MINISTERO POLITICHE AGRICOLE – Decreto ministeriale 17 ottobre 2013

Modifiche al decreto 24 marzo 2005 concernente la gestione della riserva nazionale del regime di pagamento unico della PAC

Art. 1

1. L’allegato B del decreto ministeriale 24 marzo 2005 è sostituito dal seguente:

«Allegato B

 

1. Ai fini della definizione delle medie regionali di cui all’art. 2 del presente decreto si utilizza la componente di plafond nazionale, prevista all’allegato VIII del regolamento (CE) n. 73/2009, immediatamente associabile all’utilizzo delle superfici nel periodo di riferimento, come riportato nella tabella seguente:

 

Tabella 1: plafond nazionale per il calcolo delle medie regionali

 

Componenti del plafond nazionale di cui all’allegato VIII del regolamento (CE) n. 73/2009

Importi

[milioni EURO]

Pagamenti per cereali, oleaginose e proteiche

1.317,25

Aiuto supplementare grano duro

454,15

Leguminose da granella

7,24

Premio vacca nutrice

89,52

Premio addizionale vacca nutrice

6,34

Premio speciale bovini maschi

80,80

Premio per l’estensivizzazione dei bovini

13,13

Premio per il riso

234,73

Foraggi essiccati

42,20

Sementi certificate

13,32

Colture proteiche

5,01

Olio d’oliva

683,41

Tabacco

167,35

Zucchero

135,99

Agrumi

122,00

Pomodori

183,97

Grano duro

42,46

Estirpazione vigneti

10,34

Pere destinate alla trasformazione

7,57

Pesche destinate alla trasformazione

1,00

Prugne destinate alla trasformazione

1,13

Frutta a guscio

15,71

Plafond nazionale ai fini del calcolo delle medie regionali

3.634,62

 

2. Il plafond nazionale disponibile, ricavato come al punto 1 e decurtato delle percentuali di riduzione previste ai sensi dell’art. 2 del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 29 luglio 2009, viene suddiviso tra le diverse zone elencate nell’allegato A, in proporzione alla percentuale di generazione degli importi di riferimento (per stesse componenti di plafond) dei titoli storici nella stessa zona.

3. Ai fini della determinazione delle medie regionali si utilizza il totale delle superfici eleggibili dichiarate nel periodo di riferimento nelle diverse zone.

4. Per ciascuna particella dichiarata nel periodo di riferimento varrà il valore più recente seguendo l’ordine di recupero dell’informazione.

5. Il valore medio regionale è individuato dal rapporto tra importo di riferimento disponibile per la regione di cui al punto 2 e superficie eleggibile regionale di cui al punto 3».

Allegato

 

(Testo dell’Allegato)

 

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Provvedimento pubblicato nella G.U. 4 dicembre 2013, n. 284.