MINISTERO LAVORO E POLITICHE SOCIALI – Circolare 28 novembre 2017, n. 20
Trattamento di Cigs per le imprese sottoposte alla procedura di Amministrazione straordinaria con autorizzazione all’esercizio d’impresa
Il decreto legislativo n. 148 del 14 settembre 2015, recante ” Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183″ ha lasciato inalterata la disciplina in materia di trattamento Cigs in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende assoggettate alla procedura di Amministrazione straordinaria con autorizzazione all’esercizio d’impresa, prevedendo espressamente, all’articolo 20, comma 6, il permanere della vigenza dell’articolo 7, comma 10 – ter del Decreto legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.
Si ritiene tuttavia opportuno ripercorrere l’iter normativo e procedurale di questo istituto al fine di fornire un utile quadro riepilogativo di riferimento.
La disciplina dell’Amministrazione straordinaria per le grandi imprese in stato di insolvenza, è stata riformata con decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270 (c.d. Prodi-bis).
Tale norma prevede che a seguito della sentenza dichiarativa dello stato di insolvenza da parte del Tribunale – che dà avvio alla prima fase del procedimento – venga nominato un Commissario giudiziale, al quale è affidato il compito di valutare la sussistenza di prospettive di recupero dell’equilibrio economico, ai fini dell’ammissione alla procedura di Amministrazione straordinaria.
Il Commissario giudiziale, con specifica relazione – da trasmettersi al Ministero dello Sviluppo Economico – illustra le cause dello stato di insolvenza ed esprime il proprio parere in ordine alle sussistenza delle condizioni previste per l’ammissione alla procedura.
Nel caso emergano le condizioni per una cessione dei complessi aziendali (da realizzarsi con un programma di prosecuzione dell’esercizio d’impresa di durata non superiore ad 1 anno) ovvero per una ristrutturazione economica e finanziaria dell’impresa (da attuarsi con un programma di risanamento di durata non superiore a 2 anni), il Tribunale dichiara aperta l’Amministrazione straordinaria, dando così avvio alla seconda fase della procedura che vede coinvolto il Ministero dello Sviluppo Economico cui compete la nomina del Commissario straordinario, l’autorizzazione all’esecuzione del programma presentato dallo stesso e la vigilanza sugli atti della procedura.
Il Commissario straordinario compie tutte le attività dirette all’esecuzione del programma e, con cadenza trimestrale, presenta al Ministro dello Sviluppo Economico una relazione sull’andamento dell’esercizio di impresa e sullo svolgimento del programma.
Se in prossimità della scadenza del programma la cessione dei complessi aziendali non è ancora avvenuta può essere disposta una proroga del termine da parte del Tribunale o del Ministero dello Sviluppo Economico.
La chiusura della procedura, a seguito di totale o parziale realizzazione del programma, viene disposta con decreto motivato del Tribunale, su istanza del Commissario straordinario o dell’imprenditore dichiarato insolvente, oppure d’ufficio.
In ordine all’applicazione del trattamento Cigs nei confronti dei lavoratori dipendenti da aziende interessate dalla procedura in questione, sono state impartite precise direttive con le circolari n. 48/2000 del 13.07.2000, n. 56 del 25.11.2002 e con nota ministeriale n. 51546 del 26.04.2002.
L’orientamento assunto da questa amministrazione, a seguito delle varie problematiche applicative insorte in passato, è stato quello di far decorrere il trattamento Cigs ex articolo 7, comma 10-ter della legge n. 236/93 dal momento della dichiarazione dello stato di insolvenza – che di fatto accerta una situazione patologica dell’azienda – sino alla data di emanazione del provvedimento del Tribunale concernente la chiusura della procedura .
Come preliminarmente rappresentato l’accesso agli ammortizzatori sociali da parte di imprese in Amministrazione straordinaria non è stata oggetto di riforma ad opera del D.Lgs. n. 148/2015, restano pertanto invariate le modalità di richiesta del trattamento Cigs da parte delle aziende.
In particolare l’impresa è tenuta ad espletare l’esame congiunto in sede istituzionale, cui farà seguito la presentazione dell’istanza , corredata della sentenza dichiarativa dello stato di insolvenza e, qualora già emesso, del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico di nomina del Commissario straordinario.
Si precisa, al riguardo, che l’istanza di Cigs non è sottoposta ai termini di presentazione previsti dalla normativa vigente e la durata dell’intervento si considera in deroga ai limiti temporali previsti dalla stessa normativa vigente.
Sulla base di questa prima documentazione l’ufficio, verificata la sussistenza dei presupposti, provvede ad autorizzare il trattamento di Cigs per un periodo iniziale di 12 mesi.
L’ulteriore corresponsione del citato trattamento è subordinata all’acquisizione dei successivi provvedimenti rilasciati dal Ministero dello Sviluppo Economico, concernenti l’autorizzazione all’esecuzione del Programma presentato dal Commissario straordinario, nonché quelli emessi dal Tribunale, relativi all’eventuale proroga del termine di scadenza del programma e quelli riguardanti la chiusura della procedura.
E’ opportuno evidenziare che le imprese in Amministrazione straordinaria, per le quali sono state già accertate difficoltà economico-finanziarie in sede giudiziaria, non sono tenute, in sede di presentazione dell’istanza di Cigs ad inviare la stessa ai Servizi Ispettivi degli Ispettorati Territoriali del Lavoro. Tali uffici sono pertanto esonerati dallo svolgimento delle verifiche di cui all’articolo 25 del decreto legislativo n. 148/2015 posto che, come già esplicitato, alle aziende in Amministrazione straordinaria non si applica il decreto legislativo n. 148/2015 e che il monitoraggio ed il controllo dei relativi programmi sono svolti dal Ministero dello Sviluppo Economico.
Nel quadro normativo vigente occorre richiamare la disciplina “speciale” dell’amministrazione straordinaria, introdotta con il Decreto legge 23.12.2003, n. 347, convertito dalla legge n. 39/2004 (c.d. decreto Marzano), che prevede un iter più rapido e snello nei confronti di quelle imprese con requisiti dimensionali e di indebitamento ancora più elevati, le quali possono chiedere di essere ammesse alla procedura direttamente al Ministro dello Sviluppo Economico, ancor prima che venga accertato lo stato di insolvenza da parte del Tribunale.
Anche per tali aziende il procedimento di richiesta della Cigs rimane invariato.
Si ritiene da ultimo fare cenno alla normativa specifica per l’azienda ILVA in Amministrazione straordinaria.
Nello specifico il decreto legge 29.12.2016, convertito con modificazioni dalla legge 27.02.2017, n. 18, all’articolo 1, comma 1, lettera b), ha stabilito che il termine di durata del programma di Amministrazione straordinaria , e pertanto il trattamento di Cigs, si intende esteso sino alla scadenza del termine ultimo per l’attuazione del piano approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14.03.2014 “Piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria”. Entro tale termine i Commissari straordinari sono autorizzati ad individuare ulteriori interventi di decontaminazione e risanamento ambientale, anche mediante formazione e impiego del personale non altrimenti impiegato, allo scopo di favorire il reinserimento del personale stesso nell’ambito del ciclo produttivo.
Il decreto di cessazione dell’esercizio di impresa è adottato a seguito dell’intervenuta integrale cessazione, da parte dell’Amministrazione straordinaria , di tutte le attività e funzioni, anche di vigilanza, comunque connesse all’attuazione del predetto piano.
La disciplina richiamata è limitata dal legislatore alla situazione aziendale dell’ILVA pertanto, non può considerarsi estesa alle altre imprese in Amministrazione straordinaria.
In ordine a tale quadro riepilogativo è stato acquisito il parere favorevole dell’Ufficio Legislativo espresso con nota prot. 8597 del 21.11.2017.
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