MINISTERO POLITICHE AGRICOLE – Decreto ministeriale 03 giugno 2019
Attuazione dell’articolo 10-ter del decreto-legge 29 marzo 2019, convertito nella legge n. 44 del 21 maggio 2019, avente ad oggetto «Sistema di anticipazione delle somme dovute agli agricoltori nell’ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune di cui al reg. (UE) n. 1307/2013»
Art. 1
Ambito
In attuazione dell’art. 10-ter del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, convertito nella legge 21 maggio 2019, n. 44, di seguito legge, gli organismi pagatori riconosciuti possono disporre l’attivazione della prevista anticipazione in regime de minimis.
Art. 2
Modalità di attivazione
Ai sensi del comma 3 dell’art. 10-ter della legge, gli organismi pagatori fanno fronte all’erogazione dell’anticipazione attraverso movimenti sulla liquidità messa a disposizione dal Ministero dell’economia e delle finanze.
Nell’ambito dell’anticipazione, l’aiuto de minimis ad essa connesso è calcolato sulla base del tasso di interesse definito in osservanza della Comunicazione della Commissione (2008/C 14/02), relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione.
L’aiuto di cui al comma 2 è calcolato per il periodo decorrente dalla data di erogazione dell’anticipo alla data del 30 giugno dell’anno successivo al lordo delle imposte dovute.
Gli organismi pagatori che attivano l’aiuto sono tenuti alle verifiche ed agli adempimenti di cui al decreto 31 maggio 2017, n. 115.
Art. 3
Modalità di compensazione dell’anticipazione effettuata
La compensazione dell’anticipazione effettuata è operata mediante trattenuta del relativo importo in sede di erogazione degli aiuti corrisposti ai beneficiari della domanda unica della relativa campagna.
Art. 4
Base di calcolo
Per la determinazione dell’importo dell’anticipazione, fissato al 50 per cento dei pagamenti diretti di cui all’allegato I del regolamento (UE) n. 1307/2013, si considerano le misure per le quali sono stati finalizzati i controlli amministrativi di ammissibilità entro la data di scadenza del pagamento di cui all’art. 10-ter, comma 1, della legge tenendo conto degli importi risultati ammissibili all’aiuto.
Sono altresì escluse dalla base di calcolo le superfici dichiarate in domanda unica a pascolo, per le quali alla data di scadenza del pagamento dell’aiuto di cui al comma 1 non è possibile effettuare gli specifici controlli.
Art. 5
Condizioni di ammissibilità
Non si procede alla concessione dell’anticipazione nei confronti di:
– soggetti aventi una situazione debitoria con importi esigibili nel Registro nazionale debiti o nel Registro debitori dell’organismo pagatore e non esigibili ma comunque conosciuti dall’organismo pagatore;
– soggetti con provvedimenti di sospensione dei pagamenti attivati dall’organismo pagatore;
– soggetti con trasferimenti dei titoli in qualità di cedente non perfezionati al momento della concessione del finanziamento.
Non si procede all’anticipazione nel caso in cui l’importo dell’aiuto non trovi piena capienza dalle risultanze della consultazione del Registro nazionale aiuti di Stato.
L’anticipazione non è concessa qualora l’importo di cui all’art. 4 sia inferiore a 750 euro.
Art. 6
Presentazione delle domande
La domanda di anticipazione deve essere presentata contestualmente alla presentazione della relativa domanda unica entro e non oltre il 15 maggio di ogni anno per poter essere considerata valida ai fini dell’erogazione dell’anticipo. In presenza di eventuali proroghe dei termini concesse dalla Commissione europea per la presentazione della domanda unica, l’eventuale proroga ha valore solo per la domanda unica e non per la domanda di anticipazione.
Nel primo anno di attuazione, in deroga a quanto previsto al comma 1, la domanda di anticipazione può essere presentata successivamente alla presentazione della domanda unica e comunque non oltre il 20 giugno 2019.
Non sono concesse anticipazioni sulle domande uniche interessate da domanda di modifica ai sensi dell’art. 15 del regolamento UE n. 809/2014 pervenute oltre la data stabilita al comma 1 e, per l’anno 2019, al comma 2.
Art. 7
Disposizioni campagna 2019 e successive
In attuazione dell’art. 10-ter della legge, riconosciute le gravi difficoltà finanziarie determinatesi in particolare a seguito delle avverse condizioni meteorologiche, gli organismi pagatori riconosciuti, possono disporre per l’anno 2019 l’attivazione della prevista anticipazione in regime de minimis così come disposto al comma 2 del medesimo art. 10-ter.
Per le campagne successive, la persistenza della situazione di crisi determinatasi da avverse condizioni meteorologiche, da gravi patologie fitosanitarie o da crisi di alcuni settori è riconosciuta con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo da emanarsi entro il 30 aprile dell’anno di domanda.
Allegato
MODELLO ELENCHI ONERI INFORMATIVI AI SENSI DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEL 14 NOVEMBRE 2012, N. 252
Attuazione dell’art. 10-ter del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, convertito con modificazioni nella legge 21 maggio 2019, n. 44 riguardante il «sistema di anticipazione delle somme dovute agli agricoltori nell’ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune».
Con la legge 21 maggio 2019, n. 44, a seguito della persistenza della situazione di crisi determinatasi da avverse condizioni meteorologiche, da gravi patologie fitosanitarie o da crisi di alcuni settori, è stata prevista la possibilità di concedere anticipazioni sui premi PAC (pagamenti diretti). Detta misura è attivata annualmente con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo da emanarsi entro il 30 aprile dell’anno di domanda.
La predetta legge prevede la concessione dell’anticipazione, in regime de minimis, pari al 50 per cento dei pagamenti diretti di cui all’allegato I del regolamento (UE) n. 1307/2013, per i quali gli organismi pagatori hanno ultimato la verifica delle condizioni di ammissibilità.
ONERI ELIMINATI.
Denominazione dell’onere: il presente provvedimento non elimina oneri.
ONERI INTRODOTTI.
Denominazione dell’onere:
Riferimento normativo interno (articolo e comma): art. 6, comma 1.
Comunicazione;
Domanda;
Documentazione;
Altro.
Cosa cambia per il cittadino e/o l’impresa:
Per ottenere l’anticipazione il beneficiario deve presentare all’organismo pagatore la domanda di anticipazione in regime de minimis.
Possono essere interessanti anche le seguenti pubblicazioni:
- MINISTERO POLITICHE AGRICOLE - Decreto ministeriale 08 aprile 2020 - Proroga del sistema di anticipazione delle somme dovute agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune di cui al regolamento (UE) n. 1307/2013
- MINISTERO FINANZE - Decreto ministeriale 01 febbraio 2024 Modalità di utilizzo dei dati fiscali relativi ai corrispettivi trasmessi al Sistema tessera sanitaria Art. 1 Definizioni 1. Ai fini del presente decreto si intende per: a) «dati fiscali», i…
- MINISTERO POLITICHE AGRICOLE - Decreto ministeriale 13 maggio 2022 - Proroga dei termini di presentazione delle domande di aiuto della Politica agricola comune per l'anno 2022
- MINISTERO POLITICHE AGRICOLE - Decreto ministeriale 05 giugno 2020, n. 6250 - Disposizioni urgenti in materia di sostegno alle imprese agricole in attuazione dell'articolo 78 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla…
- MINISTERO POLITICHE AGRICOLE - Decreto ministeriale 25 marzo 2022 - Termini di presentazione delle domande di aiuto della Politica agricola comune per l'anno 2022
- INPS - Messaggio n. 1307 del 29 marzo 2024 - Piano operativo per l'attuazione delle Linee Guida in materia di "Politica della Parità di Genere in INPS"
RICERCA NEL SITO
NEWSLETTER
ARTICOLI RECENTI
- ISA 2024 le cause di esclusione per l’anno 2
La legge istitutiva degli Indici Sintetici di Affidabilità fiscale (ISA) ha una…
- Il diritto riconosciuto dall’uso aziendale n
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l’ordinanza n. 10120 depositat…
- L’indennità sostitutiva di ferie non godute
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l’ordinanza n. 9009 depositata…
- Il giudice tributario è tenuto a valutare la corre
La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con l’ordinanza n. 5894 deposi…
- Il lavoratore ha diritto al risarcimento del danno
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l’ordinanza n. 10267 depositat…