MINISTERO POLITICHE AGRICOLE – Decreto ministeriale 02 ottobre 2017, n. 5604
Modifica dei decreti del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 18 novembre 2014 e del 26 febbraio 2015 relativi alle disposizioni nazionali di applicazione del Regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013
Articolo 1
Terreni a riposo
Il comma 1, dell’articolo 10 del decreto ministeriale 26 febbraio 2015 è sostituito dal seguente:
“1. Per terreno lasciato a riposo si intende un seminativo incluso nel sistema di rotazione aziendale, ritirato dalla produzione agricola per un periodo minimo continuativo di sei mesi a partire dal 1° gennaio e fino al 30 giugno dell’anno di domanda“.
Al comma 3, dell’articolo 10 del decreto ministeriale 26 febbraio 2015, le parole “31 luglio” sono sostituite con le parole “30 giugno“.
Articolo 2
Aree di interesse ecologico
Il comma 2, con il relativo allegato II, e il comma 5 dell’articolo 16 del decreto ministeriale 18 novembre 2014 sono soppressi.
Il comma 4, dell’articolo 16 del decreto ministeriale 18 novembre 2014 è sostituto dal seguente:
“4. Ai sensi dell’articolo 45, paragrafo 10, del regolamento (UE) n. 639/2014, le specie di colture azotofissatrici sono quelle indicate nell’Allegato III facente parte integrante del presente decreto e che può essere modificato con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali. La coltivazione può includere miscugli di colture azotofissatrici e altre colture, a condizione che le azotofissatrici siano predominanti.“
Al comma 1, dell’articolo 11 del decreto ministeriale 26 febbraio 2015 le parole “di larghezza fino a 10 metri” sono soppresse.
Dopo il comma 1, dell’articolo 11 del decreto ministeriale 26 febbraio 2015, è aggiunto il seguente comma 1 bis:
“1 bis. Ai sensi dell’articolo 45, paragrafo 10 bis, secondo comma, del regolamento (UE) n. 639/2014, sulle fasce tampone, sui bordi dei campi e lungo i bordi forestali senza produzione è autorizzato lo sfalcio o il pascolo a condizione che la superficie in questione lineare resti distinguibile dal terreno agricolo adiacente.“
Il comma 2, dell’articolo 11 del decreto ministeriale 26 febbraio 2015 è sostituito dal seguente:
“2. Ai sensi dell’art. 45, paragrafo 10 del regolamento (UE) n. 639/2014, la coltivazione delle colture azotofissatrici di cui all’Allegato III del decreto ministeriale 18 novembre 2014 è consentita nel rispetto degli obiettivi di cui alla Direttiva 2000/60/CE.“
L’allegato II del decreto ministeriale 26 febbraio 2015 è sostituito dall’allegato I del presente decreto.
Articolo 3
Modifiche correttive del DM 18 novembre 2014
All’articolo 22, comma 7, del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 18 novembre 2014, le parole “comma 5” sono sostituite dalle parole “comma 6“.
Articolo 4
Canapa
Ai sensi dell’articolo 17, paragrafo 7, secondo comma, del regolamento (UE) n. 809/2014, per la canapa seminata dopo il 30 giugno è consentito consegnare le etichette delle sementi certificate utilizzate per la semina entro il termine ultimo del 1° settembre di ciascun anno di domanda.
Articolo 5
Entrata in vigore
Gli articoli 1, 2 e 4 del presente decreto entrano in vigore a partire dall’anno di domanda 2018.
L’articolo 3 del presente decreto è in vigore dall’anno di domanda 2017.
Allegato I
(Testo dell’allegato)