MINISTERO POLITICHE AGRICOLE – Decreto ministeriale 25 marzo 2022
Termini di presentazione delle domande di aiuto della Politica agricola comune per l’anno 2022
Art. 1
Termini per la presentazione della domanda unica, delle domande di aiuto e delle domande di pagamento
1. Per l’anno 2022, il termine ultimo per la presentazione della domanda unica, delle domande di sostegno e delle domande di pagamento per gli aiuti a superficie e le misure connesse agli animali nell’ambito del sostegno allo sviluppo rurale di cui all’art. 67, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1306/2013, è fissato al 16 maggio 2022.
Art. 2
Termini per la comunicazione delle modifiche della domanda unica, delle domande di aiuto e delle domande di pagamento
1. Le modifiche alle domande di cui all’art. 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 809/2014, sono comunicate all’organismo pagatore competente entro il 1° giugno 2022.
2. In caso di applicazione dell’art. 11, paragrafo 4 del regolamento (UE) n. 809/2014, le modifiche alle domande apportate in seguito alla comunicazione dei risultati dei controlli preliminari, di cui all’art. 15, paragrafo 1-bis, del regolamento (UE) n. 809/2014, sono comunicate all’organismo pagatore competente al più tardi nove giorni di calendario dopo la comunicazione al beneficiario dei risultati dei controlli preliminari.
3. In caso di applicazione dell’art. 40-bis del regolamento (UE) n. 809/2014, le modifiche alle domande apportate in seguito alla comunicazione dei risultati provvisori dei controlli tramite monitoraggio, di cui all’art. 15, paragrafo 1-ter, del regolamento (UE) n. 809/2014, sono comunicate all’organismo pagatore competente almeno quindici giorni prima del pagamento della prima rata o degli anticipi, secondo le procedure dal medesimo definite.
4. Le comunicazioni sono effettuate per iscritto o trasmesse all’organismo pagatore competente con il modulo di domanda di aiuto basata su strumenti geospaziali.
5. Se l’organismo pagatore competente ha già informato il beneficiario che sono state riscontrate inadempienze nelle domande o ha comunicato al beneficiario l’intenzione di svolgere un controllo in loco o se da tale controllo emergono inadempienze, non sono possibili modifiche riguardo alle parcelle agricole che presentano inadempienze.
Allegato
MODELLO ELENCHI ONERI INFORMATIVI AI SENSI DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 14 NOVEMBRE 2012, N. 252
Termini di presentazione delle domande di aiuto della Politica agricola comune per l’anno 2022
Le modifiche delle norme unionali del 26 marzo 2021 consentono una maggiore flessibilità nella fissazione dei termini per la presentazione e per la modifica della domanda unica, delle domande di aiuto o delle domande di pagamento.
Inoltre è consentito utilizzare un sistema di controlli incrociati preliminari, i cui risultati sono comunicati tempestivamente ai beneficiari per aiutarli a soddisfare i criteri di ammissibilità, gli impegni e gli altri obblighi, cosicché il beneficiario che è stato informato dei risultati dei controlli preliminari possa modificare la domanda unica o la domanda di pagamento per inserire tutte le rettifiche necessarie relative alle parcelle agricole per le quali i risultati dei controlli incrociati evidenzino potenziali inadempienze. Inoltre, i controlli tramite monitoraggio, comunicati tempestivamente ai beneficiari li aiutano a soddisfare i criteri di ammissibilità, gli impegni e gli altri obblighi, consentendo loro di affrontare la situazione o porvi rimedio prima che siano tratte le conclusioni nella relazione di controllo.
Il presente decreto fissa i termini per la presentazione e per le modifiche della domanda unica, delle domande di aiuto o delle domande di pagamento, in modo da assicurare agli agricoltori e alle amministrazioni la possibilità di espletare per tempo tutte le procedure necessarie, in particolare per quanto concerne le diverse possibilità di modifica delle domande.
Oneri eliminati.
Denominazione dell’onere: il presente provvedimento non elimina oneri.
Oneri introdotti.
Denominazione dell’onere: il presente provvedimento non aggiunge oneri.