MINISTERO LAVORO E POLITICHE SOCIALI – Nota 04 marzo 2021, n. 3142
Contributo cinque per mille annualità finanziarie 2018 e 2019 – Termini per lo svolgimento delle attività finanziate e delle relative rendicontazioni
Con la nota n. 074 -21 del 3 febbraio 2021 codesta Associazione ha sottoposto all’attenzione della scrivente la possibilità di prendere in considerazione un adeguato slittamento dei termini per lo svolgimento delle attività finanziate dai contributi del cinque per mille relativi alle annualità finanziarie 2018 e 2019 e dei successivi obblighi di rendicontazione. Alla base di detta richiesta sono addotte ragioni legate all’impossibilità di svolgere le attività statutarie da parte degli enti beneficiari del contributo, in conseguenza delle misure adottate per il contenimento e la gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Codesta Associazione evidenzia altresì che l’eventuale restituzione delle somme non utilizzate entro i termini previsti impedirebbe, appena sussistano le relative condizioni di agibilità, la ripresa di attività statutarie vieppiù rilevanti alla luce dell’attuale situazione socio-economica.
Come è noto, su tutti gli enti percettori del contributo in parola grava l’obbligo di redigere il rendiconto delle somme percepite a titolo di cinque per mille, nonché della relativa relazione illustrativa; solo gli enti che hanno percepito un contributo pari o superiore a € 20.000,00 hanno l’ulteriore obbligo di trasmettere detti documenti all’Amministrazione erogatrice. Ai sensi dell’art. 12 del D.P.C.M. 23 aprile 2010, come modificato dal D.P.C.M. 7 luglio 2016, il rendiconto va redatto entro 12 mesi dalla data di percezione del contributo e trasmesso entro 30 giorni dalla data ultima prevista per la compilazione. I predetti termini sono rimasti invariati anche nella nuova disciplina contenuta all’art. 16 del D.P.C.M. 23 luglio 2020, pubblicato in Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 231 del 17 settembre 2020, attuativo del Decreto Legislativo n. 111 del 3 luglio 2017.
Il tema sollevato con la nota sopra citata è stato oggetto di uno specifico intervento legislativo contenuto nell’art. 35 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito dalla L. 24 aprile 2020, n. 27, recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”. In particolare, secondo quanto disposto dai commi 3 e 3-bis, è stato possibile per gli enti svolgere le attività correlate ai fondi del cinque per mille per l’anno finanziario 2017 entro la data del 31 ottobre 2020; inoltre, per il solo anno 2020, il termine per la redazione del rendiconto è stato fissato in 18 mesi dalla data di ricezione delle somme. Poiché le misure adottate a seguito dell’insorgenza dell’epidemia da COVID-19 erano atte ad impedire o a limitare fortemente lo svolgimento delle attività sussidiabili attraverso le risorse del cinque per mille, nonché la concreta possibilità di adempiere ai connessi obblighi rendicontativi nei termini previsti dalle disposizioni generali in precedenza richiamate, il legislatore ha voluto assegnare agli enti percettori del cinque per mille relativo all’anno 2017 un lasso temporale più ampio sia per l’impiego delle somme che per la loro successiva rendicontazione. Sulla portata applicativa della cennata disposizione la scrivente ha fornito i relativi chiarimenti con la nota n. 4344 del 19 maggio 2020 (consultabile alla pagina https://www.lavoro.gov.it/documenti-enorme/normative/Documents/2020/Nota-4344-19052020-proroga-termini-5×1000-Covid19.pdf).
Nel corso dell’anno solare 2020 la scrivente Direzione ha erogato i contributi del cinque per mille relativi all’anno finanziario 2018 (nelle date 8 e 9 giugno 2020 per gli importi uguali o superiori a € 500.000,00 e in data 30 luglio 2020 per gli altri importi), nonché, in applicazione dell’articolo 156 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito dalla L. 17 luglio 2020, n. 77, quelli relativi all’anno finanziario 2019 (in data 2 settembre 2020 per gli importi uguali o superiori a € 500.000,00 e in data 6 ottobre 2020 per gli altri importi).
Successivamente alle predette erogazioni, l’evoluzione dell’emergenza epidemiologica ha reso necessaria la reintroduzione di diverse misure di contenimento della stessa, a partire dal D.P.C.M. del 24 ottobre 2020, proseguite con i D.P.C.M. del 3 novembre 2020, del 3 dicembre 2020 e successivi.
Anche tali misure risultano capaci di incidere negativamente sul concreto dispiegarsi delle attività statutarie degli enti, il cui esercizio è limitato o inibito.
Al fine di rispondere alla richiesta avanzata da codesta Associazione, giova preliminarmente chiarire che ai contributi relativi agli anni 2018 e 2019 non è applicabile la disciplina contenuta nel sopra citato articolo 35, commi 3 e 3-bis del D.L. n. 18/2020, per un duplice ordine di ragioni: il dato letterale della disposizione, che circoscrive espressamente il differimento dei termini di impiego delle risorse relativamente all’anno 2017 e del conseguente adempimento degli obblighi di rendicontazione; la natura speciale della disposizione, che, come tale, non può trovare applicazione al di fuori del suo originario ambito.
La risposta deve pertanto essere fornita a legislazione vigente, sulla base di una lettura sistemica e coordinata delle norme che vengono in rilievo, che sono contenute in fonti di pari rango: difatti, il già citato articolo 12 del D.P.C.M. 23 aprile 2010 (che costituisce la norma alla cui disciplina soggiacciono i contributi del cinque per mille relativi alle annualità 2018 e 2019), dopo aver fissato in 12 mesi il termine di redazione del rendiconto, al comma 1, lettera e) riconosce agli enti destinatari del contributo del cinque per mille la facoltà di accantonare le somme ricevute per progetti pluriennali, indicandole nel rendiconto e portandole a rendicontazione anche in annualità successive.
Conformemente alle linee guida sulla rendicontazione attualmente presenti sul sito istituzionale di questo Ministero (https://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/Terzo-settore-e-responsabilita-socialeimprese/focus-on/Cinque-per-mille/Documents/Linee-guida-2013-indirizzi-aggiornati.pdf), le somme accantonate dovranno essere spese entro 24 mesi dalla data di percezione ed essere inserite nel relativo rendiconto.
Pertanto, gli enti del Terzo settore beneficiari del contributo a titolo di cinque per mille per gli anni finanziari 2018 e 2019, potranno inserire al punto 6 (“Accantonamento”) del modello di rendiconto, l’importo che a 12 mesi dalla data di percezione del contributo risulti ancora da spendere per cause legate all’emergenza epidemiologica, limitandosi a riportare nella relazione illustrativa, come motivazione dell’accantonamento, la dicitura “Accantonamento emergenza Covid-19”, non essendo necessario, nell’ottica della semplificazione degli oneri amministrativi dettata dal vigente contesto emergenziale, alcun ulteriore supporto motivazionale o documentale. Difatti, nel caso di specie, la pluriennalità del programma di impiego delle risorse deriva da una causa di forza maggiore, identificabile nei provvedimenti assunti a partire dal richiamato D.P.C.M. del 24 ottobre 2020, che hanno concretamente reso inesercitabili, in tutto o in parte, le attività statutarie verso cui convogliare le risorse finanziarie in parola.
La soluzione sopra esposta risulta altresì coerente con la finalità dell’istituto del cinque per mille, di favorire la partecipazione volontaria dei cittadini alla copertura dei costi delle attività di interesse generale, considerate meritevoli di tutela da parte dell’ordinamento giuridico ed ulteriormente confermate dal richiamato art. 156 del D.L. n. 34/2020, che ha disposto l’accelerazione delle procedure di erogazione del contributo del cinque per mille relativo all’anno 2019 proprio per consentire alla platea degli enti beneficiari di disporre della liquidità occorrente alla realizzazione delle attività statutarie, la cui implementazione è stata resa ancor più rilevante dal contesto epidemiologico in atto. L’eventuale restituzione delle somme, in applicazione del dettato dell’articolo 13, comma 1, lettera c) del D.P.C.M. del 23 aprile 2010, legata al mero decorso del termine di cui all’articolo 12, comma 1 del medesimo decreto, finirebbe, difatti, per privare l’azione sussidiaria degli enti del Terzo settore del fabbisogno finanziario necessario anche a fronteggiare gli effetti, di breve e medio periodo, generati dalla pandemia sulle singole comunità di riferimento, frustrando la finalità di sostegno perseguita dal legislatore.
In conclusione, in ordine alle somme erogate da questa Amministrazione a titolo di cinque per mille, relativamente agli anni finanziari 2018 e 2019, rimane fermo il termine di 12 mesi dalla data di ricezione delle stesse ai fini della redazione del rendiconto e della relativa relazione illustrativa, nonché, l’ulteriore termine di 30 giorni dalla data ultima prevista per la compilazione per gli enti che hanno ricevuto un contributo di importo pari o superiore ad euro ventimila, ai fini della successiva trasmissione della documentazione medesima a questa Amministrazione. Tuttavia, gli enti medesimi potranno disporre di un arco temporale più ampio (pari ad ulteriori 12 mesi) per l’utilizzo delle risorse ricevute e non utilizzate a causa della situazione pandemica tuttora in atto, ascrivendo i relativi importi alla voce “Accantonamento” del rendiconto medesimo, dovendosi limitare a tal fine ad utilizzare la causale standard “Accantonamento emergenza Covid-19”. Successivamente, una volta impiegate le somme accantonate (entro 24 mesi dalla data di percezione), gli enti saranno tenuti ad inviare a questa Amministrazione il modello di rendiconto dell’accantonamento, allegando allo stesso una relazione descrittiva che esponga nel dettaglio le spese inserite.
In considerazione della portata generale della tematica ivi trattata, la presente nota è pubblicata sul sito www.lavoro.gov.it /Temi e priorità / Terzo settore e responsabilità sociale delle imprese / Focuson / Cinque per mille / La rendicontazione del contributo.
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