MINISTERO LAVORO E POLITICHE SOCIALI – Nota 21 dicembre 2021, n. 10155

Indicazioni circa la verifica del requisito di residenza in caso mancata iscrizione nei registri anagrafici al momento della presentazione della domanda

Sono pervenute alla Scrivente numerose richieste di chiarimenti relative a richiedenti, italiani e stranieri, che al momento della presentazione della domanda, pur essendo presenti sul territorio italiano, non erano iscritti nei registri anagrafici. A integrazione di quanto già indicato con la Nota Ufficio legislativo trasmessa il 19 febbraio 2020 – Indicazioni relative all’accesso al Rdc per i senza dimora e alla verifica del possesso del requisito di residenza da parte delle persone cancellate dall’anagrafe per irreperibilità, e con la Nota Ufficio Legislativo del 14 aprile 2020 – Chiarimenti sul requisito di residenza in Italia per almeno 10 anni e presentazione di una nuova domanda a seguito di decadenza, si rappresenta quanto segue.

Limitatamente ai richiedenti RdC che al momento di presentazione della domanda, pur essendo presenti sul territorio italiano, non risultavano iscritti nei registri anagrafici, si ritiene si possa dare la possibilità di sanare la situazione, provvedendo alla iscrizione anagrafica, a condizione che la presenza effettiva in Italia per la durata richiesta dalla norma sia stata opportunatamente documentata e accertata (dieci anni di cui gli ultimi due in modo continuativo). Come già indicato nelle succitate note, si ricorda che è in capo al Comune la responsabilità di determinare la validità dell’elemento oggettivo di riscontro circa la presenza del richiedente sul territorio italiano quando non era iscritto nei registri dell’anagrafe. Tale elemento, essendo connesso anche alla situazione specifica del beneficiario, non può essere generalizzabile. Si precisa inoltre, che al fine di sanare l’assenza di iscrizione anagrafica al momento della domanda, potrà essere concesso al richiedente, per il quale sia stata accertata la residenza effettiva come sopra indicato, di richiedere l’iscrizione nei registri anagrafici entro 30 giorni dalla comunicazione dell’avvenuto accertamento della mancanza della condizione da parte del responsabile dei controlli anagrafici. In mancanza di tale iscrizione il beneficio dovrà essere revocato.

È necessario, inoltre, che nel periodo in cui il richiedente/beneficiario ha dimostrato di essere presente sul territorio italiano, lo stesso non risultasse iscritto nelle anagrafi estere o all’AIRE. Tale considerazione vale ai fini della verifica del possesso del requisito di residenza sul territorio nazionale tanto al momento di presentazione della domanda che per i precedenti due anni in modo continuativo e per i complessivi dieci.

Al riguardo, si ricorda che la Cassazione (fin dalla sentenza Cassazione, sez. II, 14 marzo 1986, n. 1738) ha precisato che la residenza è determinata dalla abituale e volontaria dimora della persona in un determinato luogo, avendo cura di precisare che per l’individuazione di tale luogo debbano sussistere in capo al soggetto due elementi: uno oggettivo, ossia la sua permanenza fisica in un determinato luogo, ed uno soggettivo, ossia la volontarietà di tale permanenza, desumibile dal comportamento tenuto dal soggetto.

La sussistenza dell’elemento soggettivo appare, tuttavia inconfigurabile qualora il richiedente/beneficiario risultasse iscritto all’AIRE, in quanto il soggetto non ha attivato, come avrebbe dovuto, la procedura prevista dall’art. 6, comma 3, della legge n. 470/1988, comma 3, secondo cui: “I cittadini AIRE che cambiano la residenza o l’abitazione devono fare dichiarazione entro 90 giorni all’ufficio consolare nella cui circoscrizione si trova la nuova residenza o abitazione”

Pertanto, alla luce di quanto precisato, il periodo in cui i richiedenti RdC erano iscritti presso l’AIRE non possono essere presi in considerazione ai fini della verifica del requisito di residenza, anche nel caso in cui gli stessi dovessero dimostrare la presenza sul territorio italiano.

Analoghe considerazioni sono valide nel caso di persone iscritte presso le anagrafi estere in quanto, anche in questo caso, i soggetti non hanno attivato, come avrebbero dovuto, le procedure previste per l’iscrizione all’anagrafe italiana.