MINISTERO POLITICHE AGRICOLE – Decreto ministeriale 20 luglio 2017
Modalità attuative relative alle attività di controllo e sanzioni in materia di pesca marittima
Capo I
Sospensione dell’esercizio commerciale, ai sensi dell’art. 11, commi 5 e 13, del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4
Art. 1
Finalità e ambito di applicazione
1. Il presente capo definisce modalità, termini e procedure per l’applicazione della sanzione della sospensione dell’esercizio commerciale, ai sensi dell’art. 11, commi 5 e 13, del decreto legislativo n. 4/2012.
Art. 2
Procedimento di applicazione della sanzione
1. Fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente e salvo che il fatto costituisca reato, chiunque viola le disposizioni di cui all’art. 10, commi 2, lettere a) e b), 3, 4 e 6 del decreto legislativo n. 4/2012, nonché i titolari di esercizi commerciali che acquistano pescato in violazione delle disposizioni di cui all’art. 11, commi 10 e 11, del decreto legislativo n. 4/2012 sono soggetti alla sanzione della sospensione dell’esercizio commerciale da cinque a dieci giorni lavorativi.
2. All’accertamento delle violazioni di cui al comma 1 del presente articolo, gli organi di controllo di cui all’art. 22 del decreto legislativo n. 4/2012 redigono i relativi verbali di accertamento e contestazione, indicando la prescritta sanzione pecuniaria e, ricorrendone i presupposti, la sanzione della sospensione dell’esercizio commerciale, secondo quanto previsto all’art. 11, commi 5 o 13, del decreto legislativo n. 4/2012. I predetti organi trasmettono copia dei relativi atti al capo del compartimento marittimo competente in base al luogo della commessa violazione, secondo le modalità e termini stabiliti dall’art. 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689.
3. Il trasgressore è ammesso al pagamento della sanzione principale pecuniaria in misura ridotta, entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione, ai sensi dell’art. 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689. Entro lo stesso termine, il trasgressore avvia la sospensione delle attività commerciali, previa comunicazione preventiva del periodo di sospensione al capo del compartimento competente.
4. L’interessato, entro il termine di trenta giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione, può far pervenire al suddetto capo del compartimento scritti difensivi e documenti, nonché chiedere di essere sentito dal medesimo, ai sensi dell’art. 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689.
5. Il capo del compartimento competente, sentito l’interessato, ove questi ne abbia fatto richiesta, ed esaminati gli eventuali documenti e scritti difensivi inviati ovvero comunque decorsi i termini di cui ai commi 3 e 4 del presente articolo, ritenuto fondato l’accertamento, emette ordinanza ingiunzione motivata disponendo la sanzione pecuniaria unitamente alla sospensione dell’esercizio commerciale, con indicazione del periodo di sospensione. Il capo del compartimento competente emette altrimenti provvedimento motivato di archiviazione degli atti. In entrambi i casi, il provvedimento motivato è notificato all’interessato nei termini di legge e ne è trasmessa copia all’ente accertatore.
6. Il capo del compartimento provvede a dare tempestiva comunicazione dei provvedimenti di sospensione emessi alla Direzione generale della pesca marittima e dell’acquacoltura ed al Centro controllo nazionale pesca del Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto, per le dovute annotazioni sul pertinente registro, e vigila sulla effettiva ottemperanza agli stessi.
7. Per le violazioni accertate fuori dal limite delle acque territoriali la competenza a ricevere il rapporto è del capo del compartimento marittimo dell’ufficio di iscrizione del marittimo interessato.
Art. 3
Impugnazioni
1. l’ordinanza ingiunzione con cui è stata disposta la sospensione può essere impugnata ai sensi degli articoli 22 e seguenti della legge 24 novembre 1981, n. 689.
2. Qualora, a seguito di impugnazione, sia annullata l’ordinanza ingiunzione con cui è stata disposta la sospensione, l’interessato presenta al capo del compartimento marittimo competente copia del provvedimento giudiziale che dispone l’annullamento.
3. Il capo del compartimento, entro 30 giorni dalla comunicazione di cui al comma 2 del presente articolo, dispone l’annullamento del provvedimento con cui è stata disposta la sospensione, dandone comunicazione all’interessato, alla Direzione generale della Pesca Marittima e dell’Acquacoltura ed al Centro controllo nazionale pesca del Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto per le dovute annotazioni sul pertinente registro.
Art. 4
Centro controllo nazionale pesca del Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto
1. Il Centro controllo nazionale pesca del Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto provvede ad aggiornare i dati contenuti nel Registro nazionale delle infrazioni con l’indicazione dei provvedimenti di sospensione emanati ai sensi dell’art. 2, ovvero annullati ai sensi dell’art. 3 del presente decreto.
Capo II
Comunicazione preventiva di sbarco di specie di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento
Art. 5
Finalità e ambito di applicazione
1. Il presente capo definisce modalità, termini e procedure per adempiere agli obblighi di comunicazione preventiva alla competente autorità marittima in caso di cattura, accidentale o accessoria, di specie soggette all’obbligo di sbarco, la cui taglia è inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione, secondo quanto disposto dall’art. 10, comma 5, del decreto legislativo n. 4/2012.
Art. 6
Modalità di adempimento agli obblighi di comunicazione preventiva
1. In caso di cattura, accidentale o accessoria, di specie soggette all’obbligo di sbarco di cui all’art. 5 del presente decreto, il comandante di unità da pesca dovrà effettuare una preventiva comunicazione di cattura alla competente autorità marittima, secondo le seguenti modalità:
a) il comandante di unità da pesca dotata di log book elettronico effettua la prescritta comunicazione di cattura mediante l’impiego del predetto dispositivo elettronico;
b) il comandante di unità da pesca non dotata di log book effettua la prescritta comunicazione di cattura, almeno un’ora prima dell’ingresso in porto, nel rispetto delle procedure individuate con apposita ordinanza dal capo del compartimento marittimo per gli approdi ricadenti nel proprio ambito di giurisdizione.
Capo III
Transito nelle aree marittime soggette a misure di restrizione dell’attività di pesca
Art. 7
Aree marittime soggette a misure di restrizione dell’attività di pesca
1. Il transito, laddove consentito, di unità da pesca in aree marittime soggette, in base alle vigenti normative nazionale o europea, a misure di restrizione dell’attività di pesca deve avvenire – se non diversamente disposto – con rotte dirette ed a velocità costante non inferiore a 7 nodi, fatti salvi i casi di dichiarate e comprovate cause di forza maggiore.
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