MINISTERO POLITICHE AGRICOLE – Decreto ministeriale 25 luglio 2019
Criteri e modalità di ripartizione delle risorse del Fondo nazionale agrumicolo
Art. 1
Ambito di applicazione
Il presente decreto definisce i criteri e le modalità di ripartizione delle risorse del Fondo di cui all’art. 1, comma 131, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (di seguito Fondo nazionale agrumicolo), per il perseguimento delle seguenti finalità:
a) incentivare e sostenere l’aggregazione e l’organizzazione economica dei produttori di agrumi e dell’intera filiera produttiva e favorire le ricadute positive sulle produzioni agricole;
b) valorizzare gli accordi e i contratti di filiera nel comparto agrumicolo;
c) favorire l’internazionalizzazione,
d) sostenere e promuovere la competitività e la produzione di qualità nel settore agrumicolo, anche attraverso azioni di comunicazione e informazione al consumatore.
Art. 2
Risorse disponibili
Ai sensi dell’art. 1, comma 131, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le risorse da assegnare nel quadro dell’applicazione del presente decreto ammontano a 10 milioni di euro, di cui 2 milioni di euro quali residui di stanziamento di provenienza dell’esercizio 2018 e 4 milioni di euro stanziati per ciascuna annualità nel 2019 e nel 2020 nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo.
Art. 3
Riparto risorse e attività finanziabili
1. Il Fondo nazionale agrumicolo attua le finalità dell’art. 1 del presente decreto.
2. Le risorse disponibili sono ripartite nelle seguenti attività finanziabili in coerenza con le finalità di cui all’art. 1:
a) concessione di contributi per il sostegno al ricambio varietale delle aziende agrumicole;
b) finanziamento di campagne di comunicazione istituzionale e promozione rivolte ai consumatori funzionali alle attività di investimento di cui al presente decreto e con l’obiettivo di sostenere la competitività, lo sviluppo del mercato e la qualità del settore agrumicolo;
c) concessione di contributi per la conoscenza, salvaguardia e sviluppo dei prodotti agrumicoli DOP/IGP ai sensi del decreto ministeriale del 1° marzo 2016, n. 15487.
3. Gli interventi sono attuati dal Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, anche per l’eventuale tramite dei propri enti collegati come Ismea e Crea, con provvedimenti che individuano, oltre a quanto già previsto dal presente decreto, l’ammontare delle risorse disponibili, le spese ammissibili, tipologia ed entità delle agevolazioni, le modalità di presentazione delle domande e per la concessione e l’erogazione degli aiuti.
Art. 4
Sostegno al reimpianto agrumeti
1. Le risorse di cui all’art. 3, comma 2, lettera a) sono destinate a favore delle imprese agrumicole associate ad organizzazioni di produttori riconosciute ai sensi del regolamento (UE) n. 1308/2013, ovvero che si impegnano ad essere associate alle medesime organizzazioni entro il 30 settembre 2019.
2. Per beneficiare del sostegno le imprese di cui al comma 1 devono procedere all’espianto di agrumeti esistenti colpiti dal virus della tristeza e dal mal secco ed al reimpianto, nella relativa superficie, con portainnesti che producono effetti di tolleranza al CTV di cui all’allegato n. 1 al presente decreto, nonché con le varietà previste dai disciplinari DOP/IGP approvati e riconosciuti.
3. Il sostegno alle spese di cui al comma 2 è determinato nella misura massima dell’80% del costo sostenuto opportunamente documentato e comunque nei limiti di spesa stabiliti per le operazioni medesime nel decreto ministeriale n. 5927 del 18 ottobre 2017 e successive modifiche ed integrazioni e nel documento allegato alla circolare ministeriale n. 5928 del 18 ottobre 2017 e successive modifiche ed integrazioni.
4. Il sostegno di cui al comma 3 è concesso nell’ambito e con le regole stabilite per il regime di aiuti de minimis di cui al regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, così come modificato dal regolamento (UE) n. 316/2019.
5. Il sostegno di cui al comma 3 è prioritariamente assegnato alle imprese agrumicole associate ad organizzazioni di produttori riconosciute esclusivamente per il gruppo di prodotti «agrumi» di cui al codice NC 0805, secondo le modalità stabilite nel decreto di cui al successivo comma 9.
6. Nel caso in cui le richieste di cui al comma 3 superano le risorse finanziarie disponibili il relativo sostegno sarà ridotto proporzionalmente.
7. Le domande di aiuto per il sostegno di cui al comma 3 sono presentate ad AGEA organismo pagatore dai produttori di cui alla comma 1.
8. L’AGEA provvede all’esame delle relative domande, alla loro istruttoria e alla successiva liquidazione degli aiuti avvalendosi delle procedure già in atto per l’OCM ortofrutta.
9. Con successivo decreto del Capo del Dipartimento delle politiche europee ed internazionali e dello sviluppo rurale, da emanarsi entro quarantacinque giorni dalla pubblicazione del presente decreto, sono determinati i criteri e le modalità di attuazione del presente articolo.
Art. 5
Esenzione dalla notifica
Gli aiuti concessi in conformità al presente decreto sono esenti dall’obbligo di notifica di cui all’art. 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, ai sensi dell’art. 3 del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, così come modificato dal regolamento (UE) n. 316/2019.
Art. 6
Disposizioni finali
Il presente decreto è sottoposto ai controlli degli organi competenti ed è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Allegato 1
I Portinnesti che inducono tolleranza nei confronti dei sintomi causati da infezioni di Citrus Tristeza Virus di cui all’art. 4 del presente decreto sono:
a) Citrange Troyer;
b) Citrange Carrizo;
c) Citrange C-35;
d) Mandarino Cleopatra;
e) Limone rugoso;
f) Limone volkameriano;
g) Citrummelo;
h) Arancio trifogliato.
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