MINISTERO POLITICHE AGRICOLE – Decreto ministeriale 20 maggio 2020
Criteri e modalità di ripartizione delle risorse del fondo di cui all’articolo 23-bis del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160 (Fondo grano duro)
Art. 1
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto sono adottate le seguenti definizioni:
a) «contratto di filiera»: contratto tra i soggetti della filiera cerealicola, finalizzato a favorire la collaborazione e l’integrazione tra i produttori e le imprese di trasformazione del grano duro, il miglioramento della qualità del prodotto e la programmazione degli approvvigionamenti, sottoscritto dai produttori di grano duro, singoli o associati, e altri soggetti delle fasi di trasformazione e commercializzazione;
b) «Ministero»: il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;
c) «Registro nazionale aiuti»: il Registro nazionale degli aiuti di Stato di cui all’art. 52, comma 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 234;
d) «soggetto beneficiario»: l’impresa agricola, iscritta al registro delle imprese e all’anagrafe delle aziende agricole, attraverso il Fascicolo aziendale, che coltiva grano duro rispettando le clausole previste negli appositi contratti di filiera;
e) «soggetto gestore»: l’Agenzia per le erogazioni in agricoltura – AGEA.
Art. 2
Ambito di applicazione
1. Il presente decreto definisce i criteri e le modalità di ripartizione delle risorse del Fondo di cui all’art. 23-bis del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, così come rifinanziato dalla legge 11 dicembre 2016, n. 232, nonché delle risorse relative alle annualità precedenti eccedenti le domande già presentate dai soggetti beneficiari, per il perseguimento delle seguenti finalità:
– sostenere l’aggregazione e l’organizzazione economica dei produttori di grano duro e dell’intera filiera produttiva e favorire le ricadute positive sulle produzioni agricole;
– valorizzare i contratti di filiera nel comparto cerealicolo;
– migliorare e valorizzare la qualità del grano duro attraverso l’uso di sementi certificate;
– favorire investimenti per la tracciabilità e la certificazione della qualità del grano duro.
2. Il presente decreto definisce in particolare:
a) i criteri per la concessione dell’aiuto individuale ai soggetti beneficiari e relativa entità dello stesso;
b) la procedura per l’ammissione all’aiuto;
c) i criteri di verifica e le modalità per garantire il rispetto del limite massimo dell’aiuto.
Art. 3
Risorse disponibili
1. Le risorse del Fondo di cui all’art. 23-bis del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, da assegnare nel quadro dell’applicazione del presente decreto, ammontano a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021, e 2022, oltre ai residui di stanziamento relativi all’esercizio finanziario 2019 pari a ulteriori 10 milioni di euro.
Art. 4
Criteri e entità dell’aiuto
1. Alle imprese agricole che abbiano già sottoscritto entro il 31 dicembre dell’anno precedente alla scadenza della domanda di contributo, direttamente o attraverso cooperative, consorzi e organizzazioni di produttori riconosciute di cui sono socie, contratti di filiera di durata almeno triennale, è concesso un aiuto di 100 euro per ogni ettaro, coltivato a grano duro nel periodo autunno/inverno dell’annualità precedente alla domanda di contributo, oggetto del contratto.
2. L’aiuto spettante a ciascun soggetto beneficiario è commisurato alla superficie agricola, espressa in ettari, coltivata a grano duro nel limite di 50 ettari.
3. L’aiuto è concesso al soggetto beneficiario nel limite dell’importo massimo di 20.000 euro nell’arco di tre esercizi finanziari, alle condizioni stabilite dal regolamento (UE) n. 316/2019 della Commissione del 21 febbraio 2019 che modifica il regolamento (UE) n. 1408/2013 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo.
4. Fermo restando il limite massimo di 100 euro ad ettaro, l’importo unitario dell’aiuto è determinato in base al rapporto tra l’ammontare dei fondi stanziati e la superficie totale coltivata a grano duro per la quale è stata presentata domanda di aiuto.
5. L’aiuto è riconosciuto previa verifica, da parte del soggetto gestore, dell’ammissibilità in base ai requisiti soggettivi, oggettivi e formali, di cui al presente decreto.
6. Gli aiuti di cui al comma 1 sono concessi nei limiti di spesa indicati all’art. 3, oltre le risorse relative alle annualità precedenti eccedenti le domande già presentate dai soggetti beneficiari e considerate ammissibili, fino ad esaurimento delle risorse disponibili in ciascuno dei predetti anni e comunque nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente al momento dell’autorizzazione alla fruizione dell’agevolazione.
7. Il soggetto gestore eroga l’aiuto ai soggetti beneficiari in una o più soluzioni sulla base delle risorse disponibili per ciascuna delle annualità.
Art. 5
Procedura di richiesta dell’aiuto
1. Il soggetto beneficiario presenta al soggetto gestore apposita domanda per il riconoscimento dell’aiuto di cui all’art. 2, secondo modalità definite con atto del soggetto gestore da emanarsi entro il termine di trenta giorni dall’entrata in vigore del presente decreto.
2. Alla domanda sono accluse:
a) la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, redatta ai sensi degli articoli 47 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sugli aiuti «de minimis» percepiti negli ultimi tre anni;
b) copia del contratto/contratti di filiera sottoscritti da tutti i soggetti interessati; nel caso in cui il contratto di filiera sia sottoscritto da cooperative, consorzi e organizzazioni di produttori riconosciute, il contratto di filiera stesso deve essere integrato da copia dell’impegno/contratto di coltivazione tra la cooperativa, il consorzio e l’organizzazione di produttori e l’impresa agricola socia;
c) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, redatta ai sensi degli articoli 47 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 riportante gli identificativi catastali delle particelle coltivate a grano duro e la relativa superficie, espressa in ettari.
Art. 6
Istruttoria delle domande
1. Le domande sono istruite dal soggetto gestore. Il soggetto gestore effettua le verifiche propedeutiche alla concessione dell’aiuto individuale in regime «de minimis» avvalendosi del supporto del Registro nazionale aiuti.
2. Il soggetto gestore verificate la completezza delle informazioni e la loro conformità ai requisiti di ammissibilità, determina, nel rispetto del limite di spesa rappresentato dalle risorse disponibili di cui all’art. 3, l’ammontare dell’aiuto concedibile a ciascun soggetto beneficiario.
3. In caso di esito positivo dell’istruttoria, il soggetto gestore registra l’importo dell’aiuto individuale concesso a ciascun soggetto beneficiario nel Registro nazionale aiuti e comunica al soggetto beneficiario il riconoscimento dell’aiuto e l’importo effettivamente spettante.
4. Il soggetto gestore trasmette contestualmente al Ministero e alle regioni e province autonome l’elenco dei soggetti beneficiari con l’indicazione della superficie coltivata a grano duro e dell’importo aiuto concesso.
5. Nel caso di insussistenza delle condizioni previste per la concessione dell’aiuto, il soggetto gestore provvede a comunicare al soggetto beneficiario i motivi ostativi all’accoglimento della domanda ai sensi dell’art. 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni.
Art. 7
Cumulo
1. Il soggetto gestore concede nuovi aiuti «de minimis» al soggetto beneficiario dopo aver accertato che essi non determinino il superamento del massimale di cui all’art. 3, paragrafo 2 del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, così come modificato dal regolamento (UE) n. 316/2019 ed al limite nazionale di cui all’art. 3, paragrafo 3, del medesimo regolamento e nel rispetto delle condizioni di cui all’art. 5, del regolamento (UE) n. 1408/2013.
Art. 8
Esenzione dalla notifica
1. Gli aiuti concessi in conformità al presente decreto sono esenti dall’obbligo di notifica di cui all’art. 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, ai sensi dell’art. 3 del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013.
Art. 9
Disposizioni finali
1. Qualora gli aiuti concessi ai sensi dell’art. 4 risultino complessivamente inferiori alle risorse stanziate, i criteri e le modalità di ripartizione delle risorse stanziate ed eccedenti le domande presentate dai soggetti beneficiari e ammissibili ai sensi del presente decreto per le medesime finalità, di cui all’art. 23-bis del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, sono stabiliti con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, adottato previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano.
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