MINISTERO LAVORO E POLITICHE SOCIALI – Nota 14 giugno 2017, n. 9631

Lettera parti sociali settore edilizia

Facendo seguito alla nota prot. 6328 del 13 aprile 2017 di questa Direzione Generale, in relazione agli ulteriori chiarimenti richiesti con la nota pervenuta a questa DG in data 6 giugno 2017 (All. 1) dalle parti sociali, acquisito il parere dell’Ufficio Legislativo prot. 4030 del 13 giugno 2017, si rappresenta quanto segue.

Con riferimento alla problematica posta dalle parti sociali nell’ambito della nota allegata, si evidenzia che occorre tenere distinti i due aspetti della questione che attengono, l’uno, alle caratteristiche che deve avere un cantiere edile per essere qualificato come unità produttiva  ai fini della concessione del trattamento di integrazione salariale, l’altro, alla verifica in capo ai lavoratori del requisito soggettivo dell’anzianità di effettivo lavoro presso l’unità produttiva per la quale è richiesto il trattamento. Ai fini della qualificazione di un cantiere come unità produttiva, è stato stabilito che il cantiere debba avere una durata di almeno 30 giorni.

Pertanto, per i cantieri che costituiscono unità produttiva, la verifica dell’anzianità di effettivo lavoro andrà effettuata con riferimento al singolo cantiere. Con la conseguenza che potranno fruire del trattamento di integrazione salariale i lavoratori che abbiano, presso l’unità produttiva per la quale viene richiesto il trattamento (il cantiere), un’anzianità di effettivo lavoro di almeno 90 giorni. Fermo restando che, ai sensi dell’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 148 del 2015, la verifica del requisito dell’anzianità di effettivo lavoro non va effettuata per gli eventi oggettivamente non evitabili.

Diversamente, nel caso in cui un cantiere abbia una durata inferiore a 30 giorni e non sia dunque qualificabile come unità produttiva autonoma rispetto all’impresa, può essere considerata, come unità produttiva di riferimento dei lavoratori, la sede dell’impresa, alla quale vengono imputati i giorni di lavoro effettuati nei cantieri non qualificabili come unità produttive.

Si resta a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento.