MINISTERO POLITICHE AGRICOLE – Decreto ministeriale 02 dicembre 2019

Approvazione delle modalità per la concessione del contributo e per la disciplina dell’istruttoria delle richieste, nonché i casi di revoca e di decadenza, a favore delle imprese del settore olivicolo-oleario ubicate nei comuni della Provincia di Pisa, Calci, Vicopisano e Buti, che hanno subito danni causati dagli incendi verificatisi nel mese di settembre 2018

Art. 1

Modalità per la concessione del contributo

1. Gli aiuti di cui al presente decreto sono concessi successivamente alla presentazione della domanda di aiuto da parte del richiedente.

2. Possono presentare domanda di aiuto gli agricoltori attivi di cui all’art. 9 del regolamento (UE) n. 1307/2013, come modificato dal regolamento (UE) n. 2017/2393, nonché ai sensi del decreto ministeriale 7 giugno 2018, n. 5465, che conducono superfici destinate ad oliveto che risultano danneggiate dall’incendio del 25 settembre 2018 nei territori dei Comuni di Calci, Vicopisano e Buti in Provincia di Pisa.

3. La domanda di aiuto deve essere presentata alla Regione Toscana entro quarantacinque giorni dalla pubblicazione del presente decreto.

4. Tutte le domande di aiuto presentate sono sottoposte a controlli di ricevibilità e di ammissibilità atti a verificare il possesso dei requisiti necessari per la concessione ed erogazione dell’aiuto.

5. La Regione Toscana approva lo schema di domanda con l’elenco della documentazione da presentare, la lista dei controlli da effettuare e la relativa modalità.

Art. 2

Disciplina dell’istruttoria delle relative richieste

1. I soggetti richiedenti di cui all’art. 1, per poter essere ammessi al sostegno devono soddisfare, sino al pagamento dell’aiuto, le condizioni di ammissibilità previste dalla legge.

2. I richiedenti, inoltre, non devono aver sottoscritto polizze assicurative agevolate a copertura del rischio incendio per le produzioni oggetto di domanda né aver ottenuto altri indennizzi, anche se non ancora erogati.

3. In fase di istruttoria, viene sottoposto a verifica il rispetto del cumulo degli aiuti «de minimis», ai sensi dell’art. 3, commi 2 e 3, del regolamento (UE) n. 1408/2013.

Art. 3

Massimali

1. Il contributo di cui all’art. 7, comma 2-bis del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, convertito con modificazioni dalla legge 21 maggio 2019, n. 44 nell’ambito del regime di cui al regolamento (UE) n. 1408/2013 e successive modificazioni ed integrazioni, può essere concesso fino ad un massimale di 20.000 euro per azienda, al netto di eventuali aiuti percepiti nell’ambito dello stesso regime nel triennio precedente.

2. Gli aiuti sono concessi nel limite complessivo di spesa per l’anno 2019 di 2 milioni di euro; in caso di insufficienza di risorse per far fronte integralmente alle richieste, il contributo viene proporzionalmente ridotto su ciascuna domanda fino alla riconduzione del fabbisogno nel limite delle disponibilità sopra indicate.

3. L’aiuto massimo per la produzione perduta è pari a 7,5 euro per pianta di olivo adulta danneggiata dal fuoco.

Art. 4

Casi di revoca e di decadenza

1. Il mancato soddisfacimento delle condizioni di ammissibilità di cui al precedente art. 2, comma 1, porta alla non accettazione della domanda o alla decadenza del beneficio.

2. Il mancato soddisfacimento delle condizioni di ammissibilità di cui all’art. 2, commi 2 e 3, porta all’esclusione o alla decadenza del beneficio per le voci già oggetto di indennizzo.