MINISTERO POLITICHE AGRICOLE – Decreto ministeriale 03 aprile 2017
Individuazione, a seguito delle indagini dirette, di terreni agricoli della Regione Campania, ai sensi dell’articolo 1, comma 6, del decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 2014, n. 6
Art. 1
Individuazione, a seguito delle indagini dirette, di terreni agricoli della Regione Campania ai sensi dell’art. 1, comma 6, del decreto-legge n. 136 del 2013
Ai sensi dell’art. 1, comma 6, primo e secondo periodo, del decreto-legge n. 136 del 2013:
a) i terreni indicati nell’allegato D al decreto dell’11 marzo 2014, relativi alla classe di rischio 2.a, assumono la classificazione ai fini dell’uso agricolo riportata negli allegati n. 1 e n. 2 del presente decreto;
b) i terreni limitrofi a quelli inseriti nell’allegato D al decreto del 12 febbraio 2015, ai sensi dell’art. 2, comma 3, del medesimo decreto, ove si prevede che il Gruppo di lavoro è autorizzato a svolgere indagini anche sui terreni agricoli, ubicati nei Comuni di cui alle direttive del 23 dicembre 2013 e del 16 aprile 2014, limitrofi a quelli nei quali è stata evidenziata la presenza di uno o più inquinanti in concentrazioni superiori alle CSC di cui alla tabella 1 dell’allegato 5 al titolo V della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni, assumono la classificazione ai fini dell’uso agricolo riportata nell’allegato n. 3 del presente decreto;
c) la particella catastale n. 68, foglio 8, ID 47 del Comune di Caivano, inserita nell’allegato B al decreto dell’11 marzo 2014, precedentemente non indagata in quanto sotto sequestro giudiziario, assume la classificazione ai fini dell’uso agricolo riportata negli allegati n. 4 e n. 5 del presente decreto;
d) i terreni indicati negli allegati F e H al decreto del 12 febbraio 2015, relativi alla classe di rischio 4 ed alla classe di rischio 2.a, assumono la classificazione ai fini dell’uso agricolo riportata negli allegati n. 6 e n. 7 del presente decreto.
Al fine di rispettare il protocollo di campionamento adottato dal gruppo di lavoro alcuni terreni, in dipendenza della estensione delle particelle catastali sono state suddivisi in sub-aree, con la conseguenza che le stesse, benché afferenti ad un’unica particella, in dipendenza dei risultati, hanno ottenuto una diversa classificazione a seconda dell’area esaminata, come specificato in dettaglio nell’allegato n. 8, appendici da 1 a 6, di cui alle cartografie da 1 a 6 della “relazione del 2 settembre 2016, e allegato n. 9, appendici 7 e 8, di cui alle cartografie 7 e 8 della “relazione del 2 settembre 2016.
Il divieto di cui all’art. 1, comma 6, del decreto dell’11 marzo 2014, cessa a decorrere dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente decreto per i soli terreni che, in base alla classificazione ottenuta ai fini dell’uso agricolo, sono risultati idonei alle produzioni agro-alimentari.
Art. 2
Pubblicazione
Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Allegato
(omissis)
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