MINISTERO POLITICHE AGRICOLE – Decreto 01 agosto 2019, n. 423
Modifiche ai decreti ministeriali 2 marzo 2017, 20 luglio 2017 e 21 dicembre 2018 in materia di termini e procedure per la cancellazione dei punti assegnati in caso di infrazioni gravi
Articolo 1
L’articolo 8 del decreto ministeriale 2 marzo 2017 è sostituito dal seguente:
“1. Per le fattispecie di cui al comma 2 dell’articolo 18 del decreto legislativo n. 4/2012, il titolare della licenza di pesca, al fine di ottenere la cancellazione dei punti, presenta la relativa istanza, corredata da idonea documentazione attestante l’esistenza delle condizioni, al Capo del Compartimento marittimo dell’Ufficio di iscrizione del peschereccio interessato.
2. In ragione delle istanze presentate ai sensi del precedente comma 1, il Capo del Compartimento marittimo, attraverso gli Uffici competenti, verifica, a norma del richiamato comma 2 dell’articolo 18 del decreto legislativo n. 4/2012, che, successivamente alla data di commissione dell’ultima infrazione grave, il titolare della licenza:
– nel caso di cui alla lettera a), utilizzi il sistema VMS o proceda alla registrazione e alla trasmissione elettronica dei dati del giornale di pesca, della dichiarazione di trasbordo e della dichiarazione di sbarco;
– nel caso di cui alla lettera b), abbia concluso la campagna di pesca scientifica per la quale si è offerto volontariamente;
– nel caso di cui alla lettera c), che in qualità di membro di un’organizzazione di produttori abbia accettato e si sia attenuto al piano di pesca dell’organizzazione;
– nel caso di cui alla lettera d), partecipi ad un’attività di pesca rientrante in un programma di etichettatura biologica.
3. All’esito delle verifiche di cui al precedente comma 2, il Capo del Compartimento marittimo emette, ove ne ricorrano i presupposti, un provvedimento di cancellazione dei punti, dandone immediata notifica al titolare della licenza di pesca e trasmettendone copia alla Direzione generale della pesca marittima e dell’acquacoltura, nonché all’Ufficio marittimo di iscrizione del peschereccio interessato, ai fini dell’annotazione sul Registro di iscrizione ed al Centro controllo nazionale pesca del Comando generale del Corpo delle Capitanerie di porto, ai fini dell’aggiornamento del Registro nazionale delle infrazioni. Nel caso in cui non ne ricorrano i presupposti, invece, il Capo del Compartimento marittimo emette un provvedimento di diniego e lo notifica immediatamente all’interessato.
4. Per le fattispecie di cui all’articolo 18, comma 4, del decreto legislativo n. 4/2012, il Capo del Compartimento marittimo procede d’ufficio alla verifica della sussistenza dei presupposti previsti. All’esito delle verifiche, il Capo del Compartimento marittimo emette, ove ne ricorrano i presupposti, un provvedimento di cancellazione dei punti, dandone immediata notifica al titolare della licenza di pesca e trasmettendone copia alla Direzione generale della pesca marittima e dell’acquacoltura, nonché all’Ufficio marittimo di iscrizione del peschereccio interessato, ai fini dell’annotazione sul Registro di iscrizione ed al Centro controllo nazionale pesca del Comando generale del Corpo delle Capitanerie di porto, ai fini dell’aggiornamento del Registro nazionale delle infrazioni.”.
Articolo 2
L’articolo 4 del decreto ministeriale 20 luglio 2017 è sostituito dal seguente:
“1. Ai fini della cancellazione dei punti, per le fattispecie di cui al comma 3 dell’articolo 20 del decreto legislativo n. 4/2012, il Capo del Compartimento marittimo dell’Ufficio di iscrizione del marittimo interessato procede d’ufficio alla verifica della sussistenza dei presupposti previsti.
2. All’esito della verifica, il Capo del Compartimento marittimo emette, ove ne ricorrano i presupposti, un provvedimento di cancellazione dei punti, dandone immediata notifica all’interessato e disponendone l’annotazione sul documento matricolare del marittimo (con indicazione del numero dei punti cancellati), nonché dandone comunicazione al Centro controllo nazionale pesca del Comando generale del Corpo delle Capitanerie di porto ed all’Ufficio di iscrizione del marittimo medesimo, per le dovute annotazioni sul pertinente registro.”.
Articolo 3
L’articolo 4 del decreto ministeriale 21 dicembre 2018 è sostituito dal seguente:
“1. Il Capo del Compartimento, ove ricorrano i presupposti di cui all’art. 1, comma 5, del presente decreto, emette d’ufficio un provvedimento di cancellazione dei punti e lo notifica all’interessato, disponendo l’annotazione degli estremi del provvedimento sul documento di autorizzazione all’esercizio della pesca subacquea professionale, con indicazione del numero dei punti cancellati.
2. Il Capo del Compartimento provvede a dare comunicazione del provvedimento di cancellazione punti emesso al Centro controllo nazionale pesca del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di porto, alla Direzione Generale della pesca marittima e dell’acquacoltura e all’autorità marittima che ha provveduto al rilascio dell’autorizzazione.”.
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