MINISTERO POLITICHE AGRICOLE – Decreto ministeriale 02 ottobre 2017
Modifica dei decreti 18 novembre 2014 e 26 febbraio 2015 relativi alle disposizioni nazionali di applicazione del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013
Art. 1
Terreni a riposo
Il comma 1, dell’art. 10 del decreto ministeriale 26 febbraio 2015 è sostituito dal seguente:
«1. Per terreno lasciato a riposo si intende un seminativo incluso nel sistema di rotazione aziendale, ritirato dalla produzione agricola per un periodo minimo continuativo di sei mesi a partire dal 1° gennaio e fino al 30 giugno dell’anno di domanda».
Al comma 3, dell’art. 10 del decreto ministeriale 26 febbraio 2015, le parole «31 luglio» sono sostituite con le parole «30 giugno».
Art. 2
Aree di interesse ecologico
Il comma 2, con il relativo allegato II, e il comma 5 dell’art. 16 del decreto ministeriale 18 novembre 2014 sono soppressi.
Il comma 4, dell’art. 16 del decreto ministeriale 18 novembre 2014 è sostituto dal seguente:
«4. Ai sensi dell’art. 45, paragrafo 10, del regolamento (UE) n. 639/2014, le specie di colture azotofissatrici sono quelle indicate nell’Allegato III facente parte integrante del presente decreto e che può essere modificato con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali. La coltivazione può includere miscugli di colture azotofissatrici e altre colture, a condizione che le azotofissatrici siano predominanti.»
Al comma 1, dell’art. 11 del decreto ministeriale 26 febbraio 2015 le parole «di larghezza fino a 10 metri» sono soppresse.
Dopo il comma 1, dell’art. 11 del decreto ministeriale 26 febbraio 2015, è aggiunto il seguente comma 1-bis:
«1-bis. Ai sensi dell’art. 45, paragrafo 10-bis, secondo comma, del regolamento (UE) n. 639/2014, sulle fasce tampone, sui bordi dei campi e lungo i bordi forestali senza produzione è autorizzato lo sfalcio o il pascolo a condizione che la superficie in questione lineare resti distinguibile dal terreno agricolo adiacente.»
Il comma 2, dell’art. 11 del decreto ministeriale 26 febbraio 2015 è sostituito dal seguente:
«2. Ai sensi dell’art. 45, paragrafo 10 del regolamento (UE) n. 639/2014, la coltivazione delle colture azotofissatrici di cui all’Allegato III del decreto ministeriale 18 novembre 2014 è consentita nel rispetto degli obiettivi di cui alla Direttiva 2000/60/CE.»
L’allegato II del decreto ministeriale 26 febbraio 2015 è sostituito dall’allegato I del presente decreto.
Art. 3
Modifiche correttive del decreto ministeriale 18 novembre 2014
All’art. 22, comma 7, del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 18 novembre 2014, le parole «comma 5» sono sostituite dalle parole «comma 6».
Art. 4
Canapa
Ai sensi dell’art. 17, paragrafo 7, secondo comma, del regolamento (UE) n. 809/2014, per la canapa seminata dopo il 30 giugno è consentito consegnare le etichette delle sementi certificate utilizzate per la semina entro il termine ultimo del 1° settembre di ciascun anno di domanda.
Art. 5
Entrata in vigore
Gli articoli 1, 2 e 4 del presente decreto entrano in vigore a partire dall’anno di domanda 2018.
L’art. 3 del presente decreto è in vigore dall’anno di domanda 2017.
Allegato I
“Allegato II
(art 12, comma 1)
Fattori di conversione e di ponderazione delle aree di interesse ecologico
Aree di interesse ecologico | Limiti dimensionali | Protette da condizionalità | Fattori di | |
---|---|---|---|---|
conversione | ponderazione | |||
Terreni lasciati a riposo | Non applicabile | – | 1 | |
Terrazze | Altezza minima 0,5 m | Sì | n.a. | 1 |
Siepi, fasce alberate e alberi in filari | Larghezza massima 20 m | Sì | n.a. | 2 |
Alberi isolati | Sì | 20 | 1,5 | |
Boschetti nel campo | Superficie massima 0,3 ha | No | n.a. | 1,5 |
Stagni | Superficie minima 0,01Superficie massima 0,3 ha | Sì | n.a. | 1,5 |
Fossati, compresi i corsi d’acqua per irrigazione o drenaggio | Larghezza massima 10 m | Sì | n.a. | 2 |
Muretti di pietra tradizionali | Lunghezza minima 25 m | Sì | n.a. | 1 |
Altezza 0,3-5m | ||||
Larghezza 0,5-5 m | ||||
Fasce tampone e bordi dei campi | Larghezza minima 1mLarghezza massima 20 m | Sì | n.a. | 1,5 |
Ettari agroforestali | Non applicabile | – | 1 | |
Fasce di ettari ammissibili lungo i bordi boschivi senza produzione | Larghezza minima 1 mLarghezza massima 20 m | No | n.a. | 1,5 |
Fasce di ettari ammissibili lungo i bordi boschivi con produzione | Larghezza minima 1 mLarghezza massima 10 m | No | n.a. | 0,3 |
Boschi cedui a rotazione rapida | No | – | 0,3 | |
Superfici rimboschite | No | – | 1 | |
Colture azotofissatrici | Non applicabile | – | 0,7 |
MODELLO ELENCHI ONERI INFORMATIVI AI SENSI DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 NOVEMBRE 2012, N. 252
Modifica dei decreti del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 18 novembre 2014 e del 26 febbraio 2015 relativi alle disposizioni nazionali di applicazione del Regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013.
Oneri eliminati: il presente decreto non elimina oneri informativi.
Oneri introdotti: il presente decreto non introduce oneri informativi.
Che cosa cambia per il cittadino e/o l’impresa:
con l’art. 1 il periodo di ritiro dalla produzione agricola dei terreni lasciati a riposo è ridotto a sei mesi e il ritiro dalla produzione deve avvenire dal 1° gennaio e fino al 30 giugno dell’anno di domanda;
l’art. 2, in attuazione del regolamento delegato (UE) n. 2017/1155, fornisce taluni elementi di semplificazione per l’ammissibilità degli elementi caratteristici del paesaggio, accorpando elementi simili, eliminando taluni limiti dimensionali e modificandone altri, e consente, ai fini della costituzione delle aree d’interesse ecologico, la coltivazione di azotofissatrici in miscugli con altre colture;
l’agricoltore che coltiva la canapa, per beneficiare dei pagamenti diretti è tenuto a consegnare all’organismo pagatore le etichette delle sementi certificate utilizzate per la semina entro il 30 giugno dell’anno in cui ha presentato la domanda unica. Qualora la semina della canapa avvenga dopo il 30 giugno, l’art. 3 del presente decreto consente di consegnare le etichette entro il termine del 1° settembre dell’anno di presentazione della domanda unica.
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