MINISTERO POLITICHE AGRICOLE – Decreto ministeriale 24 dicembre 2021
Istituzione del Fondo per la tutela e il rilancio delle filiere apistica, brassicola, della canapa e della frutta a guscio
Art. 1
Ambito di applicazione e definizioni
1. Il presente decreto definisce i criteri e le modalità di ripartizione delle risorse del Fondo di cui all’art. 1, comma 138 della legge 27 dicembre 2020, n. 178, per il perseguimento della tutela, il rilancio, lo sviluppo e gli investimenti delle filiere apistica, brassicola, della canapa e della frutta a guscio.
2. Il presente decreto definisce in particolare:
a) i criteri per la concessione dell’aiuto individuale ai soggetti beneficiari e relativa entità dello stesso;
b) la procedura per l’ammissione all’aiuto;
c) i criteri di verifica e le modalità per garantire il rispetto del limite massimo dell’aiuto.
3. Ai fini del presente decreto sono adottate le seguenti definizioni:
a) «contratto di filiera»: contratto almeno triennale tra i soggetti della filiera brassicola o della canapa o della frutta a guscio o apistica, finalizzato a favorire la collaborazione e l’integrazione tra i produttori e le imprese di commercializzazione e trasformazione, il miglioramento della qualità del prodotto e la programmazione degli approvvigionamenti;
b) «Ministero»: il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;
c) «registro nazionale aiuti»: il registro nazionale degli aiuti di Stato di cui all’art. 52, comma 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 234;
d) «de minimis»: regime di aiuti ai sensi del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis»;
e) «de minimis agricolo»: regime di aiuti ai sensi del regolamento (UE) n. 316/2019 della Commissione del 21 febbraio 2019 che modifica il regolamento (UE) n. 1408/2013 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo;
f) «soggetto beneficiario»: l’impresa agricola, iscritta al registro delle imprese e all’anagrafe delle aziende agricole, attraverso il fascicolo aziendale, che coltiva orzo distico da birra rispettando le clausole previste negli appositi contratti di filiera o chiude in sé stessa la filiera utilizzando tale orzo per la birrificazione; l’impresa agricola di coltivazione di luppolo o di canapa che rispetti le disposizioni di cui al presente decreto; il soggetto, anche in forma di cooperativa, consorzio o associazione temporanea di imprese, che investa in processi di post raccolta del luppolo e in particolare in impianti di essicazione, di macinatura pellettizzazione e confezionamento in atmosfera modificata conforme agli standard di qualità del mercato, che garantiscano una prospettiva al luppolo nazionale; post raccolta della canapa e in impianti di essicazione, di pulizia del prodotto seme, stigliatura, confezionamento e confezionamento in atmosfera modificata conforme agli standard di qualità del mercato ad uso alimentare; nonché le imprese agricole attive nel settore apisitico e le imprese agricole della filiera della frutta in guscio.
g) «soggetto gestore»: l’Agenzia per le erogazioni in agricoltura – AGEA, limitatamente agli interventi individuati quali azione di «Aiuti alle imprese». Le attività del soggetto gestore sono svolte senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.
Art. 2
Risorse disponibili e riparto per le filiere oggetto di intervento
1. Le risorse del Fondo di cui all’art. 1, comma 138 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 ammontano a 10 milioni di euro per l’anno 2021.
2. Le filiere oggetto di intervento sono: apistica, brassicola, della canapa e della frutta a guscio.
3. Il riparto tra le filiere è così quantificato:
Settore | Azione | Intervento | Importo |
---|---|---|---|
Apistico | Promozione | Definizione e promozione di un Sistema di Qualità Nazionale per i prodotti dell’apicoltura ( o solo del miele di qualità italiano) | € 500.000 |
Brassicolo | Aiuti alle imprese | Aiuto de minimis: -200 € ad ettaro per aziende che coltivano orzo distico certificato in contratti di filiera; – 300 € ogni 0,2 ettari per le aziende che coltivano luppolo | € 1.500.000 |
Attività per le imprese | Aiuto de minimis per imprese che investano nel post raccolta del luppolo e in impianti di essicazione, di macinatura pellettizzazione e confezionamento in atmosfera modificata conforme agli standard di qualità del mercato. | € 1.000.000 | |
Attività di ricerca | Progetti di ricerca che favoriscano l’implementazione di prodotti territoriali e varietà nazionali, anche tramite lo studio di strumenti per l’analisi della qualità e dei diversi ceppi, relativamente – Luppolo – Cereali da malto, Orzo distico ed emergenti, per birrificazione – Lieviti da birra, limitatamente al saccaromyces | € 1.000.000 | |
Canapicolo | Aiuti alle imprese | Aiuto de minimis a ettaro di 300 € | € 1.000.000 |
Attività per le imprese | Aiuto de minimis per imprese che investano nel post raccolta della canapa e in impianti di essicazione, di pulizia del prodotto, stigliatura, confezionamento e confezionamento in atmosfera modificata, conforme agli standard di qualità del mercato ad uso alimentare (seme di canapa e derivati del seme) | € 1.000.000 | |
Attività di ricerca | Progetti di ricerca: – Nuove varietà di canapa, settore cementiero – Metodi di controllo veloci (THC) – Meccanizzazione e trasformazione primaria della canapa | € 1.000.000 | |
Frutta a guscio | Promozione | Campagna di promozione per le varietà Italiane di frutta a guscio | € 1.300.000 |
Attività di ricerca | Progetto di ricerca per la lotta agli insetti dannosi e similari, nonché per lo sviluppo delle colture e delle esigenze varietali, relativamente a: – Settore castanicolo su varietà Italiane – Settore corilicolo su varietà Italiane – Settore mandorle, pistacchi e carrube delle varietà Italiane | € 1.700.000 |
4. Qualora vi siano risorse eccedenti rispetto a quanto è stato possibile impegnare per ogni intervento relativo alle finalità di cui al comma 3, le risorse eccedenti possono essere assegnate con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, alle eventuali richieste che superano gli importi di cui al citato comma 3 relative agli altri interventi, nei limiti delle risorse complessive di cui al comma 1, nonché alle disposizioni di cui agli articoli successivi nel caso in cui le eventuali economie relative ad un intervento siano sufficienti a coprire le eventuali richieste eccedenti relative ad altri interventi. Se si realizzano delle economie a seguito dell’assegnazione delle risorse di cui al comma 3, si applica l’art. 30, comma 2, lettera b), della legge 196 del 2009 e successive modificazioni ed integrazioni.
Art. 3
Criteri e quantificazione dell’aiuto in regime di de minimis agricolo
1. Ai soggetti beneficiari della filiera brassicola che abbiano già sottoscritto contratti di filiera almeno triennali al momento della domanda è concesso un aiuto nel limite massimo di 200 euro per ogni ettaro coltivato a orzo distico da birra, nel limite di 50 (cinquanta) ettari per l’anno 2021 nella misura di cui al successivo comma 5.
2. Ai soggetti beneficiari della filiera brassicola che coltivano luppolo al momento della domanda è concesso un aiuto nel limite massimo di 300 euro per ogni 0,2 ettari coltivati a luppolo, nel limite di 5 (cinque) ettari per l’anno 2021 nella misura di cui al successivo comma 5, fino a esaurimento della disponibilità del fondo stanziato.
3. Ai soggetti beneficiari della filiera canapicola è concesso un aiuto nel limite massimo di 300 euro per ogni ettaro coltivato a cannabis sativa L. nel rispetto della legge 2 dicembre 2016, n. 242 e nel limite di 50 ettari, per l’anno 2021 nella misura di cui al successivo comma 5, fino a esaurimento della disponibilità del fondo stanziato.
4. L’aiuto di cui ai commi 1, 2 e 3 è concesso al soggetto beneficiario nel limite dell’importo massimo previsto per gli aiuti «de minimis» nel settore agricolo.
5. Nel rispetto dei limiti massimi di aiuto di cui ai precedenti commi, l’importo unitario dell’aiuto è calcolato in base al rapporto tra l’ammontare dei fondi stanziati e la superficie totale coltivata per la quale è stata presentata domanda di aiuto.
6. Gli aiuti sono riconosciuti previa verifica, da parte del soggetto gestore, dell’ammissibilità in base ai requisiti soggettivi, oggettivi e formali, di cui al presente decreto.
7. Qualora gli aiuti riconoscibili sulla base delle domande valide ed ammesse al beneficio eccedessero gli importi di cui all’art. 2, l’aiuto concesso a ciascun soggetto beneficiario sarà proporzionalmente ridotto.
Art. 4
Procedura di richiesta dell’aiuto in regime de minimis agricolo
1. Il soggetto beneficiario presenta al soggetto gestore apposita domanda per il riconoscimento dell’aiuto di cui all’art. 2, secondo modalità definite con atto del soggetto gestore da emanarsi entro il termine di trenta giorni dall’entrata in vigore del presente decreto.
2. Alla domanda sono accluse:
a) la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, redatta ai sensi degli articoli 47 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sugli aiuti «de minimis» percepiti negli ultimi tre anni;
b) per gli aiuti della filiera brassicola, copia del contratto/contratti di filiera sottoscritti da tutti i soggetti interessati; nel caso in cui il contratto di filiera sia sottoscritto da cooperative, consorzi e organizzazioni di produttori riconosciute, il contratto di filiera stesso deve essere integrato da copia dell’impegno/contratto di coltivazione tra la cooperativa, il consorzio e l’Organizzazione di produttori e l’impresa agricola socia; dichiarazione di utilizzo in proprio dell’orzo distico da birra coltivato da parte di imprese agricole che provvedano direttamente alla birrificazione;
c) per gli aiuti della filiera canapicola, copia della documentazione di cui alla legge 2 dicembre 2016, n. 242, art. 3;
d) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, redatta ai sensi degli articoli 47 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 relativa agli identificativi catastali delle particelle coltivate a orzo distico certificato e canapa certificata e la relativa superficie espressa in ettari per gli aiuti di cui al comma 1 e 3, dell’art. 3;
e) ogni ulteriore elemento ragionevolmente richiesto dall’atto del soggetto gestore di cui al comma 1 del presente articolo.
Art. 5
Istruttoria delle domande dell’aiuto in regime de minimis agricolo
1. Le domande sono istruite dal soggetto gestore. Il soggetto gestore effettua le verifiche propedeutiche alla concessione dell’aiuto individuale in regime «de minimis» agricolo avvalendosi del supporto del Registro nazionale aiuti.
2. Il soggetto gestore verificate la completezza delle informazioni e la loro conformità ai requisiti di ammissibilità, determina, nel rispetto del limite di spesa rappresentato dalle risorse disponibili di cui all’art. 2, l’ammontare dell’aiuto concedibile a ciascun soggetto beneficiario.
3. In caso di esito positivo dell’istruttoria, il soggetto gestore registra l’importo dell’aiuto individuale concesso a ciascun soggetto beneficiario nel Registro nazionale aiuti e comunica al soggetto beneficiario il riconoscimento dell’aiuto e l’importo effettivamente spettante.
4. Il soggetto gestore trasmette contestualmente al Ministero e alle regioni e province autonome l’elenco dei soggetti beneficiari con l’indicazione, del contratto di filiera (se presente) e della documentazione di cui alla legge 2 dicembre 2016, n. 242, art. 3 per la canapa, nonché della superficie coltivata a orzo distico e canapa.
5. Nel caso di insussistenza delle condizioni previste per la concessione dell’aiuto, il soggetto gestore provvede a comunicare al soggetto beneficiario i motivi ostativi all’accoglimento della domanda ai sensi dell’art. 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni.
6. In considerazione delle disposizioni normative e attuative emanate per il contenimento e la gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID 19 ed al fine di garantire la rapida erogazione dell’aiuto, il soggetto gestore è autorizzato ad eseguire un pagamento in acconto pari al settanta percento del contributo spettante ai sensi del precedente comma 2, dietro rilascio di apposita fideiussione da parte del soggetto beneficiario, e ad eseguire gli ulteriori adempimenti previsti dal presente articolo al momento del pagamento del saldo.
7. Il soggetto gestore eroga l’aiuto ai soggetti beneficiari, in una o più soluzioni secondo le modalità di cui ai precedenti commi, sulla base delle risorse disponibili.
Art. 6
Attività di ricerca e promozione
1. Gli importi di cui all’art. 2, comma 3, corrispondenti alle azioni indicate come «Attività di ricerca», sono destinati al sostegno delle attività di ricerca ivi espressamente riportate, tese alla tutela e rilancio delle imprese operanti nelle filiere brassicola, canapicola e della frutta a guscio. Il contribuito è destinato alla stipula di appositi accordi o convenzioni con gli enti pubblici vigilati dal Ministero, nell’ambito delle proprie attribuzioni istituzionali, per la realizzazione di programmi di intervento destinati al conseguimento delle menzionate finalità. L’esecuzione della disposizione di cui al presente comma è affidata al Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca e dell’ippica, che opera con le risorse disponibili a legislazione vigente.
2. Gli importi di cui all’art. 2, comma 3, corrispondenti alle azioni indicate come «Promozione», sono destinati al sostegno delle attività di promozione ivi espressamente riportate, tese al significativo rilancio delle imprese operanti nelle filiere apistica e della frutta a guscio. Il contribuito è destinato alla stipula di appositi accordi o convenzioni soltanto con gli enti pubblici vigilati dal Ministero, nell’ambito delle proprie attribuzioni istituzionali, per la realizzazione di programmi di intervento destinati al conseguimento delle menzionate finalità. L’esecuzione della disposizione di cui al presente comma è affidata al Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca e dell’ippica, che opera con le risorse disponibili a legislativo vigente.
Art. 7
Attività per le imprese in regime de minimis
1. I soggetti beneficiari della filiera brassicola che investano nel post raccolta del luppolo e in impianti di essicazione, di macinatura pellettizzazione e confezionamento in atmosfera modificata conforme agli standard di qualità del mercato è concesso un aiuto fino all’80% dei costi e fino a 200.000 euro per l’investimento approvato.
2. I soggetti beneficiari della filiera canapicola che investano nel post raccolta della canapa e in impianti di essicazione, di pulizia del prodotto seme, stigliatura, confezionamento e confezionamento in atmosfera modificata conforme agli standard di qualità del mercato ad uso alimentare (seme di canapa e derivati del seme), è concesso un aiuto fino all’80% dei costi e fino a un massimo di 150.000 euro per l’investimento approvato.
3. L’aiuto di cui al presente articolo è concesso al soggetto beneficiario nel limite dell’importo massimo previsto per gli aiuti «de minimis».
4. Per le risorse destinate alle attività per le imprese di cui al presente articolo, il Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca e dell’ippica provvederà ad emanare i relativi bandi e atti amministrativi per l’attuazione degli stessi.
Art. 8
Cumulo
1. Il soggetto gestore concede nuovi aiuti «de minimis» di cui al presente decreto al soggetto beneficiario dopo aver accertato che essi non determinino il superamento del massimale degli aiuti «de minimis».
Art. 9
Esenzione dalla notifica
1. Gli aiuti concessi in conformità al presente decreto sono esenti dall’obbligo di notifica di cui all’art. 108, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, ai sensi dell’art. 3 del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, così come modificato dal regolamento (UE) n. 316/2019.
2. Gli aiuti concessi in conformità all’art. 3, commi 3 e 4, del presente decreto sono esenti dall’obbligo di notifica di cui all’art. 108, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, ai sensi dell’art. 3 del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013.
Art. 10
Invarianza finanziaria
1. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali provvede agli adempimenti ad esso attribuiti dal presente decreto operando con le risorse disponibili a legislazione vigente.
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