MINISTERO LAVORO E POLITICHE SOCIALI – Circolare 16 dicembre 2016, n. 38
Decreto legge n. 189 del 17 ottobre 2016 recante “Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016”. Indicazioni operative
Il decreto-legge n. 189 del 17 ottobre 2016, recante “Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016” è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 244 del 18 ottobre 2016, Serie generale, ed è entrato in vigore il 19 ottobre 2016.
Acquisito il parere dell’Ufficio Legislativo prot. n. 6372 del 02 novembre 2016, si forniscono le seguenti indicazioni operative alle disposizioni introdotte dal testo legislativo in disamina, con particolare riferimento agli articoli 45 e 48.
Le disposizioni di cui al citato decreto sono finalizzate a disciplinare gli interventi di ricostruzione, assistenza e ripresa economica nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, colpiti dall’evento sismico del 24 agosto 2016, ricompresi nei Comuni indicati nell’allegato 1 del predetto decreto.
Rientrano nelle competenze della scrivente Direzione Generale le previsioni di cui agli articoli 45 e 48 recanti, rispettivamente, disposizioni di “Sostegno al reddito dei lavoratori” e “Proroga e sospensione di termini in materia di adempimenti e versamenti tributari e contributivi, nonché sospensione di termini amministrativi”.
Il comma 6 del citato articolo 45 prevede che i datori di lavoro che presentino istanza di cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria, nonché istanza di assegno ordinario e assegno di solidarietà, in conseguenza dell’evento sismico del 24 agosto 2016, sono dispensati dall’osservanza del procedimento di informazione e consultazione sindacale e dei limiti temporali per la presentazione delle istanze stabiliti, rispettivamente, dall’ articolo 15, comma 2, dall’articolo 25, comma 1, dall’articolo 30, comma 2, e dall’articolo 31, commi 5 e 6, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.
Si chiarisce, pertanto, che a decorrere dal 24 agosto 2016 – per quanto concerne le istanze di integrazione guadagni straordinaria – non si applicano le disposizioni previste dall’articolo 24 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, relative alla procedura di consultazione sindacale e non trova, altresì, applicazione il limite temporale di 7 giorni, stabilito per la presentazione delle stesse, decorrente dalla data di conclusione della procedura di consultazione sindacale o dalla data di stipula dell’accordo collettivo aziendale, così come previsto dal predetto articolo 25, comma 1.
Anche relativamente alle istanze finalizzate al trattamento di cassa integrazione guadagni ordinaria, non trovano applicazione le disposizioni dell’articolo 14 e dell’articolo 15, comma 2, del decreto legislativo 148 del 14 settembre 2015, ovvero le imprese sono dispensate dall’osservanza del procedimento di informazione e consultazione sindacale e dal rispetto del limite temporale di 15 giorni dall’inizio delle sospensioni o riduzione dell’attività lavorativa, per la presentazione della domanda.
Analogamente per le istanze di accesso all’assegno ordinario e all’assegno di solidarietà, di cui agli articoli 30 e 31 del predetto decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, non si applicano i relativi limiti temporali.
Il comma 7 del citato articolo 45 stabilisce che i periodi di trattamento di integrazione salariale ordinaria e straordinaria, in conseguenza dell’evento sismico del 24 agosto 2016, non sono conteggiati ai fini delle durate massime complessive previste dall’articolo 4, commi 1 e 2 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.
Il comma 8 stabilisce l’esenzione totale dal pagamento della contribuzione addizionale, prevista dall’articolo 5 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, in favore delle imprese operanti nei territori dei comuni indicati nell’allegato 1 del predetto decreto legge n. 189 del 17 ottobre 2016, che utilizzino il trattamento straordinario di integrazione salariale nel periodo dal 24 agosto 2016 al 30 settembre 2017.
Le disposizioni di cui ai sopracitati commi 6, 7, e 8 dell’articolo 45 sono applicabili, altresì, alle imprese operanti nei territori dei comuni indicati nell’articolo 1, comma 2, del decreto in oggetto.
Il comma 7 dell’articolo 48 prevede l’esenzione dal pagamento dell’imposta di bollo per le istanze presentate fino al 31 dicembre 2016 da persone fisiche residenti o domiciliate e da persone giuridiche che hanno sede legale o operativa nei Comuni di cui all’articolo 1 del predetto decreto legge n. 189 del 17 ottobre 2016.
Pertanto, anche le istanze di trattamento straordinario di integrazione salariale presentate fino al 31 dicembre 2016 sono esentate dall’imposta di bollo.
Per agevolare la lettura, si unisce alla presente circolare l’allegato 1 del decreto legge in esame, relativo all’elenco dei Comuni colpiti dal sisma del 24 agosto 2016.