MINISTERO LAVORO E POLITICHE SOCIALI – Nota 14 luglio 2021, n. 46235
Articolo 8, comma 1, del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44 convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021 n. 76: proroga al 31 luglio 2021 del termine per l’assunzione a tempo indeterminato di lavoratori socialmente utili a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione e art.1 comma 495 secondo periodo, della legge 160 del 27 dicembre 2019, aggiunto dal comma 296 dell’articolo 1 della legge 178 del 30 dicembre 2020
La legge 28 maggio 2021 n. 76, in sede di conversione del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, ha disposto un’ulteriore proroga al 31 luglio 2021 del termine previsto dall’articolo 1, comma 495, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 relativo alle procedure di stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili di cui all’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81.
La ratio di tale proroga, che fa seguito a quella già disposta con l’articolo 1, comma 295, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 e dal medesimo decreto legge 44/2021, è da ricercare nella volontà del legislatore di favorire l’attivazione di un ulteriore percorso di stabilizzazione successivo a quello attivato con d.P.C.M. del 28 dicembre 2020, per il riparto delle risorse dirette ad incentivare il percorso assunzionale di tali lavoratori.
Tale proroga, che poggia sulla disponibilità già presente di risorse finanziarie sufficienti a favorire il riassorbimento dei lavoratori socialmente utili appartenenti al bacino storico e rimasti esclusi dal d.P.C.M. 28 dicembre 2020, consente di presentare istanza al Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero del lavoro e delle politiche sociali per l’accesso al contributo alle seguenti categorie di datori di lavoro:
a) amministrazioni delle regioni Basilicata, Calabria, Campania e Puglia, utilizzatrici dei lavoratori di cui all’articolo 2, comma 1, del d.lgs. 81/2000, che non abbiano in precedenza fatto istanza per la corresponsione del contributo di cui al comma 497 dell’articolo 1 della legge 160 del 2019;
b) amministrazioni delle regioni Basilicata, Calabria, Campania e Puglia, utilizzatrici dei lavoratori di cui all’articolo 2, comma 1, del d.lgs. 81/2000 che, avendo fatto istanza per un numero limitato di lavoratori ed essendo state inserite nell’elenco allegato 1 di cui al citato d.P.C.M. per tali lavoratori, ritengano di integrare l’istanza già ammessa al riparto richiedendo il contributo per ulteriori lavoratori socialmente utili in servizio presso l’ente.
c) amministrazioni delle regioni Campania e Sicilia, utilizzatrici dei lavoratori che, alla data del 31 dicembre 2016, erano impiegati in progetti di lavori socialmente utili ai sensi degli articoli 4, commi 6 e 21, e 9, comma 25, lettera b), del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608 ed in base al disposto normativo previsto dall’art. 1 comma 495, secondo periodo, della legge 160/2019, aggiunto dal comma 296 dell’articolo 1 della legge 178/2020, che possono presentare istanza al Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ai fini della ripartizione del contributo previsto dal richiamato articolo 1, comma 497, della legge 160/2019, a valere sul Fondo sociale per l’occupazione e la formazione.
In data successiva al d.P.C.M. 28 dicembre 2020 e a fronte delle varie proroghe del termine anzidetto, alcuni enti tra quelli di cui alle lettere a) b) e c) hanno già spontaneamente presentato istanza al fine di accedere al contributo di cui all’articolo 1, comma 497, della citata legge 160/2019 al Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
A beneficio di tali enti è quindi possibile procedere all’assegnazione delle risorse del fondo dedicato mediante un apposito decreto, cui possono essere ammesse anche le eventuali ulteriori amministrazioni rispondenti ai requisiti sopra indicati.
A tal fine, gli enti che non hanno ancora provveduto a formalizzare la richiesta, ovvero hanno inviato la richiesta all’indirizzo stabilizzazioni2020.lsufsof@pec.lavoro.gov.it, indirizzo non più valido, dovranno presentare apposita istanza secondo il modello apposito allegato alla presente (mod. 1 per LSU di cui alle lettere a e b, mod. 2 per LSU di cui alla lettera c), da far pervenire entro il 23/07/2021 ai seguenti indirizzi di posta elettronica certificata:
– Dipartimento della funzione pubblica – Ufficio per l’organizzazione e il lavoro pubblico – Servizio per la programmazione delle assunzioni e la mobilità:
protocollo_dfp@mailbox.governo.it
– Ministero del lavoro e delle politiche sociali – Direzione generale degli ammortizzatori sociali e della formazione – Divisione II: stabilizzazioni2021.lsufsof@pec.lavoro.gov.it. Presidenza del Consiglio dei Ministri
Al fine di favorire la stabilizzazione dei lavoratori in questione e nello spirito di un più ampio coordinamento, si invitano le Amministrazioni regionali in indirizzo a voler attivare ogni proficua forma di collaborazione con gli enti interessati per favorire la presentazione delle richieste di contributo, anche attraverso forme di pubblicità sul proprio sito Internet.
Al fine di consentire la massima diffusione dell’opportunità offerta dalla proroga di legge, la presente nota è pubblicata sui siti del Dipartimento della funzione pubblica e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
Si rammenta che la ripartizione delle predette risorse statali sarà effettuata riconoscendo alle amministrazioni che procedono alla stabilizzazione un incentivo, a regime, a decorrere dalla data di assunzione a tempo indeterminato, per un importo annuo pari a € 9.296,22 per ciascun lavoratore, coerentemente con quanto già previsto nelle pregresse procedure di stabilizzazione.
A garanzia delle finalità descritte, resta fermo che detto contributo potrà essere cumulato con eventuali contributi regionali.
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