MINISTERO POLITICHE AGRICOLE – Decreto ministeriale 10 agosto 2020
Disposizioni relative alle modalità di concessione dei contributi destinati al settore agrumicolo
Art. 1
Ambito di applicazione e risorse disponibili
- Il presente decreto definisce i criteri e le modalità di attuazione dell’art. 4 del decreto interministeriale 25 luglio 2019, per quanto attiene al sostegno al reimpianto di agrumeti.
- Le risorse destinate a contribuire alle finalità di cui al comma 1 ammontano a 8 milioni di euro, a valere sulle disponibilità del capitolo 7051/pg 01 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, provenienti dai seguenti esercizi di bilancio:
- a) 1,70 milioni di euro, dall’esercizio di provenienza 2018;
- b) 4,00 milioni di euro, dall’esercizio di provenienza 2019;
- c) 2,30 milioni di euro, dall’esercizio di provenienza 2020.
Art. 2
Beneficiari
- Possono beneficiare del sostegno i produttori agrumicoli associati alla data del 30 settembre 2019 ad organizzazioni di produttori ortofrutticole riconosciute, che alla data di presentazione della domanda di sostegno di cui all’art. 3 siano in possesso di fascicolo aziendale nel SIAN.
- Per l’assegnazione del contributo, rappresenta titolo di priorità l’adesione ad una organizzazione di produttori ortofrutticoli riconosciuta esclusivamente per uno o più prodotti ricompresi nel codice della nomenclatura comune doganale NC 0805.
Art. 3
Domanda di sostegno
- Le domande di sostegno, in modalità telematica, devono riguardare le attività specificate al comma 2 dell’art. 4 del decreto 25 luglio 2019 e sono presentate all’AGEA entro sessanta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del presente decreto, secondo modalità stabilite dall’AGEA stessa. Le domande devono riguardare una superficie minima oggetto di sostegno di almeno due ettari, codificata come agrumeto nel piano di coltivazione del fascicolo aziendale del richiedente.
- Le domande devono contenere almeno i seguenti elementi: dati anagrafici e CUA del richiedente, riferimenti del fascicolo aziendale aggiornato dal quale risulti il possesso e la destinazione specifica della superficie oggetto di intervento e riferimenti catastali e grafici relativi all’agrumeto. Alle domande viene allegata la seguente documentazione:
- a) documentazione rilasciata dal servizio fitosanitario competente per territorio, attestante che l’unità produttiva interessata, in ordinario stato colturale, ha subito un danno causato da virus della tristeza o del mal secco, in misura non inferiore al 30% delle piante;
- b) prospetto con le specie del genere citrus e le varietà che si intende reimpiantare, il sesto di impianto e i portainnesti che si intendono utilizzare, scelti tra quelli che inducono tolleranza nei confronti dei sintomi causati da infezioni di Citrus Tristeza Virus, elencati nell’allegato 1 al decreto 25 luglio 2019, o altri autorizzati dal competente servizio fitosanitario aventi le medesime caratteristiche;
- c) copia della documentazione attestante l’adesione ad una organizzazione di produttori ortofrutticoli riconosciuta ed estratto della delibera regionale dalla quale risulti l’elenco dei prodotti oggetto del riconoscimento dell’organizzazione di produttori;
- d) dichiarazione che sulla stessa superficie non sono stati chiesti, né saranno chiesti, altri aiuti pubblici per la medesima finalità;
- e) impegno a mantenere l’investimento per un periodo di almeno cinque anni a decorrere dalla data di erogazione del saldo del contributo;
- f) eventuale consenso sottoscritto dal proprietario della superficie agrumetata qualora il richiedente sia conduttore non proprietario;
- g) eventuale dichiarazione di volersi avvalere dell’anticipazione di cui al comma 6 dell’art. 4.
Art. 4
Contributo ammissibile e anticipazione
- AGEA effettua l’istruttoria delle domande e predispone l’elenco delle domande ammesse secondo la data e il protocollo di acquisizione al sistema e calcola per ciascuna richiesta giudicata ammissibile il relativo contributo riconoscibile di cui al comma 2.
- Il contributo per ciascuna domanda ritenuta ammissibile è calcolato nella misura massima dell’80% del massimale di spesa come risultante dal documento allegato alla circolare ministeriale n. 5440 del 14 ottobre 2019 e successive modifiche ed integrazioni; tale massimale è determinato dalle voci di spesa di cui all’allegato al presente decreto e computato in complessivi euro 14.085,00 per ettaro.
- I contributi di cui al comma 2 vengono assegnati, sino alla concorrenza dello stanziamento complessivo di cui all’art. 1, comma 2, tenendo conto della priorità per i richiedenti soci di organizzazioni di produttori ortofrutticoli riconosciute esclusivamente per uno o più prodotti ricompresi nel codice della nomenclatura comune doganale NC 0805.
- AGEA conclude l’istruttoria delle domande entro trenta giorni dalla data di scadenza fissata per la presentazione delle stesse e pubblica la lista degli ammessi dandone contemporanea comunicazione agli stessi, ai quali è concesso il termine di dieci giorni per accettare, ovvero rinunciare al sostegno.
- L’importo complessivo derivante da eventuali rinunce viene assegnato ai richiedenti con il medesimo criterio di cui al comma 3.
- Al fine di garantire la rapida esecuzione delle operazioni, il beneficiario può richiedere un pagamento in anticipo, pari all’80% del contributo concesso, previa presentazione di garanzia fidejussoria, pari al 110% del valore dell’anticipazione richiesta.
Art. 5
Erogazione del contributo e saldo
- Entro nove mesi dal ricevimento della comunicazione di cui all’art. 4, comma 4, i produttori beneficiari devono completare le operazioni di espianto e reimpianto e presentare ad AGEA la richiesta di contributo corredata dalla relativa rendicontazione delle spese effettivamente sostenute per le operazioni riportate in allegato al presente decreto.
- Il contributo, pari al massimo all’80% delle spese rendicontate e ammesse di cui al comma 1, viene erogato entro sessanta giorni dalla presentazione dalla relativa richiesta e previo espletamento con esito positivo dei controlli, che prevedono anche un sopralluogo nelle superfici oggetto di reimpianto o controlli equivalenti, secondo quanto stabilito dalla circolare attuativa AGEA.
- Il materiale vegetale utilizzato per il reimpianto deve essere almeno di categoria CAC (Conformitas Agraria Communitatis), in conformità al decreto legislativo 25 giugno 2010, n. 124 e al decreto del direttore generale dello sviluppo rurale del Ministero per le politiche agricole alimentari e forestali 6 dicembre 2016, nonché qualificato come tale nella documentazione prevista dalla vigente normativa. Nel caso di utilizzo di piante certificate, la cartellinatura attestante la certificazione dovrà essere conforme al suddetto decreto 6 dicembre 2016.
- Ove, in fase di controllo, risulti una differenza in negativo tra la superficie realizzata e quella oggetto della domanda approvata, il contributo viene ridotto proporzionalmente. Se tale differenza supera il 50% non è concesso alcun sostegno per l’intera operazione.
- L’importo del contributo erogato non può superare in ogni caso il limite stabilito al comma 2 dell’art. 4 ed è concesso nell’ambito e con le regole stabilite per il regime di aiuti de minimis di cui al regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, così come modificato dal regolamento (UE) n. 316/2019.
Art. 6
Disposizioni finali
- AGEA stabilisce con propria circolare le modalità attuative del presente decreto e trasmette al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali la situazione conclusiva relativa all’istruttoria delle richieste di contributo, con indicazione analitica del numero di pratiche istruite, distinte in ammissibili e non ammissibili ai contributi, dei contributi richiesti e concessi e, con periodicità bimestrale, i contributi erogati ed eventuali ulteriori indicazioni.
- AGEA assicura gli adempimenti previsti dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115, recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell’art. 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234.
- Il Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale – Direzione generale delle politiche internazionali e dell’Unione europea, è autorizzato alla gestione delle risorse di cui all’art. 1, comma 2.
Allegato
OPERAZIONI E IMPORTI MASSIMI AMMISSIBILI DI CUI ALLA CIRCOLAREMINISTERIALE N. 5440 DEL 14 OTTOBRE 2019 (EURO PER ETTARO)
| Tipologia di operazione | Importo massimo ammissibile |
|---|---|
| Spese di espianto | 4.225,00 |
| Spese di impianto | 2.600,00 |
| Messa in opera degli astoni (*) | 3.060,00 |
| Materiale vivaistico (*) | 4.200,00 |
| —(*) Importi definiti su un numero medio di 600 piante ogni 10.000 mq di superficie. | |