MINISTERO LAVORO E POLITICHE SOCIALI – Circolare 16 febbraio 2018, n. 4
Esonero dal versamento del contributo addizionale di cui all’articolo 8, comma 8 bis, del decreto legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito dalla legge n. 160 del 20 maggio 1988
In riscontro ai diversi quesiti presentati alla Direzione degli Ammortizzatori Sociali e della Formazione e all’INPS concernenti la richiesta di chiarimenti circa la definizione del corretto modus operandi da adottare nei casi di esonero dal versamento del contributo addizionale di cui all’articolo 8, comma 8 bis, del decreto legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito dalla legge n. 160 del 20 maggio 1988, da parte di quelle aziende sottoposte a procedure concorsuali con prosecuzione dell’esercizio d’impresa che si avvalgono degli interventi di integrazione salariale straordinaria, acquisito il parere dell’Ufficio Legislativo con nota prot. n. 1250 del 15 febbraio 2018, si rappresenta quanto segue.
In via preliminare, si rappresenta che, con riferimento alle procedure concorsuali, intese quali autonome causali di intervento della CIGS ai sensi della previgente normativa, di cui all’articolo 3 della legge 223 del 1991, come già chiarito con la circolare n. 24 del 2015 di questo Ministero, a fronte dell’abrogazione di detta disposizione ad opera dell’articolo 2, comma 70, della legge n. 92 del 2012, con effetto dal 1 ° gennaio 2016, viene meno la possibilità di autorizzare il trattamento di integrazione salariale straordinaria conseguente all’ammissione alle procedure concorsuali.
Successivamente alla data del 31 dicembre 2015, nel caso in cui un’impresa sia sottoposta a procedura concorsuale con continuazione dell’esercizio di impresa, ove sussistano i presupposti, la fattispecie potrà rientrare nell’ambito delle altre causali previste dall’articolo 21 del decreto legislativo n. 148 del 2015.
Inoltre, si rappresenta che questo Ministero, nell’ambito della successiva circolare n. 1 del 2016, ha precisato che, laddove le aziende siano ammesse a procedura concorsuale con continuazione di impresa in costanza del trattamento straordinario di integrazione salariale in forza delle causali di intervento previste dall’articolo 21 del decreto legislativo n. 148 del 2015, sopra citato, stante la necessità di garantire ai lavoratori interessati la continuità del sostegno al reddito, il predetto trattamento potrà essere autorizzato, limitatamente al periodo già richiesto, in favore di tali lavoratori dipendenti a condizione che gli organi della procedura si impegnino a proseguire e concludere il programma inizialmente presentato mediante l’inoltro di una richiesta di subentro nella titolarità di detto programma del quale si chiede la prosecuzione fino alla prevista scadenza, con l’impegno a garantirne il relativo completamento.
Posto quanto sopra, con specifico riferimento alla questione relativa all’esonero dal versamento del contributo addizionale si rappresenta che l’articolo 5 del decreto legislativo n. 148 del 2015 stabilisce, in linea generale, l’obbligo del versamento del contributo addizionale da parte di tutte le imprese che presentano domanda di integrazione salariale.
Ai sensi dell’articolo 8, comma 8 bis, del decreto legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, come già precisato dalla circolare n. 24 del 2015 di questo Ministero e recepito dall’INPS nella circolare n. 9 del 2017, tale contributo non è dovuto dalle imprese sottoposte a procedura concorsuale con continuazione dell’attività aziendale che, sussistendone i presupposti, accedono a decorrere dal 1° gennaio 2016, al trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria per le causali previste dal decreto legislativo n. 148 del 2015.
Stante quanto sopra premesso, al fine di dirimere le problematiche applicative riscontrate nello stabilire la decorrenza dell’esonero dal versamento del contributo addizionale nei riguardi di quelle imprese che, in costanza di fruizione del trattamento di CIGS richiesto, siano sottoposte a procedura concorsuale con prosecuzione dell’esercizio di impresa o che richiedono il trattamento di CIGS in virtù delle causali di cui all’articolo 21 del decreto legislativo n. 148 del 2015, si rappresenta quanto segue.
Si precisa, in primo luogo, che, in linea generale, le procedure concorsuali che legittimano attualmente l’accesso al trattamento di CIGS in capo all’azienda interessata sono le procedure concorsuali con prosecuzione dell’esercizio d’impresa, (come chiarito dalle diverse circolari di questo Ministero, cfr circolare n. 24 del 2015, n. 1 e n. 24 del 2016).
Con specifico riguardo alla esatta individuazione della decorrenza dell’esonero dal versamento del contributo addizionale di cui all’articolo 8, comma 8 bis, del decreto legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito dalla legge n. 160 del 20 maggio 1988 per quelle aziende in procedura concorsuale che si avvalgono degli interventi di CIGS, si rappresenta quanto di seguito.
Con riferimento alla fattispecie relativa al fallimento con esercizio provvisorio, l’esonero dal versamento del contributo addizionale può decorrere a partire dal giorno della pubblicazione della relativa sentenza dichiarativa, ex articolo 16 della legge fallimentare, ossia dal deposito della medesima presso la cancelleria del giudice da cui è stata pronunciata.
Con riguardo alla fattispecie concernente il concordato preventivo con continuità aziendale, l’esonero dal versamento del contributo addizionale può decorrere a partire dal giorno in cui viene emesso il decreto di ammissione alla procedura concorsuale di cui trattasi, ai sensi dell’articolo 163 della legge fallimentare.
Tale decorrenza trova applicazione anche con specifico riferimento alla procedura del concordato in bianco, di cui all’articolo 161, comma 6, della legge fallimentare, il quale prevede che l’imprenditore possa depositare in prima istanza il ricorso di concordato, con riserva di presentare in secondo momento la proposta di concordato preventivo, il relativo piano e l’ulteriore documentazione prescritta a norma di legge.
In merito agli accordi di ristrutturazione del debito, il relativo esonero dal versamento del contributo addizionale può decorrere dalla pubblicazione degli stessi presso il registro delle imprese ai sensi dell’articolo 182 bis della legge fallimentare.
Nella liquidazione coatta amministrativa, l’esonero dal versamento del contributo addizionale può decorrere a partire dal giorno della ammissione alla relativa procedura concorsuale, ex articolo 195 del regio decreto n. 267 del 1942, ferma restando l’autorizzazione alla continuazione dell’esercizio dell’impresa da parte dell’autorità che vigila sulla liquidazione.
Con riferimento alla fattispecie della amministrazione straordinaria con autorizzazione all’esercizio di impresa, si precisa, innanzitutto, che, come chiarito dalla circolare n. 20 del 2017 dello scrivente Ministero, le modifiche apportate dal decreto legislativo n. 148 del 2015 alla normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183, non hanno riguardato l’istituto in argomento, lasciando inalterata la relativa disciplina e prevedendo, ai sensi dell’articolo 20 comma 6 del detto decreto legislativo, il permanere della vigenza dell’articolo 7, comma 10 – ter del decreto legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.
Sulla scorta di tale premessa, con specifico riguardo all’esonero dal versamento del contributo addizionale, si rappresenta che, in relazione alla procedura concorsuale di cui trattasi, lo stesso può decorrere a partire dalla dichiarazione dello stato di insolvenza.
Più nel dettaglio, si fa riferimento alla circolare n. 20 del 28 novembre 2017 di questa D.G.
Alla luce di quanto sopra chiarito, si rappresenta, pertanto, che l’INPS potrà esonerare l’azienda dal versamento del contributo addizionale dalla data del provvedimento dichiarativo o di ammissione alla procedura concorsuale, fermo restando che la relativa istruttoria verrà effettuata dallo stesso Istituto sulla base della documentazione fornita dall’azienda.
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