MINISTERO POLITICHE AGRICOLE – Decreto ministeriale 07 maggio 2018

Disposizione applicativa dei decreti relativi all’indicazione del paese d’origine nell’etichetta degli alimenti

Art. 1

Disposizione applicativa

1. All’art. 7, comma 3, del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e del Ministro dello sviluppo economico del 9 dicembre 2016, recante «Indicazione dell’origine in etichetta della materia prima per il latte e i prodotti lattieri caseari», sono aggiunte, dopo la parola «medesimi» le seguenti parole: «ovvero, se diversa, dalla loro data di applicazione».

2. All’art. 7, comma 2, del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e del Ministro dello sviluppo economico del 26 luglio 2017, recante «Indicazione dell’origine in etichetta del riso», sono aggiunte, dopo la parola «medesimi» le seguenti parole: «ovvero, se diversa, dalla loro data di applicazione».

3. All’art. 7, comma 2, del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e del Ministro dello sviluppo economico del 26 luglio 2017, recante «Indicazione dell’origine, in etichetta, del grano duro per paste di semola di grano duro», sono aggiunte, dopo la parola «medesimi» le seguenti parole: «ovvero, se diversa, dalla loro data di applicazione».

4. All’art. 7, comma 3, del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e del Ministro dello sviluppo economico del 16 novembre 2017, recante «Indicazione dell’origine in etichetta del pomodoro», sono aggiunte, dopo la parola «medesimi» le seguenti parole: «ovvero, se diversa, dalla loro data di applicazione».

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.