MINISTERO LAVORO E POLITICHE SOCIALI – Nota 03 agosto 2021, n. 11029
Approvazione del bilancio sociale 2020 da parte di Fondazioni /Onlus non ancora trasformate in ETS. Richiesta chiarimenti. Riscontro
Con nota del 7 giugno c.a. codesta Associazione chiede un chiarimento sui soggetti tenuti alla redazione del bilancio sociale di cui all’art. 14, comma 1, del Codice del Terzo settore (CTS), applicabili per la prima volta, ai sensi dell’art. 3 del decreto ministeriale 4 luglio 2019, con riferimento all’esercizio finanziario chiuso al 31/12/2020.
Chiede in particolare se a tale adempimento siano tenuti gli enti che, pur avendo raggiunto i requisiti dimensionali previsti dall’articolo 14 comma 1 citato, siano in possesso della qualifica di Onlus. L’associazione richiedente ritiene che la risposta sia negativa. Ciò per i seguenti motivi:
a) Il persistere dei registri di settore nelle more dell’operatività del RUNTS; il persistere della disciplina del d.lgs. 460/1997 e la mancata previsione in tale decreto di obblighi di redazione del bilancio sociale;
b) Le differenti modalità previste rispettivamente per APS e ODV da un lato e per le Onlus dall’altro per conseguire l’iscrizione nel RUNTS; in particolare, il fatto che ai fini del perfezionamento dell’iscrizione nel RUNTS i soggetti iscritti all’anagrafe Onlus possano presentare la richiesta di iscrizione fino al 31 marzo dell’anno successivo all’autorizzazione delle misure fiscali da parte della Commissione Europea. Ciò, ad avviso della richiedente, farebbe sì che non vi siano Onlus che siano (anche) ETS di diritto, tanto da dover predisporre ed approvare il bilancio sociale.
c) A supporto ulteriore di tali motivazioni evidenzia come sul sito di un progetto di formazione e informazione realizzato da organizzazioni di rappresentanza degli enti e dei CSV con il contributo finanziario del Ministero, tra i soggetti tenuti all’adempimento de quo siano menzionati oltre agli enti gestori dei CSV, le imprese sociali, i gruppi di imprese sociali, “gli enti del Terzo settore … con entrate annuali superiori a 1 milione di euro”, specificando inoltre che “(ad oggi, pur non essendo ancora operativo il RUNTS, rientrano in tale categoria le ODV e le APS iscritte nei registri nazionale, regionali e provinciali)”; sottolineando l’assenza di una espressa menzione delle Onlus all’interno dell’elenco contenuto tra parentesi.
Le considerazioni della richiedente, acquisito sul punto il conforme avviso dell’Agenzia delle Entrate, titolare dell’anagrafe delle Onlus, non appaiono condivisibili per le seguenti ragioni.
In un inquadramento sistematico della nuova disciplina del Terzo settore è di immediata evidenza sin dalle previsioni recate dalla legge delega n. 106/2016 come tale disciplina sia volta a “prevedere obblighi di trasparenza e di informazione, anche verso i terzi, attraverso forme di pubblicità dei bilanci e degli altri atti fondamentali dell’ente anche mediante la pubblicazione nel suo sito internet istituzionale” (art. 3, comma 1 lett. a) nonché a “disciplinare gli obblighi di … rendicontazione, di trasparenza e d’informazione nei confronti degli associati, dei lavoratori e dei terzi, differenziati anche in ragione della dimensione economica dell’attività svolta e dell’impiego di risorse pubbliche” (art. 4, comma 1 lett. g). Tale previsione, con riguardo al bilancio sociale, trova una prima attuazione nell’art. 14 comma 1 del Codice che, senza distinguere tra le varie tipologie di enti, pone tale onere informativo in capo a tutti gli enti del Terzo settore, sulla base del solo requisito dimensionale; fanno eccezione le imprese sociali per le quali le corrispondenti disposizioni speciali recate dal d.lgs. 112/2017 non prevedono esenzioni in capo agli enti di minori dimensioni.
Pertanto, indipendentemente dalle caratteristiche, dalla tipologia o dal regime particolare, ove un ente sia ricompreso nel Terzo settore e ad esso siano applicabili i benefici derivanti da tale status dovrà adempiere ai doveri di conoscibilità, rendicontazione sociale e trasparenza che tale situazione comporta, laddove, beninteso, raggiunga le soglie dimensionali di legge. Come chiarito nel par. 1 delle linee guida per la redazione del bilancio sociale degli ETS, “il legislatore delegato dei decreti 112 e 117 del 2017 individua nel bilancio sociale, attraverso i connessi obblighi di redazione e successivo deposito presso il registro unico del Terzo settore o presso il registro delle imprese, nonché di diffusione attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale da parte degli enti del Terzo settore, lo strumento attraverso il quale gli enti stessi possono dare attuazione ai numerosi richiami alla trasparenza, all’informazione, alla rendicontazione nei confronti degli associati, dei lavoratori e dei terzi presenti nella legge delega”.
Con riguardo al profilo soggettivo degli enti del Terzo settore e all’inclusione a pieno titolo delle Onlus tra essi, l’art. 101 del Codice, al comma 3, prevede che “Il requisito dell’iscrizione al Runts previsto dal presente decreto, nelle more dell’istituzione del Registro medesimo, si intende soddisfatto da parte delle reti associative e degli enti del Terzo settore attraverso la loro iscrizione ad uno dei registri attualmente previsti dalle normative di settore”. Tali registri sono espressamente elencati al comma 2 dello stesso articolo: “si tratta dei “registri Onlus, Organizzazioni di volontariato della responsabilità sociale delle imprese Associazioni di promozione sociale”. Tale iscrizione, che riguarda quindi anche le Onlus, consente agli enti iscritti nei citati registri di beneficiare delle agevolazioni previste non solo dalla normativa specifica di cui al d.lgs. 460/1997 ma anche delle ulteriori previsioni già vigenti contenute nel Codice (ad es. l’accesso alle risorse di cui all’articolo 72 del Codice del Terzo settore, consentito anche alle fondazioni del Terzo settore, ovvero, nelle more dell’avvio del RUNTS, aventi la qualifica di Onlus). In tal senso si ritiene non particolarmente rilevante che il d.lgs. 460/1997 nulla preveda in materia di bilancio sociale, essendo pacifico che tale modalità di rendicontazione sociale costituisce come già rappresentato un’innovazione propria della riforma e tenendo presente le caratteristiche del suddetto decreto legislativo di natura eminentemente fiscale.
Non sembrano particolarmente rilevanti ai fini della questione le differenze emergenti tra la disciplina della trasmigrazione dei dati prevista dall’art. 54 del Codice con riferimento alle ODV e alle APS e le modalità di iscrizione previste per le Onlus, specificate nel decreto attuativo, in quanto nessuna conseguenza hanno sugli obblighi di trasparenza in capo ai suddetti enti, tutti, come già detto, considerati ex lege quali enti del Terzo settore; quanto alla mancanza di uno specifico riferimento alle Onlus all’interno della frase segnalata, contenuta nella pagina informativa del Cantiere Terzo settore, deve ritenersi sufficiente il riferimento agli Enti del Terzo settore, tra i quali, come già detto, sono espressamente ricomprese, per effetto delle disposizioni sopra richiamate, anche le Onlus.
Pertanto, nel confermare in capo alle Onlus che raggiungano i requisiti dimensionali di legge, la necessità di redigere, approvare e pubblicare sul proprio sito internet il bilancio sociale, si segnala, quanto alla scadenza, la possibilità di beneficiare delle recenti disposizioni normative richiamate nella nota prot. 7073 dello scorso 26 maggio 2021 pubblicata, come di consueto, sul sito istituzionale:
In considerazione della portata generale della presente nota, la stessa sarà pubblicata nella sezione del sito del Ministero del lavoro e delle politiche sociali dedicata agli orientamenti ministeriali in materia di enti del Terzo settore.
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