MINISTERO LAVORO E POLITICHE SOCIALI – Nota 26 febbraio 2019, n. 2106
Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 111 recante “Disciplina dell’istituto del cinque per mille dell’imposta sul reddito delle persone fisiche a norma dell’articolo 9, comma 1, lettere c) e d), della legge 6 giugno 2016, n. 106”. Obblighi di rendicontazione
A seguito dell’emanazione del D.Lgs. n. 111/2017, sono pervenuti a questa Direzione Generale numerosi quesiti dagli enti beneficiari del contributo del cinque per mille e dai centri di servizio per il volontariato, circa la disciplina da applicare in tema di obblighi di rendicontazione e pubblicazione relativi al contributo del cinque per mille.
In particolare, la questione posta dai richiedenti riguarda l’individuazione della normativa alla quale fare riferimento ai fini dell’adempimento degli obblighi di trasparenza e pubblicità, se cioè, debba farsi riferimento al dettato dell’articolo 8 del decreto legislativo in oggetto citato, ovvero alla preesistente disciplina contenuta negli artt.12 e 12 – bis del D.P.C.M. 23.4.2010 (come modificato ed integrato dal D.P.C.M. 7.7.2016).
Al riguardo appare utile, in via preliminare, fornire una breve sintesi del contenuto delle norme sopra richiamate.
In base al citato D.P.C.M. 23.4.2010, su tutti gli enti percettori del contributo grava l’obbligo di redigere il rendiconto delle somme ricevute a titolo di cinque per mille, nonché della relativa relazione illustrativa; solo gli enti che hanno percepito un contributo non inferiore ad € 20.000,00 hanno l’ulteriore obbligo di trasmettere detti documenti all’Amministrazione finanziatrice. Quest’ultima, dal canto suo, è tenuta ad un duplice obbligo di pubblicazione, riguardante, rispettivamente, l’elenco dei beneficiari e degli importi agli stessi erogati e i rendiconti e le relazioni illustrative trasmesse dai soggetti ai quali è stato erogato il contributo.
Successivamente, in attuazione dell’art. 9, comma 1, lett. c) e d) della L. n.106/2016 recante “Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell’impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale”, che ha previsto, tra l’altro, anche il completamento della riforma strutturale dell’istituto del cinque per mille, è stato emanato il D.Lgs. n. 111/2017.
Tale provvedimento normativo, nel confermare le finalità di destinazione della scelta del contribuente contemplate nella legislazione previgente, per i profili riguardanti questo Ministero, individua i soggetti beneficiari negli enti del Terzo settore, iscritti nel registro unico nazionale del Terzo settore (art.3, comma 1), facendo decorrere, tuttavia, l’efficacia di tale disposizione a partire dall’anno successivo a quello di operatività del registro medesimo (art. 3, comma 2).
Con riferimento specifico al principio della trasparenza della destinazione delle somme derivanti dal cinque per mille, l’articolo 8 del citato d.lgs. n. 117/2017, nel confermare a carico degli enti percettori del contributo gli obblighi di redazione del rendiconto e della relazione illustrativa, e di trasmissione degli stessi all’Amministrazione erogatrice, ha introdotto l’ulteriore obbligo per i beneficiari del contributo di pubblicare sul proprio sito web, entro i termini ivi previsti, gli importi percepiti e il rendiconto con la relazione illustrativa dandone comunicazione all’Amministrazione erogatrice. Su quest’ultima continua a sussistere l’obbligo di pubblicazione dell’elenco dei soggetti ai quali è stato erogato il contributo ed il relativo importo, laddove l’obbligo di pubblicazione del rendiconto e della relazione illustrativa viene sostituito dall’obbligo di pubblicazione del link al rendiconto pubblicato sul sito web del beneficiario. In caso di inadempimento degli obblighi di pubblicazione da parte degli enti percettori, è prevista l’applicazione di una sanzione pecuniaria pari al 25% del contributo percepito.
Il D.Lgs. n. 111/2017 ha demandato inoltre l’attuazione degli artt. 4, 5, 6 e 8 (per la sola parte relativa alle sanzioni per mancata pubblicazione dei rendiconti) a un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri da adottarsi su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentite le Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari.
Premesso quanto sopra, ed acquisito il parere dell’Ufficio legislativo di questo Ministero, si ritiene che il tema prospettato vada letto in via generale alla luce del rapporto intercorrente tra la fonte primaria (il d.lgs. n. 111/2017) e la fonte secondaria, identificantesi nell’emanando D.P.C.M, al quale l’art.4 del d.l.gs. n. 111/2017 devolve la definizione delle modalità e dei termini per l’accesso al riparto del cinque per mille, nonché le modalità per la formazione, l’aggiornamento e la pubblicazione dell’elenco permanente degli enti iscritti e per la pubblicazione degli elenchi annuali degli enti ammessi. I contenuti della fonte secondaria incidono sul concreto esplicarsi delle disposizioni in materia di trasparenza di cui al richiamato art.8 del d.lgs. n. 111/2017 sotto un duplice profilo: da un lato, il completamento della disciplina sanzionatoria in caso di violazione degli obblighi ivi previsti, demandata appunto al d.p.c.m. in parola, che deve stabilire le modalità di versamento all’erario delle sanzioni. Dall’altro, la fissazione del tetto dell’importo minimo erogabile a ciascun ente, necessaria ai fini della perimetrazione dei soggetti tenuti agli obblighi di rendicontazione.
A tale prospettazione generale, si deve aggiungere un’ulteriore argomentazione particolare, che si richiama alla previsione del già citato articolo 3, comma 2 del d.lgs. n. 111/2017, che fa decorrere l’efficacia delle disposizioni riguardanti la destinazione del cinque per mille agli enti del Terzo settore dall’anno successivo a quello di operatività del registro unico nazionale.
Alla luce di quanto sopra esposto, ne consegue che, in assenza del citato D.P.C.M. attuativo del D.lgs n. 111/2017, gli obblighi di rendicontazione del contributo del cinque per mille e di pubblicazione dei rendiconti medesimi continuano ad essere disciplinati dagli artt.12 e 12 -bis del D.P.C.M. 23.4.2010, come modificato e integrato dal D.P.C.M. 7.7.2016.
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