MINISTERO LAVORO E POLITICHE SOCIALI – Circolare 27 marzo 2017, n. 8
Convenzione ai sensi del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, recante “Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016”
1. Quadro normativo
Il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, recante “Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016” ha previsto all’articolo 45, comma 1, la concessione, nel limite di 124,5 milioni di euro per l’anno 2016, di una indennità pari al trattamento massimo di integrazione salariale, con la relativa contribuzione figurativa, a decorrere dal 24 agosto 2016, con riferimento ai Comuni di cui all’allegato 1, ovvero dal 26 ottobre 2016, con riferimento ai Comuni di cui all’allegato 2 del predetto decreto e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2016, in favore dei lavoratori del settore privato, compreso quello agricolo, impossibilitati a prestare attività lavorativa, in tutto o in parte, a seguito dei predetti eventi sismici.
Al comma 4, l’articolo 45 ha previsto che in favore dei collaboratori coordinati e continuativi, dei titolari di rapporti agenzia e di rappresentanza commerciale, dei lavoratori autonomi, ivi compresi i titolari di attività di impresa e i professionisti, iscritti a qualsiasi forma obbligatoria di previdenza e assistenza, che abbiano dovuto sospendere l’attività a causa degli eventi sismici di cui all’articolo 1 del predetto decreto, e che operino esclusivamente o, nel caso degli agenti e rappresentanti, prevalentemente, in uno dei Comuni di cui agli allegati 1 e 2 del citato decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, è riconosciuta, per l’anno 2016, nel limite di 134,8 milioni di euro, per il medesimo anno, una indennità una tantum pari a 5.000 euro, nel rispetto della normativa europea e nazionale in materia di aiuti di stato;
Come previsto dal comma 5 dell’articolo 45 citato, la ripartizione delle risorse disponibili, le condizioni e i limiti concernenti l’autorizzazione e la erogazione delle prestazioni previste dai precedenti commi sono stati definiti con apposita convenzione stipulata in data 23 gennaio 2017 tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro dell’economia e delle finanze e i Presidenti delle Regioni
L’articolo 12 del D.L. 9 febbraio 2017 n.8, recante la ” Prosecuzione delle misure di sostegno al reddito”, ha previsto che la suddetta Convenzione continui ad operare nel 2017 fino all’esaurimento delle risorse disponibili ripartite tra le Regioni nella Convenzione stessa.
Tali risorse devono essere considerate quali limite massimo di spesa, relativamente alle misure di cui all’articolo 45, comma 1, del decreto-legge n. 179 del 2016, fermo restando quanto previsto dall’articolo 1, comma 1, dello stesso decreto-legge n. 189 del 2016 ai fini dell’individuazione dell’ambito di riconoscimento delle predette misure. .
La Convenzione è stata ammessa al visto per la registrazione della Corte dei Conti in data 10 marzo 2017 al n. 231.
Acquisito il parere dell’Ufficio Legislativo prot. n. 2073 del 23 marzo 2017, si forniscono di seguito le prime indicazioni e chiarimenti operativi in merito alla disposizione recata dal provvedimento sopra richiamato.
2. Rapporto tra gli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro e le misure di cui all’articolo 45.
La previsione di cui al primo Visto, punto 1), lettera a) della Convenzione, dal punto di vista formale, recepisce il disposto dell’art. 45, comma 1, lettera a), il quale circoscrive l’indennità ai lavoratori per i quali non trovino applicazione le vigenti disposizioni in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro. Dal punto di vista sostanziale, non riduce la platea dei destinatari in senso astratto, ma individua un criterio discretivo per l’individuazione dei beneficiari da valutare nel concreto delle situazioni specifiche. In sostanza, ogni qual volta non sia possibile il ricorso agli ammortizzatori sociali a regime (tutti gli istituti previsti nel D. Lgs 148/2015 quali CIGO, CIGS e Fondi di solidarietà di cui al Titolo II del suddetto decreto legislativo), per il fatto che la situazione da tutelare non presenta i requisiti richiesti dalla normativa di riferimento, sia quella primaria che secondaria, interviene la norma speciale dell’art. 45 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189.
Si tratta, quindi, di una garanzia ulteriore a supporto di quelle fattispecie che altrimenti sarebbero prive di altro sostegno.
3. Ambito applicativo soggettivo
a. Articolo 45 comma 1
In merito al comma 1 si precisa che, in favore dei lavoratori del settore privato impossibilitati, solo in parte, a prestare l’attività lavorativa a seguito dell’evento sismico, l’indennità erogata dovrà essere proporzionalmente commisurata in relazione alla percentuale di riduzione dell’attività lavorativa.
b. Articolo 45 comma 4
In merito al comma 4 si precisa che, relativamente alle prestazioni rese in favore dei lavoratori autonomi e dei titolari di impresa individuale, il criterio della “esclusività ” o “prevalenza” è soddisfatto anche quando è dato dalla somma delle attività svolte in più Comuni coinvolti dal sisma.
L’indennità, inoltre, deve essere riconosciuta in favore del singolo titolare dell’attività di impresa, a prescindere dal numero di imprese di cui sia titolare, in quanto trattasi di misura di sostegno al reddito concessa “una tantum” a favore del singolo imprenditore che abbia dovuto sospendere la propria attività a causa dell’evento sismico;
Analogamente l’indennità spetta ai singoli professionisti in quanto tali, a prescindere dal fatto che gli stessi svolgano anche altre funzioni, quali ad esempio quella di insegnante o dipendente pubblico in generale.
L’indennità una tantum può, inoltre, essere concessa non solo al titolare di impresa individuale, ma altresì ai soci lavoratori di società di persone e ai soci di società a responsabilità limitata, in quanto rientranti comunque nella categoria dei lavoratori autonomi, sempreché ricorra il requisito dell’iscrizione alla Gestione separata ovvero alle Gestioni commercianti o artigiani; di converso è da escludere in favore dei soci lavoratori delle società di capitali, in quanto in tal caso titolare dell’impresa è la società.
Al riguardo si precisa, inoltre, che gli studi associati sono equiparati alle società di persone e, pertanto, ad ogni professionista spetterà l’indennità una tantum.
Per quanto riguarda i collaboratori familiari di un’impresa familiare, ai sensi dell’articolo 230-bis del codice civile, l’indennità spetta in tutti i casi in cui sia ravvisabile un rapporto di collaborazione che si concreti in una prestazione coordinata e continuativa e sia possibile dimostrare l’avvenuto versamento di contributi previdenziali e assistenziali dovuti all’INPS, derivanti dall’iscrizione alla Gestione separata o alle Gestioni commercianti e artigiani.
4. Disposizioni finanziarie
Infine si rammenta che l’articolo 47 del medesimo decreto-legge 189/2016, recante “Detassazione di contributi, indennizzi e risarcimenti” prevede che, per i soggetti che abbiano subito danni e che hanno sede o unità locali nel territorio dei Comuni interessati dal sisma, i contributi, gli indennizzi e i risarcimenti non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sul reddito e dell’imposta regionale sulle attività produttive.
Allegato
CONVENZIONE
Ai sensi del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 recante “Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016”
Art. 1
(Ripartizione delle risorse)
1. Le risorse finanziarie complessivamente pari a 259,3 milioni di euro, previste dall’art. 45, commi 3 e 4, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono ripartite nelle seguenti misure:
a) in favore della Regione Abruzzo: per il comma 1 euro 14.476.744,19 e per il comma 4 euro 19.954.419,60;
b) in favore della Regione Lazio: per il comma 1 euro 23.162.790,70 e per il comma 4 euro 28.711.395,10;
c) in favore della Regione Marche: per il comma 1 euro 48.255.813,95 e per il comma 4 euro 47.852.325,17;
d) in favore della Regione Umbria: per il comma 1 euro 38.604.651,16 e per il comma 4 euro 38.281.860,13.
2. Le risorse di cui al punto 1 della presente convenzione restano nella disponibilità del Ministero del lavoro e delle politiche sociali per la successiva attribuzione all’Inps a copertura dei trattamenti autorizzati dalle Regioni.
3. Al fine di consentire la più ampia tutela in favore delle imprese e dei lavoratori colpiti dagli eventi sismici di cui all’articolo 1 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, la presentazione delle istanze e la decretazione regionale relative ai benefici di cui all’art. 45, commi 1 e 4, del citato decreto è consentita anche successivamente al 31 dicembre 2016, purché la prestazione si riferisca al periodo dal 24 agosto 2016 al 31 dicembre 2016.
Art. 2
(Lavoratori del settore privato, compreso quello agricolo)
1. L’indennità prevista dall’art. 45, comma 1, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 convertito con modificazioni dalla Legge 15 dicembre 2016, n. 229, pari al trattamento massimo di integrazione salariale, con la relativa contribuzione figurativa, a decorrere al 24 agosto 2016 con riferimento ai Comuni di cui all’allegato 1, ovvero dal 26 ottobre 2016, con riferimento ai Comuni di cui all’allegato 2 del predetto decreto e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2016, nel limite di 124, 5 milioni di euro per l’anno 2016, è concessa:
a) in favore dei lavoratori del settore privato, compreso quello agricolo, impossibilitati a prestare attività lavorativa, in tutto o in parte, a seguito del predetto evento sismico, dipendenti da aziende o da soggetti diversi dalle imprese operanti in uno dei Comuni di cui all’articolo 1 del citato decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 nei confronti dei quali non trovino applicazione le vigenti disposizioni in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro;
b) dei lavoratori di cui alla lettera a) impossibilitati a recarsi al lavoro, anche perché impegnati nella cura dei familiari con loro conviventi, per infortunio o malattia conseguenti all’evento sismico.
2. L’indennità di cui al punto 1, lettera a), della presente convenzione è riconosciuta, limitatamente ai lavoratori del settore agricolo, per le ore di riduzione o sospensione dell’attività nei limiti ivi previsti e non può essere equiparata al lavoro ai fini del calcolo delle prestazioni di disoccupazione agricola. La medesima indennità è riconosciuta ai lavoratori di cui al comma 1, lettera b), per le giornate di mancata prestazione dell’attività lavorativa, entro l’arco temporale ivi previsto e, comunque, per un numero massimo di trenta giornate di retribuzione.
3. Le indennità di cui al presente articolo vengono concesse con decreto della Regione, a seguito di istruttoria di competenza regionale. La Regione, insieme al decreto di concessione, invia la lista dei beneficiari ad INPS, che provvede all’erogazione dell’indennità. Pertanto, le domande devono essere presentate esclusivamente alla Regione, che provvede ad istruirle secondo l’ordine cronologico di presentazione delle stesse.
4. L’onere di cui al punto 1 del presente articolo, pari a 124,5 milioni di euro per l’anno 2016, è posto a carico del fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all’art. 18, comma 1, lettera a) del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
Art. 3
(Prestazioni in favore dei lavoratori autonomi e dei titolari di impresa individuale)
1. In favore dei collaboratori coordinati e continuativi, dei titolari di rapporti di agenzia e di rappresentanza commerciale, dei lavoratori autonomi, ivi compresi i titolari di attività di impresa e i professionisti, iscritti a qualsiasi forma obbligatoria di previdenza e assistenza, che abbiano dovuto sospendere l’attività a causa degli eventi sismici di cui all’articolo 1 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 e che operino esclusivamente o, nel caso degli agenti e rappresentanti, prevalentemente, in uno dei Comuni previsti dall’articolo 1, comma 1, del citato decreto, è riconosciuta, per l’anno 2016, nel limite di 134, 8 milioni di euro, per il medesimo anno, una indennità una tantum pari a 5.000 euro, senza il riconoscimento della contribuzione figurativa, nel rispetto della normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato.
2. L’indennità viene concessa con decreto della Regione, a seguito di istruttoria di competenza regionale. La Regione, insieme al decreto di concessione, invia la lista dei beneficiari ad INPS, che provvede all’erogazione dell’indennità. Pertanto, le domande devono essere presentate esclusivamente alla Regione, che provvede ad istruirle secondo l’ordine cronologico di presentazione delle stesse.
3. All’onere derivante dal presente articolo, pari a 134,8 milioni di euro per l’anno 2016, si provvede ai sensi dell’articolo 52 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229.
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