MINISTERO POLITICHE AGRICOLE – Decreto ministeriale 29 aprile 2020
Albi regionali delle imprese forestali
Art. 1
Criteri minimi nazionali
1. Sono di seguito definiti i criteri minimi nazionali richiesti per l’iscrizione agli elenchi o albi regionali delle imprese che eseguono lavori o forniscono servizi forestali di cui all’art. 10, comma 8, lettera a), del decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34.
2. Al fine di semplificare il recepimento delle disposizioni del presente decreto, si adotta il solo termine di «albi delle imprese», comprendendo con tale definizione anche gli elenchi regionali già istituiti alla sua data di entrata in vigore.
3. Ai sensi dell’art. 17, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34, sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano che provvedono alle finalità del presente decreto ai sensi dei rispettivi statuti speciali e delle relative norme di attuazione, nell’ambito dei rispettivi ordinamenti.
4. Ferma restando la mutua riconoscibilità delle imprese iscritte in riferimento ai requisiti minimi, le regioni, per quanto di competenza e sulla base delle loro esigenze e caratteristiche territoriali, socio-economiche nonché delle peculiarità del tessuto imprenditoriale, possono prevedere ulteriori criteri in relazione alla natura e complessità dell’intervento selvicolturale, nel rispetto delle finalità di cui all’art. 10, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34.
Art. 2
Iscrizione agli albi regionali delle imprese che eseguono lavori o forniscono servizi forestali
1. Possono iscriversi agli albi regionali le imprese forestali che, in forma singola e associata, soddisfano i seguenti criteri minimi:
a) eseguono lavori o forniscono servizi nel settore forestale e ambientale, nonché attività nel settore della prima trasformazione e commercializzazione dei prodotti legnosi quali tronchi, ramaglie e cimali, se svolte congiuntamente ad almeno una delle attività di gestione forestale come definite all’art. 7, comma 1 del decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34;
b) sono iscritte nel registro di cui all’art. 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 e successive modificazioni per l’esercizio di attività di gestione forestale, come definite all’art. 7, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34, in quanto eseguono lavori o forniscono servizi riconducibili o equivalenti alla categoria ATECO «Silvicoltura ed utilizzo di aree forestali (codice ATECO 02)». Per le imprese aventi sede legale all’estero, le regioni definiscono condizioni e criteri di equiparazione da rispettare per l’iscrizione al proprio albo;
c) non sono in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo o che non sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
d) non hanno riportato, nel corso dei tre anni precedenti alla richiesta di iscrizione, condanna penale definitiva a carico del personale di rappresentanza o di amministrazione, compresi i direttori tecnici, per violazioni delle norme in materia ambientale, paesaggistica, forestale, del lavoro e di sicurezza dei cantieri;
e) non hanno riportato, nell’anno precedente alla richiesta, alcuna delle sanzioni amministrative previste dalla normativa forestale vigente nella regione di iscrizione per importi superiori a 30.000,00 euro;
f) sono in possesso dei requisiti di regolarità contributiva (DURC);
g) il titolare o, in subordine, almeno un addetto assunto a tempo indeterminato e a tempo pieno, sia in possesso di specifiche competenze professionali in campo forestale acquisite secondo quanto disposto dal decreto ministeriale di cui all’art. 10, comma 8, lettera b) del decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34.
2. Ai fini dell’esonero dall’obbligo di iscrizione al registro degli operatori di cui all’art. 4 del decreto legislativo 30 ottobre 2014, n. 178, in attuazione di quanto disposto all’art. 10, comma 12 del decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34, è necessario che gli albi regionali riportino per ogni impresa, consorzio o altra forma associativa almeno le seguenti informazioni:
a) denominazione, forma giuridica, ragione sociale, codice fiscale e partita IVA, sede legale, recapiti e indirizzo di posta elettronica certificata (PEC);
b) dati anagrafici del legale rappresentante;
c) tipologia, distinguendo tra conifere, latifoglie e piantagioni fuori foresta, nazione estera o regione italiana e, ove disponibile, la località di provenienza quantità annuale commercializzata espressa in volume, peso o numero di unità del legno o dei prodotti da esso derivati immessi sul mercato ai sensi del regolamento (UE) 995/2010 inclusi nell’allegato al regolamento stesso, distinguendo le quantità complessive nelle seguenti classi:
1) minore di 100 metri cubi per anno;
2) da 101 a 500 metri cubi per anno;
3) da 501 a 1000 metri cubi per anno;
4) da 1000 a 2000 metri cubi per anno;
5) maggiore di 2000 metri cubi per anno.
3. Le regioni disciplinano le modalità per l’iscrizione e l’aggiornamento degli albi relativamente ai dati di cui al comma 1 e 2 del presente articolo nonché per la sospensione e la cancellazione delle imprese forestali già iscritte.
4. Gli albi regionali sono articolati per categorie o per sezioni tenendo conto della diversa natura giuridica delle imprese, delle loro capacità tecnico-economiche nonché delle tipologie di prestazioni di cui al precedente art. 2, comma 1, lettera a). E’ in ogni caso prevista una specifica categoria per le imprese agricole di cui all’art. 2135 del codice civile.
Art. 3
Adempimenti
1. Entro il 1° marzo di ogni anno, in coerenza con quanto disposto dall’art. 10, comma 12 del decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34, le regioni e le province autonome comunicano all’Autorità competente per i regolamenti (EU) in materia di FLEGT ed EUTR gli aggiornamenti delle informazioni di cui all’art. 2, comma 2 del presente decreto, per le sole imprese iscritte al fine di garantire l’esonero dall’obbligo di iscrizione al registro degli operatori di cui all’art. 4, comma 1, del decreto legislativo 30 ottobre 2014, n. 178.
2. Le regioni effettuano annualmente le verifiche sul possesso dei requisiti e delle dichiarazioni di cui all’art. 2 comma 1, delle imprese che si iscrivono agli albi su una campione di almeno il 5 per cento delle imprese iscritte.
Art. 4
Norme transitorie
1. Qualora le regioni non adeguino le proprie disposizioni in materia entro centottanta giorni dall’entrata in vigore del presente decreto ministeriale, gli elenchi e gli albi già costituiti presso le regioni e le province autonome conservano la loro efficacia, ma non consentono l’esonero dall’obbligo di iscrizione al registro degli operatori di cui all’art. 4 del decreto legislativo 30 ottobre 2014, n. 178.