MINISTERO POLITICHE AGRICOLE – Decreto ministeriale 07 giugno 2018

Proroga dei termini di presentazione della domanda unica per l’anno 2018

Art. 1

Termini per la presentazione della domanda unica e di alcune misure di sviluppo rurale

Per l’anno 2018, il termine ultimo per la presentazione della domanda unica è fissato al 15 giugno 2018.

Per l’anno 2018, le modifiche alla domanda unica, apportate ai sensi dell’art. 15 del regolamento (UE) n. 809/2014, sono comunicate per iscritto all’organismo pagatore competente entro il 15 giugno 2018.

Per l’anno 2018, le Autorità di gestione dei programmi di sviluppo rurale possono posticipare, fino al 15 giugno 2018, il termine per la presentazione delle domande relative ai pagamenti per la superficie corrispondente e per le misure connesse agli animali nell’ambito del sostegno allo sviluppo rurale di cui all’art. 67, paragrafo 2 del regolamento n. 1306/2013.

Allegato 1

MODELLO ELENCHI ONERI INFORMATIVI AI SENSI DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 14 NOVEMBRE 2012, N. 252

Proroga dei termini di presentazione della domanda unica per l’anno 2018

Oneri eliminati:

– denominazione dell’onere: il presente provvedimento non elimina oneri.

Oneri introdotti:

– denominazione dell’onere: il presente provvedimento non introduce oneri.

Cosa cambia per il cittadino e/o l’impresa:

– sono differiti al 15 giugno 2018 i termini per la presentazione della domanda unica tesa a richiedere i diritti all’aiuto o l’aumento del valore dei diritti all’aiuto, per attivare i diritti all’aiuto, richiedere altri pagamenti diretti, comunicare le modifiche alla domanda unica dando altresì facoltà alle Autorità di gestione dei programmi di sviluppo rurale di posticipare il termine per la presentazione delle domande a superficie e connesse agli animali dello sviluppo rurale e per le indennità compensative al 15 giugno 2018.