MINISTERO POLITICHE AGRICOLE – Decreto ministeriale 13 giugno 2017

Modifica del decreto 18 novembre 2014, recante: «Disposizioni nazionali di applicazione del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013»

Art. 1

Modifica del decreto ministeriale 18 novembre 2014

All’art. 3 del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 18 novembre 2014 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera b), sono soppresse le parole «, ad eccezione di quelle che operano nelle zone di montagna e svantaggiate»;

b) dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

«1-bis. Il comma 1 non si applica ai soggetti che operano prevalentemente in zone montane e svantaggiate e che forniscono prove verificabili di avere un livello minimo di occupati iscritti alla sezione agricoltura dell’INPS per almeno 816 giornate annue complessive.».

Art. 2

Abrogazioni

L’art. 1, comma 1 del decreto ministeriale 12 maggio 2015 è abrogato.

Allegato

MODELLO ELENCHI ONERI INFORMATIVI AI SENSI DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 NOVEMBRE 2012, N. 252

Modifica del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 18 novembre 2014

Oneri eliminati

Denominazione dell’onere: il presente provvedimento non elimina oneri.

Oneri introdotti

Denominazione dell’onere: documentazione.

Le aziende che operano in montagna, al fine di poter essere escluse dalla lista negativa di agricoltori in attività di cui all’art. 9, paragrafo 2 del regolamento (UE) n. 1307/2013, dovranno fornire apposita documentazione che dimostri che l’azienda stessa occupi in agricoltura almeno 816 giornate lavorative complessive annue.