MINISTERO POLITICHE AGRICOLE – Decreto ministeriale 26 novembre 2019
Criteri e modalità per la concessione di aiuti a sostegno delle imprese del settore agricolo colpite da calamità naturali
Art. 1
Campo di applicazione
1. Il presente decreto disciplina i criteri e le modalità per la concessione di aiuti a sostegno delle imprese agricole colpite dalle seguenti calamità naturali, verificatesi fino a tre anni prima della sua entrata in vigore:
– valanghe;
– frane;
– inondazioni;
– trombe d’aria;
– uragani;
– incendi di origine naturale;
– sisma ed eruzioni vulcaniche.
2. La relazione annuale di cui al Capo III del regolamento (CE) n. 794/2004 contiene informazioni sulla natura, la portata, il luogo e il momento in cui si sono verificate le calamità naturali di cui al precedente comma.
3. Ai fini del presente decreto si intende per:
a) «immobile ad uso produttivo»: l’edificio e/o il manufatto dotato di autonomia strutturale e tipologica, comprendente anche più unità immobiliari al cui interno operano imprese di cui all’art. 4, comma 1, del presente decreto utilizzato a fini produttivi alla data della calamità;
b) «beni mobili strumentali»: i beni, ivi compresi impianti, macchinari e attrezzature, presenti nel libro dei beni ammortizzabili o nel libro inventario o, per le imprese in esenzione da tali obblighi, presenti in documenti contabili o altri registri detenuti dalla pubblica amministrazione;
c) «scorte» e «prodotti in corso di maturazione o di stoccaggio»: le materie prime e sussidiarie, i semilavorati e i prodotti finiti connessi all’attività dell’impresa.
4. Gli aiuti di cui al presente decreto sono subordinati alle seguenti condizioni:
a) il riconoscimento formale del carattere di calamità naturale dell’evento da parte delle autorità competenti nonché;
b) la sussistenza di un nesso causale diretto tra la calamità naturale e il danno subito dall’impresa.
Art. 2
Interventi
1. Gli interventi finanziabili, per i danni causati alla produzione agricola e ai mezzi di produzione agricola sono i seguenti:
a) la riparazione di immobili ad uso produttivo danneggiati, la loro demolizione e ricostruzione se distrutti, al fine di ristabilirne la piena funzionalità per l’attività delle imprese in essi stabilite;
b) la riparazione di beni mobili strumentali danneggiati o l’acquisto di beni mobili strumentali distrutti;
c) il ristoro dei danni subiti da scorte e prodotti in corso di maturazione ovvero di stoccaggio;
d) la compensazione per la perdita di reddito dovuta alla distruzione totale o parziale della produzione agricola e dei mezzi di produzione agricola;
e) la costruzione, l’acquisto o il miglioramento di beni immobili finalizzati alla delocalizzazione definitiva dell’attività produttiva ricompresi gli investimenti eventualmente necessari a rendere definitive le strutture temporanee realizzate nella fase emergenziale;
f) acquisto o noleggio, per la fornitura e l’installazione di impianti temporanei delocalizzati.
2. Gli interventi finanziabili per i danni causati all’attività agrituristica e alle attività connesse all’agricoltura sono i seguenti:
a) il ripristino di immobili destinati ad attività agrituristica o ad attività connesse all’agricoltura danneggiati e la ricostruzione di immobili distrutti o la demolizione degli immobili danneggiati destinati all’attività agrituristica o ad attività connesse all’agricoltura, al fine di ristabilirne la piena funzionalità per l’attività in essi stabilita;
b) la riparazione di beni mobili strumentali danneggiati o l’acquisto di beni mobili strumentali distrutti destinati all’attività agrituristica o alle attività connesse all’agricoltura;
c) il ristoro dei danni subiti per scorte e prodotti di stoccaggio, destinati all’attività agrituristica o alle attività connesse all’agricoltura;
d) la compensazione per la perdita di reddito dovuta alla sospensione totale o parziale dell’attività agrituristica per un periodo massimo di sei mesi dalla data in cui si è verificato l’evento;
e) la costruzione, l’acquisto o il miglioramento di beni immobili finalizzati alla delocalizzazione definitiva dell’attività produttiva riconducibile all’attività agrituristica o alle attività connesse all’agricoltura purché in rapporto di connessione con le attività di coltivazione del fondo, di silvicoltura e di allevamento di animali, ricompresi gli investimenti eventualmente necessari a rendere definitive le strutture temporanee realizzate nella fase emergenziale;
f) acquisto o noleggio, per la fornitura e l’installazione di impianti temporanei delocalizzati.
Art. 3
Costi ammissibili e intensità di aiuto
1. Per gli aiuti di cui all’art. 2, comma 1, lettere a), b), c), d) ed f), i costi ammissibili sono i costi dei danni subiti come conseguenza diretta della calamità naturale, valutati da un’autorità pubblica, da un esperto indipendente riconosciuto dall’autorità che concede gli aiuti o da un’impresa di assicurazione, conformemente alle disposizioni di cui all’art. 30, comma 5, del regolamento (UE) n. 702/2014.
2. Per gli interventi di cui all’art. 2, comma 1, lettere a), b), c) ed f) i danni materiali sono calcolati conformemente alle disposizioni di cui all’art. 30, comma 6, del regolamento (UE) n. 702/2014.
3. Per gli interventi di cui all’art. 2, comma 1, lettera d), la perdita di reddito deve essere calcolata esclusivamente conformemente all’art. 30, comma 7, del regolamento (UE) n. 702/2014, ai sensi del quale è possibile utilizzare indici per calcolare la produzione agricola annua. L’importo degli aiuti è ridotto sottraendo eventuali costi non sostenuti a causa della calamità naturale.
4. Per gli interventi di cui all’art. 2, comma 1, lettera e), sono ammissibili i costi sostenuti per il ripristino del potenziale produttivo fino al livello preesistente al verificarsi dell’evento conformemente all’art. 14, comma 6, lettera g) del regolamento (UE) n. 702/2014 e l’intensità massima dell’aiuto è fino al 100%. Non possono essere concessi aiuti per i costi previsti all’art. 14, comma 9, del regolamento (UE) n. 702/2014 ad eccezione dell’acquisto di animali.
5. I costi per gli interventi di cui all’art. 2, comma 1, lettera f), possono sommarsi agli aiuti di cui all’art. 2, comma 1, lettere a), b), c) e d) a condizione che gli impianti temporanei delocalizzati vengano rimossi una volta completati i lavori di ripristino delle strutture originarie.
6. Gli aiuti per gli interventi indicati all’art. 2, comma 1, lettere a), b), c), d) ed f) sono versati entro quattro anni a decorrere dalla data in cui si è verificato l’evento in conformità all’art. 30, comma 4, del regolamento (UE) n. 702/2014.
7. Per gli interventi di cui all’art. 2, comma 1, lettere a), b), c), d) ed f) gli aiuti e tutti gli altri pagamenti ricevuti a copertura dei danni, compresi i pagamenti nell’ambito di polizze assicurative, non superano il 100% dei costi ammissibili conformemente all’art. 30, comma 8, del regolamento (UE) n. 702/2014.
8. Per gli interventi di cui all’art. 2, comma 2, i costi ammissibili sono i costi dei danni subiti come conseguenza diretta della calamità naturale, valutati da un esperto indipendente riconosciuto dall’Autorità nazionale competente o da un’impresa di assicurazione, conformemente all’art. 50 del regolamento (UE) n. 651/2014. Tra i danni possono figurare i danni materiali ad attivi (ad esempio immobili, attrezzature, macchinari, scorte) e la perdita di reddito dovuta alla sospensione totale o parziale dell’attività per un periodo massimo di sei mesi dalla data in cui si è verificato l’evento. Il calcolo dei danni materiali è basato sui costi di riparazione o sul valore economico che gli attivi colpiti avevano prima della calamità. Tale calcolo non supera i costi di riparazione o la diminuzione del valore equo di mercato a seguito della calamità, ossia la differenza tra il valore degli attivi immediatamente prima e immediatamente dopo il verificarsi della calamità. La perdita di reddito è calcolata sulla base dei dati finanziari dell’impresa colpita (utile al lordo di interessi, imposte e tasse (EBIT), costi di ammortamento e costi del lavoro unicamente connessi all’immobile colpito dalla calamità naturale) confrontando i dati finanziari dei sei mesi successivi al verificarsi dell’evento con la media dei tre anni scelti tra i cinque anni precedenti il verificarsi della calamità (escludendo il migliore e il peggiore risultato finanziario) e calcolata per lo stesso semestre dell’anno.
Gli interventi indicati all’art. 2, comma 2, lettere a), b), c), d), e) e f) si attuano in conformità all’art. 50, comma 3, del regolamento (UE) n. 651/2014.
9. L’imposta sul valore aggiunto (IVA) non è ammissibile, salvo nel caso in cui non sia recuperabile ai sensi della legislazione nazionale sull’IVA.
Art. 4
Beneficiari
1. Possono beneficiare degli aiuti di cui all’art. 2, comma 1, lettere a), b), c), d) ed f) del presente decreto tutte le imprese attive nel settore della produzione agricola primaria e della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli di cui all’allegato I del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea colpite da eventi calamitosi.
2. Possono beneficiare degli aiuti di cui all’art. 2, comma 1, lettera e) le PMI attive nel settore della produzione agricola primaria colpite da eventi calamitosi. Per gli aiuti agli investimenti di cui all’art. 2, comma 1, lettera e), sono rispettate le condizioni riguardanti l’effetto di incentivazione in conformità all’art. 6 del regolamento (UE) n. 702/2014. Sono escluse le imprese in difficoltà ai sensi dell’art. 1, comma 6, del regolamento (UE) n. 702/2014 e quelle che potrebbero dover rimborsare aiuti dichiarati incompatibili con il mercato interno, finché non sia stato effettuato tale rimborso.
3. Possono beneficiare degli aiuti di cui all’art. 2, comma 2, le imprese colpite da eventi calamitosi che svolgono attività agrituristica ai sensi della legge 20 febbraio 2006, n. 96, e conformemente alla legislazione regionale di riferimento, nonché le imprese esercenti le attività connesse all’agricoltura compresa l’agricoltura sociale, ai sensi della legge 18 agosto 2015, n. 141, e conformemente alla normativa regionale di riferimento.
Art. 5
Finanziamento dell’aiuto
1. Il contributo per gli aiuti a sostegno delle imprese colpite dalle calamità naturali avviene a valere sulle seguenti risorse:
a) contributo concesso a valere sul Fondo di solidarietà nazionale (FSN) – interventi compensativi, di cui all’art. 1, comma 3, lettera b) del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102;
b) contributo concesso a valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all’art. 44, comma 1 (ex art. 5, legge n. 225/1992 – istitutiva della protezione civile) del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 (Codice della protezione civile);
c) contributo concesso a valere sul Fondo di solidarietà dell’Unione europea istituto con il regolamento (CE) n. 2012/2002 dell’11 novembre 2002 successivamente emendato dal regolamento (UE) n. 661/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014;
d) contributi concessi ai sensi dell’art. 1, comma 422, e seguenti, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 e successive modificazioni;
e) eventuali altre risorse derivanti da provvedimenti nazionali e/o regionali e delle province autonome.
2. In relazione alle lettere b) e d) del comma 1, i criteri, le modalità di erogazione e l’ammontare delle risorse finanziarie sono determinati con delibera del Consiglio dei ministri e con ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile.
Art. 6
Cumulabilità dei contributi
1. Gli aiuti di cui al presente decreto possono essere cumulati con altri aiuti di Stato, inclusi gli aiuti «de minimis», e con i pagamenti ai sensi del regolamento (UE) n. 1305/2013:
a) riguardanti diversi costi ammissibili individuabili;
b) in relazione agli stessi costi ammissibili, in tutto o in parte coincidenti, unicamente se tale cumulo non comporta il superamento dell’intensità di aiuto pertinenti indicati all’art. 3 del presente decreto.
2. Gli aiuti per investimenti finalizzati al ripristino del potenziale produttivo di cui all’art. 2, comma 1, lettera e) del presente decreto non sono cumulabili con gli aiuti intesi a indennizzare danni materiali di cui all’art. 2, comma 1, lettere a), b), c) ed f) del presente decreto.
Art. 7
Esenzione ed entrata in vigore
1. Le agevolazioni concesse in applicazione del presente decreto sono esenti dall’obbligo di notifica di cui all’art. 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea ai sensi dell’art. 3, del regolamento (UE) n. 702/2014 e dell’art. 3 del regolamento (UE) n. 651/2014.
2. Sintesi delle informazioni relative al presente decreto è trasmessa alla Commissione europea mediante il sistema di notifica elettronica dieci giorni lavorativi prima della sua entrata in vigore, ai sensi dell’art. 9 del regolamento (UE) n. 702/2014 e dell’art. 9 del regolamento (UE) n. 651/2014.
3. Il regime di aiuti entra in vigore a decorrere dalla data di ricezione del numero di identificazione dell’aiuto riportato sull’avviso di ricevimento inviato dalla Commissione europea.
Art. 8
Pubblicazione e trasparenza
1. Il presente decreto è pubblicato sul sito internet del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali www.politicheagricole.it conformemente a quanto disposto dall’art. 9 del regolamento n. 702/2014 e dall’art. 9 del regolamento (UE) n. 651/2014.
2. Il presente decreto sarà inviato agli organi di controllo per la registrazione.
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