MINISTERO POLITICHE AGRICOLE – Decreto ministeriale 24 giugno 2022
Criteri, condizioni e modalità di prestazione delle garanzie di cui all’articolo 17, commi 2 e 4, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, in favore delle imprese agricole
Titolo I
Disposizioni generali
Art. 1
Definizioni
Ai fini del presente decreto si intende per:
b) «cogaranzia», la garanzia prestata direttamente a favore dei soggetti finanziatori e congiuntamente a confidi o altri fondi di garanzia;
c) «confidi», i consorzi di garanzia collettiva dei fidi di cui all’art. 13, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive integrazioni e modificazioni, operanti nel settore agricolo, agroalimentare e iscritti all’albo degli intermediari finanziari di cui all’art. 106 del TUB ovvero iscritti nell’elenco di cui all’art. 112 del TUB;
d) «controgaranzia», la garanzia concessa a confidi (o altri fondi di garanzia) ed escutibile dal soggetto finanziatore nel caso in cui né l’impresa né il confidi (o altri fondi di garanzia) siano in grado di adempiere alle proprie obbligazioni nei confronti del soggetto finanziatore;
e) «FEI», Fondo europeo per gli investimenti;
f) «finanziamenti», concessioni di credito alle imprese effettuata da parte di soggetti finanziatori, anche mediante locazione finanziaria, aventi durata o scadenza stabilita e certa;
g) «fondi di garanzia» altri fondi di garanzia pubblici o privati, anche a carattere regionale e sovranazionale;
h) «garante», l’Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare – ISMEA;
i) «garanzia diretta», la garanzia prestata direttamente in favore dei soggetti finanziatori;
j) «garanzia di transazioni commerciali», la garanzia concessa a cessionari o acquirenti di beni e/o servizi a fronte di una transazione commerciale;
k) «imprese» le imprese agricole di cui al decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, classificate di micro, piccola e media dimensione secondo i criteri indicati nel regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato;
l) «mancata consegna del prodotto», consegna avvenuta in tempi, luoghi, modalità, quantità o qualità di prodotto difformi da quanto convenuto nel contratto e che dia comunque luogo ad una richiesta, da parte del compratore, di liquidazione di una penale contrattualmente prevista a carico del venditore;
m) «portafoglio» insieme di esposizioni verso le imprese agricole, aventi le medesime caratteristiche e originati da una singola banca ovvero da diverse banche;
n) «riassicurazione»: la garanzia concessa a confidi (o altri fondi di garanzia) e dallo stesso escutibile esclusivamente a seguito dell’avvenuta liquidazione al soggetto finanziatore della perdita dovuta sul finanziamento garantito;
o) «soggetto finanziatore», le banche iscritte all’albo di cui all’art. 13 del TUB, gli intermediari finanziari iscritti nell’elenco di cui all’art. 106 del TUB autorizzati all’esercizio nei confronti del pubblico dell’attività di concessione di finanziamenti e gli altri soggetti autorizzati all’esercizio del credito agrario ai sensi dell’art. 153, comma 3, del TUB;
p) «transazione commerciale», vendita o acquisto a termine, da parte di un’impresa, di beni prodotti e/o servizi realizzati nell’ambito delle attività agricole dall’impresa stessa esercitate;
q) «TUB»: il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e successive modificazioni e integrazioni.
Art. 2
Finalità
1. Il presente decreto stabilisce i criteri e le modalità di concessione, da parte del garante, delle garanzie di cui all’art. 17, commi 2 e 4, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 in favore delle imprese agricole.
2. Il garante risponde nei limiti delle disponibilità finanziarie previste per gli interventi di cui all’art. 17, commi 2 e 4, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102.
3. Le operazioni di garanzia disciplinate dal presente decreto riguardano la concessione di:
a) garanzia diretta, a fronte di finanziamenti;
b) cogaranzia, controgaranzia e riassicurazione in collaborazione con confidi o altri fondi di garanzia, a fronte di finanziamenti;
c) garanzia a fronte di transazioni commerciali;
d) garanzia a fronte di portafogli costituiti da esposizioni di durata non inferiore a diciotto mesi e di importo non superiore a 1 milione di euro.
4. In capo alla medesima impresa, l’ammontare delle garanzie in essere in tutte le forme disciplinate nel presente decreto, non può superare il limite di 5 milioni di euro.
5. Sulla quota di finanziamento assistita dalle garanzie di cui al presente decreto, non è applicabile la garanzia di cui all’art. 1, comma 512, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e non è dovuta la relativa trattenuta.
6. Le garanzie di cui al presente decreto:
a) sono alternative rispetto a quelle prestate da altri Enti pubblici nazionali o dell’Unione europea, ovvero prestate da soggetti diversi dai precedenti a valere su risorse di matrice pubblica. Resta fermo che diverse garanzie pubbliche, entro i limiti di cumulabilità stabiliti dalla normativa nazionale e unionale, possono assistere quote diverse del medesimo finanziamento;
b) non possono essere rilasciate a fronte di operazioni finanziarie poste in essere a valere su fondi della pubblica amministrazione, relativamente alla quota con rischio a carico della medesima.
Titolo II
Garanzia diretta
Art. 3
Beneficiari, oggetto e limiti
1. Le operazioni di garanzia sono attivabili per finanziamenti a breve, a medio ed a lungo termine, destinati, alle attività agricole e a quelle connesse ed in particolare a:
a) la realizzazione di opere di miglioramento fondiario;
b) gli interventi per la ricerca, la sperimentazione, l’innovazione tecnologica, la valorizzazione commerciale dei prodotti e la produzione di energia rinnovabile;
c) la costruzione, l’acquisizione o il miglioramento di beni immobili per lo svolgimento delle attività agricole e di quelle connesse;
d) l’acquisto di nuove macchine e attrezzature per lo svolgimento delle attività agricole e di quelle connesse;
e) la ristrutturazione del debito;
f) l’acquisto di beni o servizi necessari alla conduzione ordinaria dell’impresa.
2. La garanzia può essere concessa entro il limite dell’80% del finanziamento, e fino all’importo massimo garantito in essere di euro 5.000.000.
3. La garanzia copre, entro il limite massimo dell’importo definitivamente rilasciato e, ferma restando la percentuale di copertura iniziale, l’esposizione per capitale, compresi gli interessi contrattuali.
4. Il valore monetario della garanzia, nel corso dell’ammortamento del finanziamento, si riduce progressivamente in relazione al rimborso del capitale, in modo da mantenere costante l’originario rapporto fra importo della garanzia e somma iniziale.
Art. 4
Richiesta della garanzia diretta
1. Ai fini dell’ottenimento della garanzia, il soggetto finanziatore dovrà presentare al garante una circostanziata relazione nella quale devono essere precisati analiticamente elementi relativi a:
a) l’imprenditore e l’azienda;
b) il finanziamento, ivi comprese le condizioni di tasso praticate in considerazione della presenza della garanzia rilasciata dall’ISMEA e di quella dello Stato quale protezione di ultima istanza;
c) la sostenibilità e validità del progetto.
2. Nel caso di finanziamenti erogati in favore di imprese con obbligo di bilancio, occorre trasmettere copia degli ultimi tre bilanci approvati, corredati dalle relazioni degli amministratori e del collegio sindacale.
3. Il garante può richiedere ai soggetti finanziatori tutte le notizie, i dati e la documentazione che ritiene opportuni riguardanti le richieste di garanzia presentate. Tali notizie potranno essere acquisite anche mediante richiesta diretta all’impresa beneficiaria del finanziamento.
Art. 5
Commissioni di garanzia
1. Fatti salvi eventuali regimi di aiuto autorizzati, a fronte della garanzia di cui all’art. 3, è dovuta al garante da parte dell’impresa una commissione una tantum pari ad una percentuale dell’importo della garanzia concessa.
2. La misura della percentuale è stabilita dal garante a condizioni di mercato in relazione alla rischiosità dell’operazione, calcolata sulla base delle caratteristiche dell’impresa, della finalità, della durata e dell’importo del finanziamento da garantire e delle eventuali malleverie collaterali che lo assistono.
3. Ferme restando eventuali rateizzazioni concordate che assicurino comunque l’indifferenza finanziaria per il garante, l’ammontare complessivo delle commissioni dovute sarà versato tramite il soggetto finanziatore, entro trenta giorni dal termine del trimestre di riferimento, su uno dei conti correnti indicati dal garante, con valuta ultimo giorno del trimestre stesso. Per i versamenti tardivi, sono dovuti interessi di mora dall’ultimo giorno utile a quello dell’effettivo accredito nella misura del tasso legale tempo per tempo vigente.
Titolo III
Cogaranzia, controgaranzia e riassicurazione
Art. 6
Cogaranzia
1. A fronte dei finanziamenti di cui al precedente art. 3, comma 1, il garante può rilasciare cogaranzia in collaborazione con confidi o altri fondi di garanzia con cui sia stata stipulata apposita convenzione.
2. La convenzione regola i criteri, le modalità, le procedure di concessione e di liquidazione della cogaranzia nel rispetto dei requisiti previsti dal presente decreto per la garanzia diretta.
Art. 7
Controgaranzia e riassicurazione
1. Il garante può concedere la controgaranzia e la riassicurazione, anche congiuntamente, a fronte di finanziamenti destinati alle finalità di cui al precedente art. 3, comma 1, e assistiti da garanzie a prima richiesta, incondizionate ed irrevocabili rilasciate da confidi o da altri fondi di garanzia.
2. La controgaranzia e la riassicurazione possono essere concesse entro il limite dell’80% dell’ammontare garantito e fino all’importo massimo garantito in essere di euro 5.000.000 per ciascuna impresa.
3. In caso di operazioni di importo eccedente il predetto limite di euro 5.000.000, la percentuale di controgaranzia del garante si riduce proporzionalmente nel rispetto di tali limiti.
Art. 8
Richiesta di controgaranzia e di riassicurazione
1. La domanda di controgaranzia e/o quella di riassicurazione devono essere presentate dai confidi o da altri fondi di garanzia entro 6 mesi dalla data di delibera da parte dei predetti soggetti richiedenti della garanzia a prima richiesta.
2. I soggetti che inoltrano domanda al garante devono presentare:
a) copia della documentazione comprovante l’iscrizione nell’apposita sezione dell’elenco di cui all’art. 106 del TUB;
b) copia degli ultimi tre bilanci approvati, salvo il caso di più recente costituzione;
c) informazioni riguardanti la propria struttura ed attività;
d) copia delle convenzioni sottoscritte con i soggetti finanziatori.
3. Il garante può richiedere alle imprese tutte le notizie, i dati e la documentazione che ritiene opportuno.
Art. 9
Commissioni
1. Fatti salvi eventuali regimi di aiuto autorizzati, a fronte della controgaranzia e/o della riassicurazione, è dovuta al garante una commissione una tantum pari ad una percentuale dell’importo della controgaranzia e/o della riassicurazione concessa.
2. La misura della percentuale è stabilita dal garante a condizioni di mercato in relazione alla rischiosità dell’operazione, calcolata sulla base delle caratteristiche del soggetto garantito e di quello controgarantito, della finalità, della durata e dell’importo del finanziamento da controgarantire e delle eventuali malleverie collaterali che lo presidiano.
3. Ferme restando eventuali rateizzazioni concordate che assicurino comunque l’indifferenza finanziaria per il garante, l’ammontare complessivo delle commissioni dovute deve essere versato, entro trenta giorni dal termine del trimestre di riferimento su uno dei conti correnti indicati dal garante, con valuta ultimo giorno del trimestre stesso. Per i versamenti tardivi, sono dovuti gli interessi di mora dall’ultimo giorno utile a quello dell’effettivo accredito nella misura del tasso legale tempo per tempo vigente.
Titolo IV
Garanzia di transazioni commerciali
Art. 10
Beneficiari, oggetto e limiti
1. La garanzia di cui al presente articolo può essere richiesta dalle imprese agricole anche a fronte di transazioni commerciali.
Essa può essere, altresì, richiesta in nome e per conto delle imprese agricole a cura della controparte contrattuale.
2. La garanzia può essere concessa, entro il limite dell’80% del valore del contratto sottostante e per un importo massimo garantito di euro 5.000.000 per ciascuna impresa. All’attività di rilascio di garanzie ai sensi del presente articolo può essere destinata una quota fino al 15% delle risorse finalizzate agli interventi di cui all’art. 17, commi 2 e 4, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102.
3. La garanzia copre:
a) nel caso di contratto di vendita, l’obbligazione dell’impresa agricola venditrice derivante dalla mancata consegna, totale o parziale, del prodotto;
b) nel caso di contratto di acquisto, l’obbligazione dell’impresa agricola acquirente, derivante dal suo mancato adempimento, totale o parziale.
4. La garanzia non può eccedere il limite massimo periodicamente fissato dal garante.
5. La garanzia copre, entro i predetti limiti, le perdite che le controparti dimostrino di aver sofferto, secondo le modalità ed i criteri stabiliti dal garante ai sensi dell’art. 14 del presente decreto.
Art. 11
Richiesta di garanzia di transazioni commerciali
1. Le domande di garanzia a fronte di transazioni commerciali devono essere presentate dalle imprese o dalle loro controparti entro quindici giorni dalla data di stipula del contratto di cessione o di acquisto di beni e servizi conformemente ai criteri ed alle modalità di cui all’art. 14 del presente decreto.
2. L’ammissione all’intervento del garante è subordinata alla esistenza di disponibilità impegnabili.
Art. 12
Commissioni di garanzia di transazioni commerciali
1. A fronte della garanzia di cui all’art. 10, è dovuta al garante da parte delle imprese una commissione una tantum pari ad una percentuale dell’importo della garanzia concessa.
2. La misura della percentuale è stabilita dal garante a condizioni di mercato in relazione alla rischiosità dell’operazione, calcolata sulla base delle caratteristiche delle imprese, della tipologia e durata della transazione.
3. L’ammontare complessivo della commissione dovuta dovrà essere versato dalle imprese, entro quindici giorni dalla data di sottoscrizione del contratto di vendita o di acquisto di beni e servizi su uno dei conti correnti indicati dal garante. Per i versamenti tardivi, sono dovuti gli interessi di mora dall’ultimo giorno utile a quello dell’effettivo accredito nella misura del tasso legale tempo per tempo vigente.
Titolo V
Garanzie di portafoglio
Art. 13
Tipologie
1. A fronte di portafogli di finanziamenti aventi le medesime caratteristiche, il garante può fornire garanzia in favore di soggetti finanziatori ovvero controgaranzia e/o riassicurazione in favore di confidi o altri fondi di garanzia.
2. I portafogli possono essere costituiti da esposizioni di durata non inferiore a diciotto mesi e di importo non superiore a 1 milione di euro.
3. Il garante definisce, sulla base di linee guida all’uopo predisposte ai sensi dell’art. 14 del presente decreto:
a) le caratteristiche comuni dei finanziamenti che costituiscono il portafoglio;
b) i limiti, le modalità della concessione e della liquidazione delle garanzie di portafoglio;
c) le modalità di individuazione della rischiosità media delle esposizioni interessate ai fini della quantificazione della relativa commissione per la concessione della garanzia di portafoglio;
d) le cause di nullità o di decadenza della garanzia di portafoglio.
4. Il garante può affidare a parti terze la valutazione del portafoglio da garantire.
Titolo VI
Disposizioni finali
Art. 14
Istruzioni applicative
Il garante trasmette al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e al Ministero dell’economia e delle finanze lo schema di istruzioni applicative del presente regolamento volte a definire i criteri, le modalità, le procedure di concessione e di liquidazione nonché i limiti, le sanzioni e le cause di decadenza relativi agli interventi di cui al presente decreto. Le istruzioni applicative, in assenza di osservazioni da parte dei predetti Ministeri nei trenta successivi dal ricevimento dello schema, divengono operative.
Art. 15
Disponibilità
1. Al fine di ampliare la capacità di intervento del fondo di garanzia di cui all’art. 17, commi 2 e 4, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, le garanzie prestate ai sensi del presente decreto possono essere assistite dalla garanzia del FEI o di altri fondi di garanzia istituiti dall’Unione europea o da essa cofinanziati.
2. L’ammissione agli interventi di cui al presente decreto è subordinata alla esistenza di disponibilità impegnabili.
Art. 16
Disposizioni finali
1. A decorrere dalla data in cui divengono operative le istruzioni applicative di cui all’art. 14, il presente decreto sostituisce il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze in data 22 marzo 2011, che viene abrogato.
2. Le fideiussioni rilasciate prima dell’entrata in vigore del decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze in data 14 febbraio 2006 dalla Sezione speciale del Fondo Interbancario di Garanzia continuano ad essere disciplinate dalle norme regolamentari di cui all’allegato al decreto ministeriale 5 agosto 1986, fino alla estinzione delle operazioni alle quali si riferiscono.
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