MINISTERO POLITICHE AGRICOLE – Decreto ministeriale 07 dicembre 2016
Disciplina della piccola pesca e della piccola pesca artigianale
Art. 1
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto si intende per:
1.1 «piccola pesca artigianale»: la pesca praticata da unità di lunghezza fuori tutto inferiore ai 12 metri, abilitate all’esercizio della pesca costiera locale (entro le 12 miglia dalla costa) con uno o più dei sistemi e/o attrezzi da pesca di seguito indicati:
i) Rete da posta calate (ancorate) GNS;
ii) Rete da posta circuitanti GNC;
iii) Reti a tremaglio GTR;
iv) Incastellate – Combinate GTN;
v) Nasse e Cestelli FPO;
vi) Cogolli e Bertovelli FYK;
vii) Lenze a mano e a canna (manovrate a mano) LHP;
ix) Lenze a mano e a canna (meccanizzate) LHM;
x) Lenze trainate LTL;
xi) Arpione HAR;
1.2. «piccola pesca»:
a) la «piccola pesca artigianale»;
b) la pesca praticata da unità di lunghezza fuori tutto inferiore ai 12 metri, abilitate all’esercizio della pesca costiera locale (entro le 12 miglia dalla costa) con uno o più dei sistemi e/o attrezzi da pesca di seguito indicati:
i) Piccola Rete derivante GND;
ii) Palangaro fisso LLS.
Art. 2
Consorzi di gestione tra imprese della piccola pesca artigianale
1. Le imprese della «piccola pesca artigianale», operanti nell’ambito dello stesso Compartimento marittimo, possono costituire un Consorzio di gestione (di seguito Consorzio).
2. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali affida al Consorzio la gestione, su base compartimentale, delle attività di «piccola pesca artigianale» esercitata entro le 6 miglia dalla costa e con le modalità previste dai successivi articoli.
3. Il Consorzio può essere costituito su richiesta delle imprese di pesca interessate che:
i) comprendano un numero di soci rappresentativo di almeno il 75% delle imprese che esercitano la «piccola pesca artigianale» nel Compartimento marittimo nel cui ambito territoriale si intende costituire il Consorzio, esclusivamente con gli attrezzi individuati al precedente art. 1.1 e che, ove annoverati nella licenza di pesca, rinuncino espressamente all’utilizzo di attrezzi ulteriori rispetto a quelli previsti dal predetto art. 1.1;
ii) nel proprio statuto prevedano:
a) in modo esplicito, quale obiettivo primario, la gestione e la tutela delle risorse che incidono nella fascia costiera delle 6 miglia dalla costa;
b) i criteri per il finanziamento del Consorzio stesso e delle relative attività;
c) lo sviluppo di strutture di supporto a terra dell’attività di produzione (mercati ittici, centri di raccolta e stoccaggio del prodotto, mezzi di trasporto ecc.);
d) la promozione di iniziative di valorizzazione della qualità del pescato dei consorziati;
e) la promozione della formazione e della qualificazione professionale del personale addetto alla «piccola pesca artigianale»;
f) la massima collaborazione con il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali e gli istituti di ricerca per studi e ricerche sull’ambiente marino.
4. I Consorzi operano nell’ambito dei confini territoriali di riferimento.
5. Ciascun Consorzio deve determinare i criteri per l’autofinanziamento del consorzio stesso e delle relative attività.
6. I Consorzi già costituiti sulla base delle previsioni di cui al decreto ministeriale del 14 settembre 1999, «Disciplina della piccola pesca», come modificato dal decreto ministeriale del 30 maggio 2001, dovranno ricostituirsi qualora nel proprio statuto non abbiano i requisiti previsti dal presente articolo.
7. Gli statuti dei consorzi, sia di nuova costituzione sia preesistenti, devono in ogni caso essere trasmessi, per la loro approvazione, al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali – Direzione generale della pesca marittima e dell’acquacoltura.
8. La procedura di approvazione, di cui al precedente comma 7, deve essere applicata anche in caso di modifica dello statuto.
Art. 3
Funzioni e compiti dei Consorzi di gestione tra imprese della piccola pesca artigianale
1. Al fine di disporre di dati aggiornati sulla consistenza delle risorse alieutiche che insistono nella fascia costiera entro le 6 miglia dalla costa nell’ambito del Compartimento marittimo di riferimento, il Consorzio è tenuto ad affidare l’incarico del monitoraggio ad un Istituto scientifico riconosciuto dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali.
2. Entro il 31 dicembre di ciascun anno, il Consorzio è tenuto a trasmettere alla Direzione generale della pesca marittima e dell’acquacoltura, per il tramite della Capitaneria di porto di competenza, il programma delle attività di gestione e tutela che intende svolgere per l’anno successivo. Entro il 1° marzo di ciascun anno, il Consorzio predispone una dettagliata relazione sull’attività di gestione svolta nell’anno precedente, anche al fine di consentire un corretto monitoraggio delle misure e delle attività realizzate dal Consorzio stesso.
3. Il Consorzio, nei limiti della disciplina vigente in materia di pesca, può proporre alla Direzione generale della pesca marittima e dell’acquacoltura del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali misure tecniche da applicare all’interno delle 6 miglia dalla costa nell’ambito del Compartimento marittimo di riferimento quali:
a) i periodi per le catture;
b) i limiti spaziali e temporali per l’utilizzo degli attrezzi consentiti;
c) la regolarizzazione degli accessi alle zone di pesca;
d) la previsione di ulteriori punti di sbarco rispetto a quelli esistenti;
e) costituzione di aree riservate al ripopolamento;
f) la possibilità di stabilire, per le specie ittiche di interesse, taglie minime maggiori di quelle previste dalla normativa vigente;
g) l’adozione di misure per la riduzione delle catture accessorie e degli scarti;
h) il monitoraggio delle risorse prima e dopo l’adozione delle misure;
i) l’informazione e la sensibilizzazione degli operatori della filiera.
4. Il Consorzio può, altresì, proporre ulteriori misure idonee ad assicurare la gestione razionale delle risorse, tra le quali i limiti di catture per determinate specie, nonché eventuali sanzioni per i soci che abbiano violato le norme in materia.
5. Il Consorzio propone al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali – Direzione generale della pesca marittima e dell’acquacoltura le misure di gestione corredate del parere scientifico dell’Istituto scientifico designato. Il Ministero, in caso di valutazione positiva delle suddette misure, procede, entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta, alla loro approvazione con proprio provvedimento ovvero conferendone delega alla competente Capitaneria di porto.
6. Le misure tecniche di cui alle lettere da a) a i) del precedente comma 3, nonché le eventuali ulteriori misure idonee ad assicurare la gestione razionale delle risorse di cui al precedente punto 4, adottate secondo le procedure indicate al comma 5, sono obbligatorie per tutte le imprese che esercitano la pesca all’interno delle 6 miglia dalla costa nelle acque del Compartimento marittimo di riferimento.
7. Il coordinamento del controllo sul corretto operato dei consorzi è affidato al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali – Direzione generale della pesca marittima e dell’acquacoltura.
Art. 4
Incentivi
1. Il Consorzio ed i suoi soci, per il raggiungimento degli scopi sociali, possono beneficiare di incentivi previsti dalle leggi nazionali e dai regolamenti europei nei limiti e con le modalità ivi previste.
2. In ogni caso, gli incentivi di cui al comma 1 non potranno essere corrisposti ai soci a doppio titolo di partecipanti al consorzio e a quello di singoli soci.
Art. 5
Revoca
1. Con decreto del Direttore generale della pesca marittima e dell’acquacoltura, può essere revocato l’affidamento di cui al precedente art. 2, nei confronti del consorzio che, richiamato all’osservanza degli obblighi derivanti da disposizioni legislative, regolamentari e statutarie, persista nel violarli o quando l’insufficienza dell’azione del consorzio o altre circostanze determinino il suo irregolare funzionamento, con pregiudizio per l’assolvimento degli scopi del consorzio stesso.
Art. 6
Abrogazioni
1. A far data dall’entrata in vigore del presente decreto, sono abrogati il decreto ministeriale 14 settembre 1999, «Disciplina della piccola pesca», il decreto ministeriale 30 maggio 2001, «Modificazioni al decreto ministeriale 14 settembre 1999 recante disciplina della piccola pesca», nonché l’art. 19 del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 26 luglio 1995, «Disciplina del rilascio delle licenze di pesca».
2. Le norme abrogate dal precedente comma 1 sono sostituite dalle disposizioni del presente decreto.
3. E’ altresì abrogata ogni altra disposizione in contrasto o non conforme alle previsioni contenute nel presente decreto.
Il presente decreto, inviato all’Organo di controllo, è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed è divulgato attraverso il sito internet www.politicheagricole.gov.it.
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Possono essere interessanti anche le seguenti pubblicazioni:
- Fermo Pesca 2023 - Indennità onnicomprensiva per ciascun lavoratore dipendente da imprese adibite alla pesca marittima, compresi i soci lavoratori delle cooperative della piccola pesca, di cui alla Legge 13 marzo 1958, n. 250, in caso di sospensione…
- Assicurazione a premio ordinario dal 1.1.2023 di facchini, barrocciai, vetturini, ippotrasportatori, pescatori della piccola pesca soci di cooperative e degli addetti ai frantoi - Nuove misure dal 1.1.2023 del premio speciale per l’assicurazione dei…
- MINISTERO POLITICHE AGRICOLE - Decreto ministeriale 25 luglio 2019 - Modifiche al decreto 30 aprile 2019 riguardante l'arresto temporaneo dell'attività di pesca delle unità autorizzate all'esercizio dell'attività di pesca con il sistema a strascico anno 2019
- MINISTERO POLITICHE AGRICOLE - Decreto ministeriale 30 aprile 2019 - Arresto temporaneo dell'attività di pesca delle unità autorizzate all'esercizio dell'attività di pesca con il sistema a strascico - Anno 2019
- MINISTERO LAVORO - Decreto ministeriale 26 novembre 2018, n. 19 - Corresponsione di un’indennità giornaliera omnicomprensiva spettante ai lavoratori dipendenti da imprese adibite alla pesca marittima, compresi i soci lavoratori delle cooperative della…
- MINISTERO POLITICHE AGRICOLE - Decreto 03 giugno 2022, n. 248725 - Decreto di attuazione del Decreto ministeriale n. 149546 del 31 marzo 2022, ai sensi dell’articolo 1, comma 128 della Legge 30 dicembre 2020 n. 178, recante Bilancio di previsione dello…
RICERCA NEL SITO
NEWSLETTER
ARTICOLI RECENTI
- Sanzioni amministrative tributarie in materia di I
La sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado delle Marche, s…
- Ricade sul correntista l’onere della prova d
La Corte di Cassazione, sezione I, con l’ordinanza n. 5369 depositata il 2…
- Riduzione dei termini di accertamento per le impre
La risposta n. 69 del 12 marzo 2024 dell’Agenzia delle Entrate sulla riduz…
- Il reddito di locazione va dichiarato dal propriet
La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con la sentenza n. 5000 depositata…
- E’ onere del cliente provare che il compenso
La Corte di Cassazione, sezione II, con l’ordinanza n. 3792 depositata il…