MINISTERO LAVORO E POLITICHE SOCIALI – Circolare 15 novembre 2016, n. 35
Intervento di integrazione salariale straordinaria a favore delle imprese operanti in un’area di crisi industriale complessa riconosciuta ai sensi dell’art. 27 del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134
Nota integrativa alla Circolare n. 30 del 14.10.2016)
In riscontro ai numerosi quesiti posti dalle imprese, parti sociali e regioni, acquisito il parere dell’Ufficio legislativo prot. n. 6677 del 14 novembre 2016, si rappresenta quanto segue.
La circolare n. 30 del 14.10.2016 ha fornito le prime indicazioni e chiarimenti operativi in merito al trattamento straordinario di integrazione salariale, introdotto dal novellato disposto dell’art. 44 del decreto legislativo n. 148 del 2015, comma 11-bis, a seguito dell’entrata in vigore del decreto legislativo n. 185 del 24 settembre 2016.
Nel punto 3) Durata del trattamento, la circolare ha specificato la possibilità di concedere il trattamento di integrazione salariale straordinaria della durata di dodici mesi, anche superando il limite temporale del 31.12.2016, purché l’accordo sia sottoscritto nell’anno 2016, con domanda ed inizio delle sospensioni o riduzioni di orario sempre nel 2016.
Sono pervenute, a tal proposito, numerose manifestazioni di palese difficoltà da parte delle imprese, delle parti sociali e delle regioni interessate, nel rispettare i limiti temporali di sottoscrizione dell’accordo e di presentazione delle istanze, così come individuati nella circolare in questione.
Al fine di ovviare alle problematiche oggettive manifestate da tutti i soggetti coinvolti e agevolare la possibilità di accedere al trattamento, si ritiene di rettificare la circolare n. 30 del 14.10.2016 nel punto 3) Durata del trattamento nel seguente modo:
“Il trattamento di integrazione salariale straordinaria di cui al comma 11-bis dell’art. 44 del decreto legislativo n. 148 del 2015 può essere autorizzato sino al limite massimo di 12 mesi per l’anno 2016.
In considerazione della specialità della normativa in esame e tenuto conto della complessità del procedimento per la concessione del trattamento, al fine di garantire la effettiva fruibilità da parte delle imprese, si ritiene che in caso di sospensioni o riduzioni di orario iniziate nel 2016, sia possibile concedere il trattamento straordinario di integrazione salariale anche se l’accordo in sede ministeriale sia sottoscritto dopo il 31.12.2016 e anche se l’istanza venga presentata oltre questa data.
Per le medesime motivazioni, si ritiene che in caso di inizio delle sospensioni o riduzioni di orario nel 2016, sia possibile concedere il trattamento sino al limite massimo di dodici mesi, anche superando il limite temporale del 31.12.2016, e fermo restando il limite di spesa complessivo e quello definito dalle risorse assegnate ad ogni singola regione, come argomentato di seguito al punto 5).”
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