MINISTERO LAVORO E POLITICHE SOCIALI – Nota 18 gennaio 2018, n. 525
Riscontro nota Ance del 2 agosto 2017. Applicazione dell’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 148 del 2015. Anzianità di effettivo lavoro presso l’unità produttiva
In riscontro alla nota dell’Ance e dell’Alleanza delle Cooperative italiane Produzione e Lavoro del 2 agosto 2017 (All.1), acquisito il parere dell’Ufficio Legislativo con nota prot. n. 179 dell’11 gennaio 2018, si rappresenta quanto segue.
Per quanto attiene la prima richiesta di chiarimento formulata, in merito al criterio relativo al riconoscimento nei riguardi dei lavoratori dell’obbligo di possedere il requisito dei 90 giorni di anzianità lavorativa al fine di accedere al trattamento di integrazione salariale ai sensi dell’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 148 del 2015, si fa presente che la formulazione letterale del suddetto articolo prevede che il requisito dell’anzianità di effettivo lavoro ai fini dell’accesso alla cassa integrazione guadagni sussiste se si verificano le seguenti condizioni:
a) l’anzianità di lavoro si realizza presso l’unità produttiva per la quale viene chiesto il trattamento;
b) si tratta di un’anzianità di effettivo lavoro e non di una mera anzianità di servizio;
c) l’anzianità è almeno pari a 90 giorni alla data di presentazione della domanda di trattamento. Diversamente, la disposizione in esame non annovera, tra le condizioni di riconoscimento dell’anzianità di effettivo lavoro, la continuità della prestazione lavorativa presso l’unità produttiva per la quale viene chiesto il trattamento di integrazione salariale.
Con riferimento al secondo quesito formulato nella nota sopra citata, riguardo alla possibilità di estendere anche ai cantieri, identificati come unità produttive, di durata superiore ai 30 giorni, l’attuazione del principio secondo il quale nei cantieri di durata inferiore ai 30 giorni può essere considerata, come unità produttiva di riferimento dei lavoratori, la sede dell’impresa principale, cui vengono imputati i giorni di lavoro effettuati nei cantieri non qualificabili come unità produttive, si ribadiscono i principi illustrati con nota prot. n. 9631 del 14 giugno 2017 (All.2) di questa DG.
E’ stata espressa la necessità di distinguere i due aspetti della questione che attengono, l’uno, alle caratteristiche che deve possedere un cantiere edile per essere qualificato come “unità produttiva” ai fini della concessione del trattamento di integrazione salariale, l’altro, alla verifica in capo ai lavoratori del requisito soggettivo dell’anzianità di effettivo lavoro presso l’unità produttiva per la quale è richiesto il trattamento.
Nella sopracitata nota prot. n. 9631 del 14 giugno 2017 di questa DG, infatti, viene specificato che ai fini della qualificazione di un cantiere come “unità produttiva” è stato stabilito che il cantiere abbia una durata di almeno 30 giorni.
Pertanto, che per ciò che concerne i cantieri che costituiscono unità produttiva la verifica dell’anzianità di effettivo lavoro andrà effettuata con riferimento al singolo cantiere, con la conseguenza che, potranno fruire del trattamento di integrazione salariale i lavoratori che abbiano, presso l’unità produttiva per la quale viene richiesto il trattamento (il cantiere), un’anzianità di effettivo lavoro di almeno 90 giorni, fermo restando che, ai sensi del sopra menzionato articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 148 del 2015, la verifica del requisito di anzianità di effettivo lavoro non va effettuata per gli eventi oggettivamente non evitabili.
Tutto quanto sopra precisato, si resta a disposizione per qualsiasi ulteriore richiesta di chiarimento.
Allegato 1
Nota dell’Ance e dell’Alleanza delle Cooperative italiane Produzione e Lavoro del 2 agosto 2017
Omissis
Allegato 2
Nota prot. n. 9631 del 14 giugno 2017
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