MINISTERO POLITICHE AGRICOLE – Decreto ministeriale 21 dicembre 2018

Modalità, termini e procedure per l’applicazione del sistema di punti per infrazioni gravi all’autorizzazione per l’esercizio della pesca subacquea professionale

Art. 1

Finalità e ambito di applicazione

1. Il presente decreto definisce modalità, termini e procedure per l’applicazione del sistema di punti per infrazioni gravi all’autorizzazione per l’esercizio della pesca subacquea professionale, ai sensi dell’art. 14, comma 5, del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, ferma restando ogni ulteriore prescrizione ai sensi della normativa.

2. Le norme del presente decreto si applicano all’autorizzazione all’esercizio della pesca subacquea, professionale di cui al decreto ministeriale 20 ottobre 1986 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 280 del 2 dicembre 1986) e successive modificazioni e integrazioni.

3. L’applicazione del sistema di punti di cui al presente decreto comporta:

a) al raggiungimento di un numero di punti pari o superiore a 18, il divieto di esercizio della pesca subacquea professionale per un periodo di quindici giorni dalla data di notifica del provvedimento di assegnazione dei punti;

b) al raggiungimento di un numero di punti pari o superiore a 54, il divieto di esercizio della pesca subacquea professionale per un periodo di trenta giorni dalla data di notifica del provvedimento di assegnazione dei punti;

c) al raggiungimento di un numero di punti pari o superiore a 90, il divieto di esercizio della pesca subacquea professionale per un periodo di sessanta giorni dalla data di notifica del provvedimento di assegnazione dei punti.

4. Se nel corso di una ispezione vengono accertate due o più infrazioni gravi, sono assegnati un massimo di dodici punti.

5. Nel caso in cui non venga commessa una nuova infrazione grave nei tre anni successivi all’ultima infrazione grave, tutti i punti applicati al titolare di autorizzazione per l’esercizio della pesca subacquea professionale sono annullati.

Art. 2

Procedimento di assegnazione dei punti per infrazioni gravi e sospensione dell’autorizzazione per l’esercizio della pesca subacquea professionale

1. Gli organi di controllo di cui all’art. 22 del decreto legislativo n. 4/2012, all’accertamento di uno degli illeciti di cui all’art. 10, commi 1, lettere a), b), d), g), h), n), o), p), q), r), s), t) e aa), 2, a) e b), e 4, del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, unitamente al relativo verbale di contestazione, notificano al titolare di autorizzazione per l’esercizio della pesca subacquea professionale anche il processo verbale relativo all’applicazione dei punti e, senza ritardo, trasmettono copia di entrambi gli atti al Capo del Compartimento marittimo competente in base al luogo della commessa violazione.

2. I predetti organi di controllo, al rilevamento di una condotta che costituisce infrazione grave ai sensi dell’art. 7, comma 1, lettere a) ed e) del decreto legislativo n. 4/2012, notificano al titolai autorizzazione per l’esercizio della pesca subacquea professionale il processo verbale relativo all’applicazione dei punti e, senza ritardo, ne trasmettono copia al Capo del Compartimento marittimo competente in base al luogo della commessa violazione.

3. Qualora l’organo di controllo accertatore rilevi che l’applicazione dei punti per l’infrazione grave contestata comporta, ai sensi dell’art. 1 del presente decreto, la sospensione della autorizzazione per l’esercizio della pesca subacquea professionale, nel verbale di applicazione dei punti di cui ai commi precedenti, inserisce altresì l’indicazione del relativo periodo di sospensione.

4. Entro il termine di trenta giorni dalla notifica del verbale relativo all’applicazione dei punti, l’interessato può far pervenire al Capo del Compartimento marittimo competente scritti difensivi e documenti, nonché chiedere di essere sentito dal medesimo.

5. Lo stesso Capo del Compartimento, sentito l’interessato, ove questi ne abbia fatto richiesta, ed esaminati gli eventuali documenti e scritti difensivi inviati ovvero comunque decorsi i termini di cui al precedente comma 4, ritenuto fondato l’accertamento, dispone, con provvedimento motivato, l’assegnazione dei punti e l’eventuale sospensione, altrimenti emette provvedimento motivato di archiviazione degli atti. In entrambi i casi, il provvedimento motivato è notificato all’interessato nei termini di legge e ne è trasmessa copia all’ente accertatore.

6. Il medesimo Capo del Compartimento, nel caso emetta provvedimento di assegnazione di punti ed eventuale sospensione, dispone l’annotazione degli estremi del provvedimento – con indicazione del numero dei punti e dell’eventuale periodo di sospensione – sul documento di autorizzazione all’esercizio della pesca subacquea professionale e ne dà comunicazione al Centro controllo nazionale pesca del Comando generale del Corpo delle Capitanerie di porto, alla Direzione generale della pesca marittima e dell’acquacoltura e all’autorità marittima che ha provveduto al rilascio dell’autorizzazione.

7. Per le violazioni accertate fuori dal limite delle acque territoriali, la competenza a ricevere il rapporto è sempre del Capo del Compartimento marittimo che ha provveduto al rilascio dell’autorizzazione.