MINISTERO LAVORO E POLITICHE SOCIALI – Nota 18 maggio 2020, n. 4313
D.Lgs.vo 117/2017. Codice del Terzo settore. Trasformazione da ODV in APS e viceversa in regime transitorio, in assenza del RUNTS. Richiesta di parere.
Con nota n. 1150155 del 27/09/2019, codesto Ufficio ha prospettato una situazione riscontrata presso alcune associazioni che, già iscritte al registro regionale delle ODV, nell’ambito del percorso di adeguamento del proprio statuto hanno modificato la propria configurazione adottando uno statuto che si richiama, invece, alla normativa in materia di associazionismo di promozione sociale. Viceversa, altre associazioni, già iscritte al registro regionale delle APS, hanno seguito il percorso inverso, assumendo la configurazione di organizzazioni di volontariato. In proposito, sulla base della pregressa normativa regionale attuativa delle leggi di settore n.266/1991 e n.383/2000, viene richiesto alla scrivente di esprimersi sulla possibilità di effettuare in maniera diretta tale passaggio, evidenziando le seguenti tre questioni:
– in primo luogo, con riferimento alle ODV che vogliano riconfigurarsi come APS, sia la legge regionale che la corrispondente normativa nazionale in materia di associazioni di promozione sociale prevedono che le stesse possano comprovare, ai fini dell’iscrizione nel registro almeno un anno di operatività dalla costituzione (analoga previsione non è invece presente nella normativa in materia di organizzazioni di volontariato);
– in secondo luogo, rappresentato che, ai fini dell’iscrizione nel registro delle APS, l’ente debba essere contemporaneamente cancellato dal registro delle ODV (cui è connesso il riconoscimento dello status fiscale di Onlus di diritto), viene richiesto se l’ente stesso debba, in conseguenza della cancellazione, devolvere il proprio patrimonio residuo a fini di utilità sociale o se, al contrario, lo stesso possa essere mantenuto in capo all’ente che consegua l’iscrizione nel diverso Registro regionale;
– in terzo luogo, se nel periodo transitorio sia applicabile ai casi suddetti l’art. 2498 del codice civile, come richiamato dall’art. 42 bis dello stesso.
Al riguardo, acquisito sulle questioni in parola l’avviso concorde dell’Agenzia delle entrate in data 28 aprile 2020, si rappresenta quanto segue.
Preliminarmente, si ritiene corretto inquadrare le questioni sottoposte all’attenzione della scrivente Direzione nella cornice normativa del codice del Terzo settore, il quale, come è noto, provvede, in coerenza con i principi e criteri direttivi contenuti nella legge – delega n.106/2016, ad un completo riassetto sistematico e omogeneo delle precedenti discipline speciali. La ratio legislativa sottesa (semplificare la normativa vigente, garantendone la coerenza giuridica, logica e sistematica è uno degli obiettivi della riforma, come esplicitato nell’art. 2 della citata legge n. 106/2016) è quella collegata ad una concezione innovativa del sistema di registrazione degli ETS: il RUNTS, difatti, è allo stesso tempo unico in quanto accoglie e riorganizza in maniera teleologica tutti gli enti di cui all’articolo 4 del Codice; e plurale, sia nella sua organizzazione statica, in quanto prevede varie sezioni, che nella sua dimensione dinamica, consentendo a ciascun ente, in ragione delle sue capacità di evolversi e modificare i propri assetti al mutare dei bisogni sociali, di trasferirsi in una diversa sezione senza irrigidirsi in assetti formali ritenuti non più adeguati rispetto alla propria vocazione sostanziale.
Le varie disposizioni dedicate al cd. periodo transitorio mirano inoltre a gestire il processo di compliance alla nuova disciplina nella maniera più semplice e coerente, riconoscendo inoltre agli enti iscritti nei registri di settore esistenti una posizione di favor rispetto alla pluralità di enti non iscritti.
Rinveniamo quindi, tra le numerose disposizioni del Codice, la norma che consente agli statuti di essere modificati (con il limite che le modifiche devono riguardare il recepimento delle disposizioni inderogabili del Codice o l’esclusione di quelle derogabili con apposita clausola) utilizzando le cd. “maggioranze alleggerite” (art. 101 comma 2), la norma che consente anche prima dell’operatività del RUNTS di considerare soddisfatto il requisito dell’iscrizione allo stesso attraverso l’iscrizione ad uno dei registri esistenti (art. 101 comma 3); la previsione di regole specifiche, in deroga alle procedure ordinarie, ai fini dell’iscrizione al RUNTS, in sede di prima applicazione, degli enti provenienti da tali registri (art. 54); la possibilità di migrare ad altra sezione del RUNTS più compatibile con i propri assetti organizzativi senza incorrere nell’obbligo di devoluzione previsto solo in caso di cancellazione dal Registro (art. 50); l’assenza di conseguenze di carattere devolutivo derivante dall’iscrizione in una delle sezioni del Registro stesso anche qualora da essa derivi la perdita della qualifica di Onlus o di ente non commerciale.
Alla luce di questa premessa, è possibile procedere alla disamina delle questioni evidenziate nella nota che si riscontra:
– con riferimento alla prima questione, occorre in via preliminare osservare che il quesito investe la normativa regionale, adottata in attuazione degli artt.7 e 8 della legge n.383/2000. L’orientamento espresso nella presente viene pertanto rilasciato nell’ottica della leale collaborazione che deve costituire il costante canone di riferimento nell’applicazione della normativa sul Terzo settore. Sovviene sul punto specifico, in primo luogo, il dettato dell’art.101, comma 2 del codice del Terzo settore, il quale stabilisce che fino all’operatività del RUNTS, continuano ad applicarsi le norme previgenti ai fini e per gli effetti derivanti dall’iscrizione degli enti nei registri previgenti. Con riguardo a tale disposizione, la scrivente Direzione con la ministeriale n. 12604 del 29.12.2017 ha evidenziato la necessità di operare una distinzione tra il profilo privatistico, riguardante l’ordinamento e l’organizzazione degli ETS, dal profilo pubblicistico, afferente ai rapporti con la pubblica amministrazione in tema di procedimenti relativi all’iscrizione o alla cancellazione dagli attuali registri pubblici, affermando che le iscrizioni agli attuali registri continuano ad essere regolate dalle norme procedimentali in essere. A tale previsione non rimane alieno il sopra cennato processo di adeguamento degli enti al nuovo quadro ordinamentale del codice, sicché, nella fase transitoria, non appare irragionevole leggere la previsione legislativa del requisito della pregressa operatività almeno annuale come associazione di promozione sociale in un’ottica teleologicamente unitaria delle distinte tipologie di enti ricompresi nella definizione di ETS ex art.4, comma 1 del codice e conseguentemente delle diverse sezioni dell’istituendo RUNTS verso il quale le APS e le ODV iscritte nei corrispondenti registri regionali e nazionale trasmigreranno. In tal modo verrebbe garantita all’ente, facente già parte del Terzo settore (così come inteso in via transitoria), in virtù dell’ esistente iscrizione in uno dei registri vigenti dell’associazionismo di promozione sociale o del volontariato, la possibilità di esercitare l’autonomia privata – anche avvalendosi, in presenza dei relativi presupposti, del regime alleggerito di cui all’articolo 101, comma 2 del codice – attraverso l’adozione delle scelte organizzative funzionali, da un lato, al miglior perseguimento dei fini statutari, e, dall’altro, alla permanenza nel perimetro del Terzo settore , anche nella fase transitoria, prodromica alla successiva iscrizione alla sezione del RUNTS, maggiormente rispondente alle proprie caratteristiche.
– con riferimento alla seconda questione, ad avviso della scrivente, la possibilità sopra evidenziata deve essere garantita agli enti senza comportare alcun tipo di penalizzazione riguardante il patrimonio residuo, per l’intera vita dell’ente all’interno del suddetto perimetro del terzo settore, mentre muterà in caso di fuoriuscita da esso. Non a caso, la devoluzione, al di fuori dei casi di estinzione o scioglimento (art. 9) si produce, ai sensi dell’articolo 50 comma 2, in caso di cancellazione dal RUNTS, non da una delle sezioni di esso. La motivazione risiede nel fatto che anche in caso di trasferimento in un’altra sezione del RUNTS (e a tale fattispecie deve essere equiparato il trasferimento dall’uno all’altro dei registri che temporaneamente ne garantiscono le funzioni) il patrimonio dell’ente trasferito rimane assoggettato ad un regime vincolato che ne garantisce l’impiego per lo svolgimento di attività di interesse generale; regime che invece, venendo meno in caso di fuoriuscita dal RUNTS e quindi dal perimetro del Terzo settore, giustifica la perdita della disponibilità del patrimonio stesso (o eventualmente dell’incremento generato in costanza di iscrizione) da parte dell’ente e la sua devoluzione in favore di altri soggetti sempre appartenenti al Terzo settore. È appena il caso di specificare che in caso di trasferimento da una sezione all’altra del RUNTS o, come in questo caso da un registro all’altro, l’appartenenza al terzo settore permane senza soluzione di continuità; non ha luogo quindi, nemmeno temporaneamente, una fuoriuscita. La cancellazione dal registro di provenienza, a seguito della modifica statutaria idonea a conseguire l’iscrizione in diversa sezione (o in diverso registro), non dovrebbe precedere logicamente la nuova iscrizione ma essere disposta a cura dell’ufficio competente in maniera contestuale al prodursi degli effetti di essa. E ciò anche nel caso in cui l’ente da ODV (beneficiario di diritto del regime Onlus) mutasse in APS, ente comunque assoggettato ad un vincolo patrimoniale. Beninteso nel passaggio l’ente non potrebbe più fruire del regime agevolativo connesso alla vecchia configurazione ma solo di quello proprio della nuova, pur se meno conveniente.
– Con riguardo al terzo punto il descritto trasferimento da un registro all’altro non è riconducibile alla fattispecie della trasformazione in senso civilistico, dovendosi più propriamente parlare di un mutamento di qualifica che va altresì a mutare il regime giuridico cui l’ente viene assoggettato, ferma restando l’identità di ratio sottesa ad entrambe le fattispecie (ovvero quella di accompagnare l’evoluzione dell’ente con un più adeguato e opportunamente formalizzato assetto organizzativo). A maggior ragione deve ritenersi operante il principio della continuità dei rapporti giuridici, considerando il fatto che non ci troviamo davanti ad un nuovo soggetto ma allo stesso soggetto, che modifica la propria qualificazione soggettiva, ma non la propria natura associativa.
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