MINISTERO POLITICHE AGRICOLE – Decreto ministeriale 05 giugno 2020, n. 6250
Disposizioni urgenti in materia di sostegno alle imprese agricole in attuazione dell’articolo 78 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27
Articolo 1
Ambito di applicazione
1. In attuazione dell’articolo 10-ter, comma 4-bis del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2019, n. 44, gli organismi pagatori riconosciuti possono concedere un’anticipazione delle somme dovute agli agricoltori nell’ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune di cui al regolamento (UE) n. 1307/2013. L’anticipazione è concessa agli agricoltori applicando i tassi di interesse di mercato definiti in base ai tassi di riferimento stabiliti ai sensi della Comunicazione della Commissione europea 2008/C 14/02. L’anticipazione così concessa non comporta elementi di aiuto di Stato.
2. Gli interessi da corrispondere sull’anticipazione sono compensati agli agricoltori mediante una sovvenzione diretta che costituisce aiuto di Stato notificato ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera b), del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, sulla base della sezione 3.1 della comunicazione della Commissione europea «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19».
Articolo 2
Modalità di attivazione
1. Ai sensi dell’articolo 10-ter, comma 3 del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2019, n. 44, gli organismi pagatori fanno fronte all’erogazione dell’anticipazione attraverso movimenti sulla liquidità messa a disposizione dal Ministero dell’economia e delle finanze.
2. L’organismo pagatore concede, contestualmente all’erogazione dell‘anticipazione, entro il 31 luglio 2020, una sovvenzione, di importo uguale al valore degli interessi applicati alla somma anticipata definita ai sensi dell’articolo 4, comma 2, per il periodo decorrente dalla data di erogazione dell’anticipo alla data del 30 giugno dell’anno successivo attualizzati con il metodo indicato nella Comunicazione della Commissione europea 2008/C 14/02.
3. Il valore della sovvenzione di cui al comma 2, non eccede il massimale previsto per ciascuna impresa operante nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli al punto 23 della citata Comunicazione della Commissione europea “Quadro temporaneo per le misure di aiuti di Stato a sostegno dell’economica nell’attuale emergenza del COVID-19”.
4. Gli Organismi pagatori che attivano l’aiuto sono tenuti alle verifiche ed agli adempimenti di cui all’articolo 52 della Legge 24 dicembre 2012, n. 234.
Articolo 3
Modalità di compensazione dell’anticipazione
1. La compensazione dell’anticipazione effettuata è operata a partire dal 16 ottobre 2020, mediante trattenuta del relativo importo in sede di erogazione degli aiuti PAC corrisposti ai beneficiari, prioritariamente a valere sulla domanda unica 2020.
Articolo 4
Soggetti beneficiari e base di calcolo
1. L’anticipazione e la sovvenzione, di cui all’articolo 1 del presente decreto, sono concesse agli agricoltori attivi ai sensi dell’articolo 9 del regolamento (UE) n. 1307/2013 e che hanno presentato o si impegnano a presentare una domanda unica nel 2020 per il regime di base di cui al Titolo III del regolamento (UE) n. 1307/2013.
2. L’importo dell’anticipazione, fatto salvo quanto disposto al comma 3, è stabilito in misura pari al 70 per cento del valore del portafoglio titoli dell’agricoltore, come risultante dal registro nazionale titoli 2019.
3. Sono esclusi dalla base di calcolo dell’anticipazione:
a) i titoli oggetto di cessione temporanea fino all’anno 2019;
b) i titoli in corso di cessione o già ceduti alla data ultima di presentazione della domanda di anticipazione;
c) i titoli oggetto di pignoramento.
4. L’anticipazione non è concessa qualora l’importo, calcolato sulla base di quanto previsto dal comma 2 e fatto salvo quanto disposto al comma 3 del presente articolo, risulti inferiore a 300 euro.
5. La concessione dell’anticipazione rende inefficaci le domande di trasferimento dei titoli successive alla data ultima di presentazione della domanda di anticipazione e sino alla sua compensazione.
Articolo 5
Casi di esclusione
1. Sono esclusi dall’anticipazione:
a) i soggetti aventi una situazione debitoria con importi esigibili nel Registro nazionale debiti o nel Registro debitori dell’organismo pagatore e non esigibili ma comunque conosciuti dall’organismo pagatore;
b) i soggetti con provvedimenti di sospensione dei pagamenti adottati dall’organismo pagatore;
c) le aziende in difficoltà prima del 31 dicembre 2019 ai sensi del punto 23 del “Quadro temporaneo per le misure di aiuti di Stato a sostegno dell’economica nell’attuale emergenza del COVID-19”.
Articolo 6
Presentazione delle domande
1. Le domande di anticipazione di cui al presente decreto e quelle ai sensi del decreto 8 aprile 2020 devono essere presentate entro il 15 giugno 2020 con le modalità stabilite dall’organismo pagatore competente.
2. Il presente decreto è stato notificato alla Commissione europea, ai sensi dell’art. 108, paragrafo 3 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione europea, che ha adottato la decisione, di autorizzazione dell’aiuto di Stato cui all’articolo 1 del presente decreto.
Articolo 7
Cumulo
1. Gli aiuti concessi in applicazione degli articoli 1 e 2 del presente decreto possono essere cumulati con aiuti di Stato concessi ai sensi di altri regimi autorizzati in virtù della Comunicazione della Commissione «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19», nel rispetto di quanto disposto dal punto 20 della Comunicazione medesima in materia di cumulo degli aiuti.
2. L’anticipazione di cui all’articolo 1, comma 1, del presente decreto è attivata dagli organismi pagatori contemporaneamente all’anticipazione di cui ai decreti 3 giugno 2019 e 8 aprile 2020 ed è rimessa al beneficiario la scelta, alternativa, dell’anticipazione cui accedere.
Allegato
MODELLO ELENCHI ONERI INFORMATIVI AI SENSI DEL D.P.C.M. 14.11.2012, n. 252
Disposizioni urgenti in materia di sostegno alle imprese agricole in attuazione dell’articolo 78 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.
L’articolo 78, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, concernente “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”, ha introdotto il comma 4-bis all’articolo 10-ter del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2019, n. 44, stabilendo uno specifico aiuto di Stato a sostegno delle imprese nell’attuale periodo emergenziale.
In attuazione delle predette disposizioni di legge, il presente decreto stabilisce che gli organismi pagatori erogano una somma pari al 70% del valore dei titoli in portafoglio del richiedente, che sarà possibile compensare, senza interessi a carico degli agricoltori, in sede dei pagamenti degli aiuti PAC. In tale caso l’aiuto è costituito dall’interesse calcolato sull’importo erogato, per il periodo dalla data di erogazione alla data 30 giugno 2021, sulla base del tasso di interesse attualizzato definito ai sensi della Comunicazione della Commissione europea 2008/C 14/02.
Tale aiuto è attivato contemporaneamente all’aiuto in regime de minimis di cui al decreto ministeriale 3 giugno 2019, prorogato con il decreto ministeriale dell’8 aprile 2020, ed è rimessa al beneficiario la scelta, alternativa, dell’aiuto al quale accedere.
ONERI ELIMINATI
Denominazione dell’onere: il presente provvedimento non elimina oneri
ONERI INTRODOTTI
Denominazione dell’onere:
1. Riferimento normativo interno (articolo e comma): art. 6, comma 1
– Comunicazione
– Domanda
– Documentazione
– Altro
Cosa cambia per il cittadino e/o l’impresa:
Per l’anno 2020 la possibilità di ottenere, in alternativa all’anticipazione in regime de minimis di cui al D.M. 3 giugno 2019, un aiuto di Stato calcolato con la modalità di cui al comma 4-bis dell’articolo 10-ter del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2019, n. 44.
Possono essere interessanti anche le seguenti pubblicazioni:
- PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - Decreto 02 marzo 2021 - Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare…
- MINISTERO TURISMO - Decreto ministeriale 24 giugno 2021, n. 1004 - Disposizioni applicative concernenti le modalità di ripartizione ed assegnazione delle risorse destinate a fiere e congressi, in seguito all'emergenza epidemiologica da COVID-19…
- INPS - Circolare 28 maggio 2020, n. 64 - Emergenza epidemiologica da COVID-19: disposizioni concernenti la sospensione dei termini introdotta dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, che ha convertito in legge, con modificazioni, il decreto-legge 17 marzo…
- PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - Decreto 03 dicembre 2020 - Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante: «Misure urgenti per fronteggiare…
- INPS - Messaggio 25 maggio 2020, n. 2162 - Emergenza epidemiologica da COVID-19: disposizioni concernenti la sospensione dei termini introdotta dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, che ha convertito in legge, con modificazioni, il decreto-legge 17 marzo…
- Disposizioni in materia di gioco pubblico - Dpcm 24 ottobre 2020 "ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35 (ndr legge 22 maggio 2020, n. 35), recante…
RICERCA NEL SITO
NEWSLETTER
ARTICOLI RECENTI
- E’ onere del notificante la verifica della c
E’ onere del notificante la verifica della correttezza dell’indirizzo del destin…
- E’ escluso l’applicazione dell’a
La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con l’ordinanza n. 9759 deposi…
- Alla parte autodifesasi in quanto avvocato vanno l
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con la sentenza n. 7356 depositata il 19…
- Processo Tributario: il principio di equità sostit
Il processo tributario, costantemente affermato dal Supremo consesso, non è anno…
- Processo Tributario: la prova testimoniale
L’art. 7 comma 4 del d.lgs. n. 546 del 1992 (codice di procedura tributar…