per l’apporto originale fornito dagli ETS al perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
In questa prospettiva, il codice individua molteplici strumenti e misure finalizzati a creare le condizioni affinché il Terzo settore possa autonomamente crescere sia in termini di empowerment organizzativo che con riguardo all’implementazione della propria capacità operativa. In tal senso, devono pertanto essere considerate tutte le disposizioni fiscali contenute nel titolo X del CTS. Ad esse deve essere aggiunto l’istituto della raccolta fondi, configurato dal legislatore delegato quale strumento diretto a garantire la sostenibilità dello scopo sociale e della stessa organizzazione che lo persegue.
2.La raccolta fondi nel codice del Terzo settore
L’attività di riordino attuata dal codice del Terzo settore ha consentito, tra l’altro, di ottenere per la prima volta una definizione formale di raccolta fondi all’art. 7 del codice stesso.
Sebbene infatti la raccolta fondi sia divenuta nel tempo una delle modalità privilegiate dagli ETS per il reperimento delle risorse necessarie al perseguimento delle proprie finalità istituzionali, non esisteva nel preesistente quadro normativo di riferimento una definizione o tantomeno un riconoscimento formale di tale attività.
In precedenza, infatti, il tema della raccolta fondi non era disciplinato sotto il profilo sostanziale: il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), all’art. 143, comma 3, lettera a), stabilisce che non concorrono in ogni caso alla formazione del reddito degli enti non commerciali i fondi ai medesimi enti pervenuti a seguito di raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerte di beni di modico valore o di servizi ai sovventori, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione. Sul punto, l’art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sulla disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle Onlus, impone agli enti non commerciali che effettuino raccolte pubbliche di fondi, indipendentemente dalla redazione del rendiconto annuale finanziario, un obbligo specifico di redazione, entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio, di un apposito e separato rendiconto dal quale devono risultare, in modo chiaro e trasparente, le entrate e le spese relative a ciascuna delle celebrazioni, ricorrenze, campagne di sensibilizzazione, in occasione delle quali è stata effettuata la raccolta pubblica di fondi. Detto rendiconto specifico deve inoltre essere accompagnato da una relazione illustrativa.
Il nostro ordinamento, in un costante processo di valorizzazione del Terzo settore, ha invece dimostrato il forte interesse per la materia, dedicando alla raccolta fondi non solo uno dei primi articoli del codice (art. 7), ma anche altre norme di dettaglio che consentono a tutti i soggetti coinvolti di operare con maggiore certezza nel delicato ambito della raccolta fondi. Difatti il codice tratta la materia sia per quanto riguarda la disciplina fiscale (art. 79, comma 4, lettera a) e comma 5-bis; art. 89, comma 18), che per quanto attiene agli obblighi di rendicontazione (art. 48, comma 3; art. 87, comma 6).
Per una migliore chiarezza espositiva, si riporta di seguito il testo del sopra citato art. 7 del codice:
«1. Per raccolta fondi si intende il complesso delle attività ed iniziative poste in essere da un ente del Terzo settore al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva.
2. Gli enti del Terzo settore, possono realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, in conformità a linee guida adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentiti la cabina di regia di cui all’art. 97 e il Consiglio nazionale del Terzo settore».
Le presenti linee guida costituiscono pertanto attuazione della previsione dell’art. 7, comma 2 del codice: in esse il tema della raccolta fondi viene trattato sotto il profilo sostanziale, mentre sul profilo fiscale la competente amministrazione finanziaria interverrà con specifici documenti di prassi, circolari o atti di indirizzo.
L’esegesi del testo normativo consente di fissare gli elementi caratterizzanti l’istituto. Innanzitutto, sotto il profilo soggettivo, l’attività di raccolta fondi è esercitabile da tutti gli ETS indicati nell’art. 4, comma 1, del codice, con conseguente ampliamento della perimetrazione che non è più limitata alla nozione fiscale di ente non commerciale, ricomprendendovi, ad esempio, anche le imprese sociali. Altro elemento riguarda il profilo teleologico: le risorse raccolte devono essere destinate al fine esclusivo di sostenere finanziariamente le attività di interesse generale, con conseguente esclusione della possibilità di impiegare i fondi così raccolti per finanziare le attività diverse di cui all’art. 6 del codice.
Inoltre, la norma chiarisce che per la realizzazione della raccolta fondi l’ETS può impiegare sia risorse proprie che di terzi.
Di conseguenza, l’ETS potrà ricorrere al personale interno, o avvalersi di volontari, nel rispetto dell’art. 17 del codice, oppure delegare in tutto o in parte a soggetti terzi la realizzazione della racconta fondi anche avvalendosi di figure specializzate nel fundraising. Con particolare riguardo all’impiego di personale interno all’ETS, dovrà essere rispettato il principio di incompatibilità (ex art. 17, comma 5 del codice) tra lo status di volontario e quello di lavoratore della medesima organizzazione. Come esplicitato nella nota del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 2088 del 27 febbraio 2020 (1) , la sussistenza di qualsiasi forma di rapporto di lavoro con l’ETS preclude al lavoratore di svolgere attività di volontariato per il medesimo ETS.
Il lavoratore dell’ETS potrà pertanto partecipare allo svolgimento di attività riconducibili alla raccolta fondi esclusivamente nell’ambito del rapporto di lavoro in essere con l’ETS e nel rispetto delle mansioni e dell’orario di lavoro previsti dal CCNL di riferimento.
Sia nel caso di gestione all’interno dell’organizzazione dell’ETS dell’attività di raccolta fondi, sia nel diverso caso di affidamento a terzi di tutta o di parte di essa, le spese complessivamente sostenute per la realizzazione dell’evento o della campagna devono tendere ad essere congruamente inferiori ai fondi raccolti, fatte salve cause non prevedibili che compromettono il buon esito dell’attività.
Un ulteriore elemento di forte discontinuità rispetto alla disciplina previgente riguarda il profilo temporale. Difatti, se il TUIR all’art. 143 regolamenta ai fini fiscali le raccolte fondi aventi il carattere dell’occasionalità, con l’art. 7 del CTS viene viceversa riconosciuta in maniera esplicita agli ETS la facoltà di realizzare detta attività anche in forma organizzata e continuativa.
Qualora vengano svolte attività di intrattenimento (2) in forma occasionale o in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione, l’art. 82, comma 9, del CTS stabilisce la debenza dell’imposta sugli intrattenimenti per le imprese sociali costituite in forma societaria, rimanendo esenti dal tributo tutti i restanti ETS, incluse le cooperative sociali, a condizione che dell’attività sia data comunicazione preventiva alla SIAE o al diverso soggetto preposto alla tutela del diritto d’autore.
Per quanto concerne la modalità di svolgimento della raccolta fondi, questa, indipendentemente dall’occasionalità o meno dell’evento, potrà essere effettuata anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore.
La modalità di raccolta potrà quindi essere sia privata (indirizzata al singolo potenziale donatore) che pubblica.
In caso di sollecitazione rivolta al pubblico gli ETS dovranno attenersi al rispetto dei principi che saranno meglio esplicitati nel corso delle presenti linee guida, con riferimento alle specifiche modalità di raccolta che prevedono una sollecitazione al pubblico (cfr. infra, al §5) con particolare riguardo all’osservanza delle norme in materia di privacy. Inoltre, dovranno essere rispettate forme di pubblicità e trasparenza sulla raccolta fondi in grado di consentire il trasferimento di informazioni il più possibile complete in sede di sollecitazione. Nel rispetto dei principi di comunicazione eticamente responsabile, correttezza gestionale, trasparenza e verità i donatori hanno diritto a essere rispettati nella propria libera volontà e a non essere indotti a donare attraverso eccessive pressioni, sollecitazioni o strumenti pubblicitari ingannevoli, non veritieri o lesivi della dignità della persona.
La raccolta fondi potrà materialmente avvenire sia attraverso l’erogazione liberale (di danaro o beni in natura), sia mediante il pagamento di un corrispettivo a fronte di una cessione da parte dell’ETS di beni o servizi di modico valore.
Dal punto di vista del donatore/contribuente (persone fisiche, enti e società), l’art. 83 del codice riconosce la detraibilità e deducibilità delle liberalità in danaro o natura disposte a favore degli ETS, secondo modalità e limiti individuati con il decreto ministeriale del 28 novembre 2019 in materia di erogazioni liberali in natura a favore degli enti del Terzo settore (3).
Il riferimento esplicito alla cessione da parte dell’ETS di beni o servizi di modico valore assume invece rilievo fiscale per l’ETS, in quanto ai sensi del già richiamato art. 79, comma, 4 lettera a), del codice non concorrono alla formazione del reddito i fondi pervenuti a seguito di raccolte occasionali anche mediante offerte di beni o servizi di modico valore.
Nella raccolta fondi il soggetto erogatore è messo a conoscenza dal beneficiario che i fondi pervenuti saranno destinati ad uno scopo ben individuato. L’ETS in questa fase evidenzia le finalità della raccolta al fine di portare a conoscenza dell’erogante se detti fondi sono diretti alle attività di interesse generale dell’ente o sono mirati a specifici progetti. Elementi, questi, che invece non sono generalmente rinvenibili nello svolgimento delle attività diverse di cui all’art. 6 del codice.
L’art. 7 del CTS dispone esplicitamente cha la raccolta fondi è infatti finalizzata al finanziamento delle attività di interesse generale. L’ETS sarà pertanto tenuto a rispettare la funzione di strumentalità dell’attività di raccolta fondi rispetto alla realizzazione delle attività statutarie di interesse generale, anche limitando le spese relative all’organizzazione dell’evento che non potranno essere superiori o prossime ai ricavi della raccolta, salvo che si verifichino fatti che possano compromettere la buona riuscita dell’iniziativa, non individuabili a priori. In tale ultimo caso, l’ente sarà tenuto a indicare nel rendiconto e nella relazione illustrativa le motivazioni per le quali i costi sostenuti per la realizzazione dell’evento sono stati superiori ai ricavi.
Pertanto, l’ETS deve individuare e quantificare il rapporto tra i fondi raccolti e la loro destinazione, prevedendo che i costi totali, sia amministrativi sia per l’attività di raccolta fondi, debbano essere contenuti entro limiti ragionevoli tali da consentire che, dedotti tali costi, residui, comunque, una congrua quota di fondi da destinare ai progetti e alle attività per cui la stessa campagna è stata attivata.
Tenuto conto di quanto sopra, i fondi raccolti dovranno quindi essere destinati per la maggior parte del loro ammontare a finanziare i progetti e le attività di interesse generale per cui la raccolta fondi è stata attivata.
Tali vincoli dovranno essere rispettati dall’ETS anche qualora la raccolta sia organizzata e continuativa e anche laddove l’ETS decida di avvalersi di terzi nell’organizzazione della raccolta.
La rendicontazione dell’attività di raccolta fondi nella sua dimensione dinamica è un obbligo informativo che afferisce al rapporto tra l’ETS ed il sovventore, inteso sia come singolo soggetto che fornisce il suo apporto all’attività di interesse generale svolta dall’ETS, che come la più generale platea dei consociati. La duplicità della dimensione esplicativa dell’attività di raccolta fondi costituisce pertanto il naturale campo di applicazione degli obblighi di trasparenza ed accountability previsti dalla legge delega che ha assoggettato, all’art. 3, comma 1, lettera a), gli ETS ad «obblighi di trasparenza e di informazione, anche verso i terzi, attraverso forme di pubblicità dei bilanci e degli altri atti fondamentali dell’ente anche mediante la pubblicazione nel suo sito internet istituzionale», imponendo altresì, all’art. 4, comma 1, lettera d), che le forme e modalità di amministrazione e controllo degli enti siano ispirate tra gli altri al principio della trasparenza e, alla lettera g) che gli «obblighi di controllo interno, di rendicontazione, di trasparenza e d’informazione nei confronti degli associati, dei lavoratori e dei terzi» siano «differenziati anche in ragione della dimensione economica dell’attività svolta e dell’impiego di risorse pubbliche».
Gli enunciati principi di trasparenza e rendicontazione trovano una significativa esplicazione nell’art. 87, comma 6, del codice, il quale prevede uno specifico obbligo di rendicontazione per le raccolte fondi. Tale disposizione prevede che «gli enti del Terzo settore non commerciali di cui all’art. 79, comma 5, che effettuano raccolte pubbliche di fondi devono inserire all’interno del bilancio redatto ai sensi dell’art. 13, un rendiconto specifico redatto ai sensi del comma 3 dell’art. 48, tenuto e conservato ai sensi dell’art. 22 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dal quale devono risultare, anche a mezzo di una relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente, le entrate e le spese relative a ciascuna delle celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione di cui all’art. 79, comma 4, lettera a). Il presente comma si applica anche ai soggetti che si avvalgono del regime forfetario di cui all’art. 86».
L’art. 48, comma 3, del codice stabilisce che «i rendiconti delle raccolte fondi svolte nell’esercizio precedente devono essere depositati entro il 30 giugno di ogni anno.»
Il comma 4 aggiunge che «in caso di mancato o incompleto deposito nel rispetto dei termini previsti, l’ufficio del registro diffida l’ente del Terzo settore ad adempiere all’obbligo suddetto, assegnando un termine non superiore a centottanta giorni, decorsi inutilmente i quali l’ente è cancellato dal Registro.»
Si fa presente che ai sensi dell’art. 13 del codice, gli ETS sono tenuti a depositare il bilancio di esercizio presso il registro unico nazionale del Terzo settore, salvo che essi non siano iscritti al registro delle imprese: in questo caso, infatti, l’obbligo di deposito va adempiuto presso detto registro. L’art. 48, comma 3, prevede altresì l’obbligo del deposito del rendiconto della raccolta fondi, il cui adempimento deve intendersi perfezionato ove il rendiconto medesimo sia redatto in conformità alle presenti linee guida ed incluso nel bilancio depositato ai sensi delle sopra citate disposizioni.
Al fine di agevolare gli enti del Terzo settore nell’assolvimento degli obblighi di rendicontazione delle raccolte fondi, è stato predisposto un modello di rendiconto allegato alle presenti linee guida.
Il deposito dei rendiconti, oltre ad assolvere alla sopra descritta funzione di pubblicità – notizia, pone in risalto l’ulteriore aspetto della raccolta fondi che involge anche il rapporto tra l’ETS e le pubbliche amministrazioni a vario titolo competenti al controllo.
Tale controllo compete all’amministrazione finanziaria, in relazione al rispetto della relativa disciplina ed al possesso dei requisiti prescritti per fruire delle agevolazioni fiscali, ai sensi dell’art. 94 del codice, e agli uffici del registro unico nazionale del Terzo settore, ai fini della sussistenza e della permanenza dei requisiti necessari all’iscrizione al medesimo registro, all’effettivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, nonché in ordine all’adempimento degli obblighi derivanti dall’iscrizione al registro unico nazionale del Terzo settore, ex art. 93, comma 1, lettere a), b) e c) del codice. Sul punto, fermo restando pertanto sotto il profilo fiscale il potere di verifica e accertamento dell’amministrazione finanziaria di cui all’art. 94 del CTS, si rileva che ai sensi del richiamato art. 7 gli ETS sono tenuti a rispettare i principi di verità trasparenza e correttezza nella raccolta fondi. Nel caso in cui si riscontrassero elementi tali da far ritenere potenzialmente violati i principi di cui sopra, i competenti uffici del registro unico nazionale del terzo settore possono disporre ulteriori controlli e accertamenti anche mediante accessi presso la sede legale dell’ETS e acquisizione di documentazione ai sensi dell’art. 93, all’esito dei quali adottare i relativi provvedimenti.
3 Finalità delle linee guida
Con le presenti linee guida si intende offrire agli enti del Terzo settore uno strumento di orientamento nella realizzazione dell’attività di raccolta fondi, e contribuire a migliorare il rapporto di fiducia fra i cittadini e gli enti stessi.
Le linee guida si configurano come un documento «aperto», in grado di sviluppare gli spunti di riflessione che dovessero emergere dalla raccolta ed elaborazione di buone prassi da parte dei soggetti pubblici e privati coinvolti nell’attività di raccolta fondi.
Come già chiarito sopra, le presenti linee guida sono rivolte a tutti gli enti del Terzo settore, indipendentemente dalla loro forma giuridica, dimensione, missione, attività e classificazione come ETS commerciale o non commerciale.
Le indicazioni fornite dalle linee guida sono finalizzare a orientare l’attività di raccolta fondi coerentemente con i principi di verità, trasparenza e correttezza richiamati espressamente dall’art. 7 del codice e di seguito esplicati.
4 Principi
I principi cardine volti a tutelare i donatori, i destinatari delle donazioni e gli stessi ETS sono individuati dall’art. 7 del CTS in trasparenza, verità e correttezza. Dalla previsione di tali principi nella fonte normativa di rango primario discende il carattere precettivo per gli ETS del contenuto del presente paragrafo.
Trasparenza
La trasparenza ha la finalità di rendere conto dell’operato complessivo dell’ente del Terzo settore anche mediante la diffusione delle informazioni e l’accessibilità della documentazione predisposta per la raccolta fondi.
In particolare, è virtuoso per l’ETS esporre ai donatori e altri portatori di interesse (stakeholder), alcuni elementi che compongono l’attività di raccolta:
1) oltre alla figura del legale rappresentante dell’ente, l’indicazione degli uffici e/o di almeno una persona di riferimento da contattare per ottenere informazioni sulla raccolta;
2) l’indicazione della durata delle raccolte e del loro ambito territoriale e qualora tecnicamente possibile, dell’ammontare progressivo dei proventi raccolti;
3) le categorie di beneficiari, gli enti privati o le attività di interesse generale dell’ETS ai quali saranno destinati i proventi ottenuti;
4) qualora la raccolta sia effettuata per realizzare progetti specifici, l’indicazione: a) dell’obbiettivo dei fondi da raccogliere; b) della destinazione delle risorse raccolte, qualora il progetto enunciato non possa essere realizzato c) della destinazione delle eccedenze, qualora fosse superato l’obbiettivo del progetto; d) dei tempi previsti per la realizzazione del progetto;
5) l’indicazione delle modalità con cui eseguire la donazione e di eventuali benefici fiscali di cui il donatore può fruire;
Ulteriore profilo atto a garantire la trasparenza è l’accessibilità, intesa come diritto del donatore e del destinatario della donazione a reperire informazioni sulla raccolta fondi e a riceverle se richieste.
I donatori e i beneficiari della donazione hanno diritto di ricevere (o di poter facilmente accedere a) complete ed esaurienti informazioni sull’iniziativa di raccolta fondi.
In tal senso l’ETS dovrà predisporre modalità e strumenti idonei a rispondere alle richieste di informazione e comunque fornire ai donatori, parallelamente all’assolvimento degli obblighi verso le amministrazioni vigilanti, un’informazione chiara, diretta e facilmente comprensibile sull’utilizzo della sua donazione, sul progetto cui è destinata e/o sulle principali attività dell’ETS.
Ai fini della trasparenza dovrà altresì essere osservata la disposizione di cui all’art. 46 del codice di autodisciplina della comunicazione commerciale in vigore dal 2 maggio 2018, applicabile a «qualunque messaggio volto a sensibilizzare il pubblico su temi di interesse sociale, anche specifici, o che sollecita, direttamente o indirettamente, il volontario apporto di contribuzioni di qualsiasi natura, finalizzate al raggiungimento di obiettivi di carattere sociale». In base a tale norma dovranno essere resi noti autore e beneficiario della richiesta e l’obiettivo sociale che si intende perseguire con la stessa. I promotori di detti messaggi possono esprimere liberamente le proprie opinioni sul tema trattato, ma deve risultare chiaramente che trattasi di opinioni dei medesimi promotori e non di fatti accertati. Tale disposizione prevede inoltre che i messaggi non devono: sfruttare indebitamente la miseria umana nuocendo alla dignità della persona, né ricorrere a richiami scioccanti tali da ingenerare ingiustificatamente allarmismi, sentimenti di paura o di grave turbamento; colpevolizzare o addossare responsabilità a coloro che non intendano aderire all’appello;
presentare in modo esagerato il grado o la natura del problema sociale per il quale l’appello viene rivolto; sovrastimare lo specifico o potenziale valore del contributo all’iniziativa;
sollecitare i minori ad offerte di denaro.»
Verità
L’ETS è tenuto a diffondere attraverso i mezzi di comunicazione informazioni che devono essere veritiere, applicandosi le disposizioni relative alla pubblicità ingannevole di cui all’art. 2, comma 1, lettera b), della legge n. 145/2007.
Correttezza
L’attività di raccolta fondi deve essere orientata da principi di correttezza. Viene quindi richiesto all’ETS di comportarsi con lealtà ed onestà sia nei confronti del donatore che nei confronti del beneficiario della donazione.
In particolare, nei confronti del donatore e del beneficiario dovrà essere garantito il rispetto della privacy, soprattutto in ordine al trattamento dei dati personali secondo quanto previsto dall’art. 13 del decreto legislativo n. 196/2003, e dal regolamento europeo sulla privacy, GDPR 2016/679.
Nelle attività di comunicazione e di raccolta fondi si deve evitare il ricorso a informazioni suggestive o lesive della dignità e del decoro delle persone fisiche beneficiarie dei proventi della raccolta fondi.
Gli ETS non devono porre in essere comportamenti discriminatori nei confronti di destinatari, collaboratori, volontari e donatori. In ossequio ai principi fondamentali di uguaglianza e non discriminazione sanciti dalla Carta costituzionale non sono ammesse discriminazioni in base al genere, alla razza, all’ideologia e al credo religioso a meno che la specifica preferenza accordata a determinate categorie di destinatari, nonché l’identificazione di peculiari caratteristiche dei collaboratori, siano interamente funzionali al perseguimento della missione.
5 Tecniche di raccolta fondi
Nelle pagine che seguono si cercherà di offrire un quadro di massima, non esaustivo né cogente, sulle diverse tecniche attraverso le quali procedere alla raccolta fondi (4) .
Raccolta fondi attraverso il direct mail
Si definisce direct mail qualsiasi tipo di comunicazione diffuso per via postale, tra cui lettere personalizzate, materiali promozionali (per esempio depliant, brochure, flyer-volantino), questionari, messaggi non indirizzati o non personalizzati, consegnati nelle portinerie o inseriti nelle cassette postali.
Le organizzazioni che inviano materiale promozionale a indirizzi postali identificati devono assicurarsi che le banche dati di cui si servono per la spedizione siano aggiornate in modo da includere solo le persone che abbiano fornito in precedenza consenso espresso e specifico all’invio di materiale informativo e non lo abbiano revocato successivamente.
Nella comunicazione deve essere fatto espresso richiamo alla normativa sulla privacy e devono essere indicate le finalità della raccolta, gli strumenti attraverso i quali effettuare le donazioni, con indicazione dei benefici fiscali, gli indirizzi dell’organizzazione da contattare per ricevere informazioni ulteriori.
Raccolta fondi attraverso il telefono (telemarketing)
Il telemarketing è una modalità di raccolta di donazioni, promesse di adesioni, beni, servizi e altro ancora, a sostegno della causa, della missione, delle attività o dei progetti dell’organizzazione stessa attraverso l’uso del telefono.
Il telemarketing può svolgersi con modalità inbound, cioè ricevendo le chiamate presso l’organizzazione o presso l’eventuale call center che opera per conto della stessa, normalmente a seguito dell’invio da parte dell’organizzazione di materiali informativi e promozionali all’utenza.
L’altra modalità, detta outbound, consiste nell’effettuazione di telefonate da parte dell’organizzazione o del call center a donatori, soci, simpatizzanti i cui nominativi sono presenti nella banca dati dell’organizzazione, a tutti coloro che comunque abbiano fornito consenso al trattamento dei propri dati personali.
Il telemarketing deve essere gestito dall’ETS nel rispetto del principio di trasparenza. Si raccomanda quindi di rendere visibile il numero telefonico del chiamante e di comunicare con chiarezza le generalità dell’operatore e dell’ente.
Inoltre, gli operatori dovranno, su richiesta, informare sullo scopo della telefonata e delle modalità di effettuazione delle donazioni, sugli importi richiesti ed i benefici fiscali collegati, sui recapiti dell’ente con indicazione del referente della raccolta al quale chiedere informazioni. Dovranno altresì essere comunicate le informazioni richieste dalla normativa vigente in materia di privacy.
Raccolta fondi attraverso il face-to-face
Il face to face è una tecnica di raccolta fondi per acquisire donatori regolari ovvero persone che hanno deciso di donare tramite domiciliazione bancaria/postale o carta di credito. Avviene attraverso il contatto diretto tra operatore (dialogatore) e potenziale donatore.
Il face to face si può praticare per strada, in centri commerciali, aeroporti, stazioni, porta a porta, etc. richiedendo i necessari permessi, direttamente dall’ETS o per il tramite di soggetti terzi.
Il dialogatore deve avere almeno 18 anni e deve essere adeguatamente formato con particolare riguardo alla normativa sulla privacy. Per osservare le regole di trasparenza e accessibilità delle informazioni i dialogatori dovranno essere dotati di un tesserino di riconoscimento che indichi le proprie generalità e la denominazione dell’ETS beneficiario e/o dell’agenzia di riferimento.
Direct response television (DRTV)
E’ una tecnica di raccolta fondi – al pari del face to face – utilizzata prevalentemente per acquisire donatori regolari. Consiste in una pubblicità televisiva (spot) che, nel rispetto dei citati principi di trasparenza, verità e correttezza, sollecita il pubblico televisivo a rispondere direttamente all’appello dell’ETS, di solito chiamando un numero di telefono o visitando un sito web, mediante la sottoscrizione di donazioni ricorrenti a valere su domiciliazione bancaria/postale o carta di credito.
Raccolta fondi attraverso gli eventi
Gli ETS possono organizzare raccolte fondi in occasione di eventi sportivi, culturali, ricreativi o di altro genere.
Gli eventi possono essere organizzati direttamente dall’ETS o per conto di questo da un’agenzia o ente esterno, oppure possono essere organizzati esclusivamente da un soggetto terzo in piena autonomia.
In quest’ultimo caso l’ETS non si occupa dell’organizzazione dell’evento ma si limita a riceverne il beneficio economico e a gestire le modalità di comunicazione del marchio e del nome.
Nel caso in cui l’evento sia organizzato da terzi, sarà cura dell’ETS valutare la compatibilità tra l’attività svolta dal terzo e la mission dell’ETS e redigere per iscritto le condizioni del rapporto tra i due soggetti.
Nel caso in cui l’ETS sia chiamato ad organizzare l’evento dovrà pianificare la manifestazione, la logistica, prevedere polizze assicurative per rischi collegati all’evento, stipulare contratti con fornitori, artisti e altri. L’ETS dovrà verificare e rispettare gli adempimenti burocratici (licenze, permessi e altro) gli adempimenti alle normative di sicurezza e alle norme di pubblico spettacolo e gli adempimenti fiscali (tasse comunali, SIAE, etc.) legati all’organizzazione dell’evento. L’ETS dovrà pubblicizzare l’evento indicando finalità della raccolta, modalità di versamento dei contributi, recapiti dell’ETS per consentire al donatore di chiedere e ottenere informazioni sull’evento stesso.
Qualora, in occasione di particolari eventi o manifestazioni, gli ETS somministrino bevande e alimenti avvalendosi della deroga al possesso dei requisiti sulla sicurezza alimentare prevista dall’art. 70 del CTS, dovranno in ogni caso prestare particolare attenzione alle scadenze dei prodotti somministrati, alla loro conservazione e alle condizioni minime di igiene nelle fasi di preparazione, somministrazione e smaltimento dei prodotti medesimi.
Raccolta fondi attraverso gli eventi di piazza
Si tratta di raccolte pubbliche occasionali in cui l’organizzazione raccoglie fondi prevalentemente mediante l’offerta di beni di modico valore.
Anche in questo caso l’ETS dovrà verificare se siano necessarie autorizzazioni preventive per l’occupazione di spazi pubblici, nonché limitare lo svolgimento della raccolta a un numero limitato di giorni evitando, se possibile, di sovrapporsi ad eventi organizzati da altri enti e di utilizzare per le vendite prodotti analoghi a quelli tradizionalmente utilizzati da altri ETS che possano ingenerare confusione nei donatori.
Come già chiarito in introduzione, è preferibile offrire il bene solidale ad un prezzo superiore al suo valore medio di mercato.
Anche in questo caso l’ETS dovrà munire gli operatori di idonei elementi distintivi di riconoscimento, utilizzando volontari.
In caso di ricorso a soggetti esterni dovrà essere stipulato un accordo formale per iscritto e gli eventuali emolumenti corrisposti al terzo per la prestazione dovranno essere specificati e resi noti.
Raccolta fondi attraverso merchandising
Tra le attività tradizionali di raccolta fondi degli ETS vi è la cessione di beni di modico valore (gadget o altri prodotti, anche alimentari, talvolta donati dalle aziende come forma di sostegno alle attività di interesse generale dell’ETS) contraddistinti dal marchio dell’ETS apposto sul bene e/o caratterizzante il contesto delle attività di promozione della vendita: il merchandising.
Nel caso degli ETS, il merchandising consente non solo di raccogliere fondi a sostegno delle attività di interesse generale dell’ETS, ma anche di veicolare tra il pubblico dei sostenitori il messaggio intrinsecamente associato all’attività di interesse generale dell’ETS medesimo attraverso un bene di modico valore solitamente di uso comune: una maglietta, una tazza, un cappellino, un portachiavi, ma anche un bene di consumo, il cui packaging o labbelling di accompagnamento racconti come l’acquisto di quel bene rappresenti una forma di sostegno delle attività di interesse generale dell’ETS. La volontà espressa dall’acquirente di sostenere le attività di interesse generale dell’ETS attraverso l’acquisto del merchandising caratterizza questa particolare forma di transazione rispetto una normale compravendita di beni.
L’attività di vendita del merchandising avviene solitamente (ma non esclusivamente) attraverso il coinvolgimento di volontari e sostenitori in contesti pubblici: è questa una forma di coinvolgimento e partecipazione al sostegno delle attività di interesse generale particolarmente gratificante per chi partecipa attivamente a tali attività e apprezzata dal pubblico.
L’attività di vendita di merchandising può essere svolta in forma occasionale o continuativa, con diverse conseguenze sul piano fiscale (non assoggettamento dei ricavi a tassazione qualora tale attività sia svolta dall’ETS in forma occasionale, ai sensi dell’art. 79, comma 4, lettera a), del CTS) (5) .
Per la vendita di merchandising in forma continuativa vi possono essere, per esempio: (a) la gestione di siti per la vendita in forma elettronica (on-line shopping); (b) l’organizzazione di punti vendita fisici organizzati all’interno delle sedi dell’ETS o in altri spazi fisici in uso all’ETS o a terzi (c.d. corner shop e charity shop).
Anche questa forma di sostegno alle attività di interesse generale deve essere improntata al rispetto dei criteri generali di trasparenza, verità e correttezza. Particolare attenzione dovrà quindi essere prestata:
all’indicazione della destinazione dei fondi raccolti con tale attività (sostegno complessivo alle attività di interesse generale dell’ETS o a un particolare progetto o programma dell’ETS);
alla provenienza del bene oggetto di vendita (in particolare, privilegiando, quanto più possibile, filiere equo-solidali di produzione dei beni, così che la ricaduta di tale attività possa risultare doppiamente premiante, sia per l’ETS, sia per i soggetti coinvolti nella filiera);
all’eventuale indicazione, se del caso, che i beni o prodotti sono stati donati da terzi produttori/distributori;
al rispetto della normativa applicabile sul lavoro, anche rispetto al contrasto dello sfruttamento del lavoro minorile, sulla qualità e sulla sicurezza dei prodotti, sul commercio, sul trattamento dei dati personali degli acquirenti, ecc. e alla relativa disciplina fiscale.
Raccolta fondi attraverso i salvadanai
Si tratta di una modalità di raccolta ancora poco diffusa, che non prevede la presenza di un operatore nel luogo in cui sono collocati i salvadanai.
Qualora le organizzazioni decidessero di utilizzare i salvadanai per la raccolta fondi, esse sono invitate a mettere in pratica i comportamenti di seguito indicati: a) predisporre l’elenco dei luoghi di esposizione dei salvadanai; b) predisporre un calendario della raccolta; c) sigillare con cura i contenitori salvadanai attribuendo ad essi un numero progressivo e riportando gli estremi dell’ETS che effettua la raccolta, e la finalità; d) aprire i contenitori in una data stabilita e redigere contestualmente il verbale di versamento in cassa del contenuto.
Raccolta fondi dalle imprese for profit
L’ETS può raccogliere fondi dalle imprese for profit sia direttamente che per il loro tramite da dipendenti e clienti. Preliminarmente l’ETS potrà stabilire i criteri di scelta delle imprese a cui chiedere donazioni, valutando la tipologia di impresa e la composizione societaria e la compatibilità dei principi e valori dell’impresa con quelli dell’ETS.
Le modalità di collaborazione possono essere molteplici. A titolo esemplificativo e non esaustivo: erogazioni liberali, donazione di beni e servizi, donazione di tempo da parte dei dipendenti dell’azienda, payroll giving, cause related marketing, eventi e raccolta verso i clienti.
L’ETS e l’impresa potranno redigere accordi scritti sulle modalità della collaborazione, prevedendo tempistica e modalità di versamento dei fondi da parte dell’impresa, rendiconto sull’attività svolta da parte dell’ETS con i fondi raccolti, modalità di utilizzo del marchio, logo e nome dell’organizzazione, modalità di comunicazione dell’accordo all’esterno, durata e condizioni della collaborazione, regolamentazione del rapporto ai fini privacy e del trattamento dei dati personali.
Raccolta fondi per attività di sostegno a distanza
Si tratta di raccolte fondi consistenti nell’erogazione periodica da parte di persone fisiche o di enti di una definita somma di denaro a favore di un ETS affinché la impieghi per la realizzazione di progetti o programmi di cooperazione e solidarietà, internazionale o nazionale, che abbiano come destinatari una o più persone (o comunità) svantaggiate in ragione di condizioni economiche, sociali, fisiche, psichiche; promuovano il contesto familiare e le formazioni sociali, precisamente identificate; favoriscano la relazione interpersonale tra sostenitori e beneficiari.
Raccolta fondi attraverso i lasciti testamentari
L’ETS che vuole ricorrere a questa forma di raccolta fondi dovrebbe predisporre opuscoli o diffondere a mezzo web o attraverso il sistema radio televisivo informazioni sulle modalità con le quali è possibile disporre lasciti testamentari, la differenza tra patrimonio disponibile e quote di legittima, la facoltà di modificare sempre le proprie disposizioni testamentarie, la possibilità di vincolare il lascito alla realizzazione di un dato progetto, rappresentando però, in tale ultimo caso la necessità di indicare nel testamento la possibilità di impieghi alternativi nei limiti delle attività di interesse generale svolte dall’ETS, qualora il progetto non fosse più realizzabile dopo il decesso del disponente.
Raccolta fondi attraverso numerazioni solidali
Si tratta di una modalità di raccolta fondi sulla quale il 2 febbraio 2018 è intervenuta l’AGCOM con il codice di autoregolamentazione per la gestione delle numerazioni utilizzate per le raccolte fondi telefoniche per fini benefici di utilità sociale (redatto ai sensi dell’art. 22, comma 7, dell’allegato a alla delibera n. 8/15/cir e successive modificazioni ed integrazioni come integrato dalla delibera 17/17/cir), ivi inclusi i servizi innovativi tra i quali l’acquisizione dei dati personali dei donatori nel rispetto delle indicazioni del Garante privacy del 24 ottobre 2018 (prot. 31454/115526).
Si rimanda pertanto al codice per la definizione delle modalità di raccolta fondi mediante questo strumento.
Raccolta fondi attraverso donazioni on-line
Gli ETS possono ricorrere anche a forme di raccolta fondi on-line.
A titolo esemplificativo, sono molto diffuse le raccolte fondi tramite form sui siti web degli ETS, pagine di donazione su piattaforme esterne all’ETS (crowdfunding, personal fundraising), promozione della raccolta sui motori di ricerca e sui social media.
Dovrà essere posta particolare attenzione a:
modalità di utilizzo del logo e degli elementi distintivi dell’ETS, in forma chiara, corretta e riconoscibile sui siti di proprietà e sui social media;
corretta comunicazione della missione dell’ETS e finalità della raccolta fondi destinata alle attività d’interesse generale;
indicazione chiara degli strumenti di pagamento online in modalità sicura e protetta;
massima trasparenza nella gestione dei fondi precedentemente raccolti attraverso gli stessi strumenti negli esercizi precedenti (es: pagine dedicate alla destinazione dei fondi, bilancio sociale, ecc.);
gestione dei dati raccolti tramite form on-line rigorosa e rispettosa delle norme vigenti in materia di tutela dei dati personali.
Allegato 1
Schema di rendiconto e relazione illustrativa
Il codice del Terzo settore ha previsto per gli ETS che ricorrono all’attività di raccolta fondi precisi obblighi di rendicontazione, al fine di tutelare la fede pubblica, garantire trasparenza alle attività stesse e consentire agli organi preposti la vigilanza.
In particolare, l’art. 87, comma 6, dispone che «Gli enti del Terzo settore non commerciali di cui all’art. 79, comma 5, che effettuano raccolte pubbliche di fondi devono inserire all’interno del bilancio redatto ai sensi dell’art. 13 un rendiconto specifico redatto ai sensi del comma 3 dell’art. 48, tenuto e conservato ai sensi dell’art. 22 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dal quale devono risultare, anche a mezzo di una relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente, le entrate e le spese relative a ciascuna delle celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione di cui all’art. 79, comma 4, lettera a). Il presente comma si applica anche ai soggetti che si avvalgono del regime forfetario di cui all’art. 86» (i.e. ODV e APS).
Per una corretta predisposizione del bilancio gli ETS dovranno fare riferimento alle indicazioni contenute nel decreto ministeriale n. 39 del 5 marzo 2020 di adozione della modulistica di bilancio degli ETS, ai sensi dell’art. 13, comma 3 del codice del Terzo settore. (6) Al riguardo, occorre preliminarmente evidenziare che gli obblighi di rendicontazione si atteggiano diversamente, a seconda che l’attività di raccolta fondi abbia il carattere dell’abitualità o dell’occasionalità. Difatti, nel primo caso, va ricordato che sia il rendiconto gestionale (modello B allegato al decreto citato) che il rendiconto per cassa (modello D) contemplano la specifica macrovoce C) nella quale devono essere riportati i corrispondenti dati contabili relativi all’attività di raccolta fondi, da ascrivere secondo la ricordata summa divisio tra attività abituale e attività occasionale. Se pertanto tutti gli ETS devono fornire l’evidenza contabile dell’attività di raccolta fondi complessivamente realizzata, gli ETS che adottano il rendiconto gestionale (in quanto tenuti per specifico obbligo di legge, avendo ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate non inferiori a 220.000,00 euro , o per scelta volontaria, pur non rientrando nei suddetti parametri) nella relazione di missione al punto 24), forniranno anche una descrizione di detta attività, come riportata nella sezione C del rendiconto gestionale, comprensiva pertanto anche della raccolta fondi abituale. Gli ETS che adottano il rendiconto per cassa – in coerenza con il principio direttivo di graduazione degli obblighi di rendicontazione e di trasparenza in ragione della dimensione economica dell’attività svolta espresso nell’art. 4, comma 1, lettera g), della legge n. 106/2016 – si limiteranno, in relazione all’attività di raccolta fondi abituale, a compilare la pertinente voce di bilancio del rendiconto medesimo.
Viceversa, non sussiste nessuna differenziazione di regime giuridico della rendicontazione dell’attività di raccolta fondi occasionale: difatti, l’ETS, indipendentemente dalla sue dimensioni economiche, dovrà allegare ai rendiconti delle singole attività di raccolta fondi occasionali, redatti secondo lo schema allegato, una relazione illustrativa nella quale dovrà fornire una breve descrizione di ciascuna delle iniziative intraprese, della modalità di svolgimento dell’evento, del luogo in cui si è svolto, delle finalità perseguite e dei costi sostenuti.
In particolare, l’ETS dovrà descrivere le voci di costo/spesa indicate nel rendiconto della singola raccolta di fondi occasionale. A tal fine, se significativo per la comprensione dell’andamento della raccolta, occorrerà fornire ulteriori informazioni in merito agli elementi di costo/spesa. A titolo esemplificativo, in caso di acquisto di beni, l’ente indicherà il numero e la tipologia dei beni; in relazione alle spese di allestimento, l’ente indicherà se i costi/spese sono stati sostenuti per noleggio di stand, affitto locali, pagamento suolo pubblico, per affidamento a terzi, ecc.; specificherà se sono stati sostenuti costi/spese per la promozione dell’iniziativa (stampa brochure, passaggi radio televisivi ecc.); dovranno infine essere indicati costi ulteriori eventualmente sostenuti.
In relazione ai beni ricevuti in donazione con la raccolta occasionale, nel rendiconto deve essere riportato il corrispondente valore in danaro stimato in coerenza con le disposizioni contenute nel già citato decreto ministeriale 28 novembre 2019 e risultante dal documento di cui all’art. 4 dello stesso decreto. Per le erogazioni liberali in natura, l’ETS dovrà indicare la tipologia di beni raccolti e il corrispondente valore economico, determinato ai sensi dell’art. 9 del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Si evidenzia che il valore dei beni ricevuti potrà altresì essere determinato sulla base dei seguenti, ulteriori criteri, contemplati dal richiamato decreto ministeriale 28 novembre 2019:
il valore derivante da una perizia giurata di stima;
nel caso di erogazione liberale avente ad oggetto un bene strumentale, il residuo valore fiscale all’atto del trasferimento;
nel caso di erogazione liberale avente ad oggetto i beni di cui all’ art. 85, comma 1, lettere a) e b), del TUIR, il minore tra il valore determinato ai sensi del comma 1 dell’art. 3 del medesimo decreto ministeriale e quello determinato applicando le disposizioni dell’art. 92 del TUIR.
Nella relazione illustrativa dovranno essere esplicate in dettaglio le macrovoci inserite all’interno di ciascun rendiconto, specificando, ad esempio, con riferimento alle entrate il numero e il prezzo dei beni di modico valore venduti, la distinzione tra elargizioni ricevute da persone fisiche o persone giuridiche (altre associazioni, società ecc.), oppure con riferimento alle voci di uscita il numero e il costo unitario dei beni di modico valore acquistati, eventuali rimborsi per volontari, spese di cancelleria, noleggio stand, utenze, assicurazioni ecc.
Al fine di facilitare l’attività di rendicontazione da parte degli ETS si riporta il modello di rendiconto delle singole attività di raccolta fondi occasionali e della relativa relazione illustrativa.
I criteri di compilazione dei suddetti rendiconti sono di seguito illustrati:
Tipologia di raccolta fondi | ETS con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate NON inferiori a 220.000,00 euro | ETS con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori a 220.000,00 euro |
Raccolte fondi non occasionali | I relativi dati andranno indicati sub lettera c) del rendiconto gestionale e nella relazione di missione | I relativi dati andranno indicati sub lettera c) del rendiconto di cassa oppure sub lettera c) del rendiconto gestionale e nella relazione di missione coerentemente alla facoltà esercitata dall’ETS di redigere alternativamente il rendiconto per cassa o il bilancio di esercizio. |
Raccolta fondi occasionali | I rendiconti delle singole attività occasionali di raccolta fondi devono essere allegati al bilancio di esercizio predisposto ai sensi dell’art. 13 comma 1, del CTS, in particolare alla relazione di missione | I rendiconti delle singole attività occasionali di raccolta fondi devono essere allegati al rendiconto per cassa previsto dall’art. 13, comma 2 del CTS oppure allegati al bilancio di esercizio predisposto ai sensi dell’art. 13 comma 1 del CTS, in particolare alla relazione di missione, coerentemente alla facoltà esercitata dall’ETS di redigere alternativamente il rendiconto per cassa o il bilancio di esercizio. |
RENDICONTO DELLA SINGOLA RACCOLTA PUBBLICA DI FONDI OCCASIONALE REDATTO AI SENSI DELL’ARTICOLO 87, COMMA 6 E DELL’ ARTICOLO 79, COMMA 4, LETTERA A), DEL D.LGS. 3 AGOSTO 2017 N. 117
(Testo dell’allegato)
RELAZIONE ILLUSTRATIVA DELLA SINGOLA INIZIATIVA DI RACCOLTA FONDI OCCASIONALE
(Testo dell’allegato)
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Note:
(1) https://www.lavoro.gov.it/documenti-e-norme/normative/Documents/2020/Nota-direttoriale-n-2088-del-27-febbraio-2020.pdf.
(2) Ai fini dell’individuazione delle attività di intrattenimento si veda la tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640.
(3) Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 24 del 30 gennaio 2020.
(4) Si è operato un aggiornamento delle buone prassi individuate dall’ex Agenzia del Terzo Settore nelle linee guida pubblicate nel 2011.
(5) La citata lettera a) fa riferimento al non assoggettamento a tassazione dei ricavi da raccolte occasionali, e solo indirettamente al fatto che quelle continuative sono, invece, tassate.
(6) Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 18 aprile 2020, n. 102.