MINISTERO LAVORO E POLITICHE SOCIALI – Lettera circolare 12 febbraio 2020, n. 1311
Comunicazione lavoro intermittente riguardante i lavoratori dello spettacolo – adempimenti
Con riferimento alle comunicazioni relative all’utilizzo di prestazioni lavorative rese in modalità intermittente da parte di lavoratori dello spettacolo, si ritiene di dover fornire alcuni chiarimenti alla luce delle modifiche intervenute all’art. 6 del D.Lgs. n. 708/1947.
A decorrere dal 1° gennaio 2018, l’obbligo della richiesta del certificato di agibilità di cui all’art. 10 del citato decreto sussiste esclusivamente per i lavoratori autonomi, essendo venuto meno l’obbligo nei confronti dei lavoratori subordinati, ivi compresi pertanto i lavoratori con contratto intermittente.
Ne consegue che l’obbligo del datore di lavoro di comunicare ai sensi dell’art. 15, comma 3, del D.Lgs. n. 81/2015 la chiamata del lavoratore intermittente prima dell’inizio della prestazione non può più essere assolto, nel settore dello spettacolo, mediante la richiesta del certificato di agibilità, così come già indicato con D.M. 27 marzo 2013 e nella successiva circolare 27 giugno 2013 n. 27.
La comunicazione andrà quindi effettuata secondo le modalità di trasmissione previste per la generalità dei datori di lavoro attraverso il modello UNI-Intermittente.
Si invita il personale ispettivo a tener conto di quanto sopra sia in relazione alla sanzionabilità di un adempimento – quello di comunicare l’utilizzo di prestazioni intermittenti nel settore dello spettacolo – con modalità non più percorribili, sia in relazione alle nuove modalità di comunicazione di cui alla presente nota, da ritenersi in vigore solo a partire dalla sua pubblicazione sui siti istituzionali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dell’Ispettorato nazionale del lavoro e su www.Cliclavoro.gov.it.
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