MINISTERO POLITICHE AGRICOLE – Decreto ministeriale 29 settembre 2016
Individuazione delle risorse e dei criteri per l’erogazione degli aiuti ai proprietari di unità di pesca che effettuano l’arresto definitivo delle attività di pesca di cui all’art. 34 del regolamento (UE) n. 508/2014 relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca
Art. 1
Attuazione della misura arresto definitivo
- Il presente decreto riguarda l’attuazione della misura arresto definitivo delle attività di pesca per la flotta da pesca mediterranea tramite demolizione, con esclusione delle unità oggetto di accordi internazionali e delle unità autorizzate alla pesca del tonno rosso con sistema a circuizione, come individuata nel Piano di azione – allegato A della relazione annuale di cui all’art. 22 del regolamento UE n. 1380/2013.
- Il premio di arresto definitivo è destinato ai proprietari di unità da pesca italiani autorizzati all’esercizio della pesca marittima con uno dei sistemi di seguito precisati:
– strascico (reti a strascico a divergenti, sfogliare rapidi, reti gemelle divergenti);
– circuizione (reti a circuizione a chiusura meccanica, reti a circuizione senza chiusura) e/o volante (reti da traino pelagiche a coppia, reti da traino pelagiche a divergenti) solo per le GSA 17 e 18;
– PGP – polivalenti passivi (rete da posta calate, rete da posta circuitanti, reti a tremaglio, incastellate-combinate, nasse e cestelli, cogolli e bertovelli, palangari fissi, palangari derivanti, lenze a mano e a canna, arpione, piccola rete derivante), solo nella GSA17 nel segmento 12<=LFT<18.
- Per l’attuazione della misura di cui al presente decreto si applicano le norme previste dal regolamento (UE) n. 508 del Consiglio del 15 maggio 2014, nonché le indicazioni del programma operativo.
- Attraverso l’attuazione della misura di cui al presente decreto si intende prioritariamente raggiungere il conseguimento degli obiettivi di riduzione della capacità di pesca della flotta italiana mediterranea con esclusione delle unità oggetto di accordi internazionali e delle unità autorizzate alla pesca del tonno rosso con sistema a circuizione come individuati nel piano di azione allegato A della relazione annuale di cui all’art. 22 del regolamento (UE) n. 1380/2013 assegnando le risorse di cui alla priorità 1 «Promuovere una pesca sostenibile sotto il profilo ambientale, efficiente in termini di risorse, innovativa, competitiva e basata sulle conoscenze», art. 34 del regolamento (UE) n. 508/14, complessivamente fino ad euro 62.000.000,00, fatta salva l’assegnazione di ulteriori risorse resesi disponibili da concedere con le modalità previste al successivo comma 4 dell’art. 4.
- Gli obiettivi minimi di disarmo da conseguire per il raggiungimento di quanto indicato nella relazione sono definiti dalle seguenti tabelle (tab. 1 e tab. 2) che individuano i valori minimi di stazza da ritirare per GSA (così come elencate all’allegato G) e sistema di pesca con il presente provvedimento:
– tabella A1 – Stima dell’impatto economico di una riduzione dell’8% sulla capacità in GT dei segmenti di flotta, operanti con sistema a strascico/rapido risultati in overfishing, per GSA. Nella sola GSA17, nel segmento 12<=LFT<18 si considera anche il sistema PGP:
n m/p iscritti | GT | GT minimi da ritirare % | GT minimi da ritirare | ||
---|---|---|---|---|---|
GSA 9 | 18<=LFT<24 | 124 | 6.507 | 8 | 521 |
24<=LFT<40 | 16 | 1.522 | 8 | 122 | |
GSA 10 | LFT<12 | 28 | 135 | 8 | 11 |
12<=LFT<18 | 171 | 3.045 | 8 | 244 | |
18<=LFT<24 | 82 | 4.654 | 8 | 372 | |
GSA 11 | 24<=LFT<40 | 26 | 4.069 | 8 | 326 |
GSA 16 | 12<=LFT<18 | 134 | 2.738 | 8 | 219 |
18<=LFT<24 | 148 | 8.840 | 8 | 707 | |
24<=LFT<40 | 96 | 14.307 | 8 | 1.145 | |
GSA 17 | LFT<12 | 193 | 1.131 | 8 | 90 |
12<=LFT<18 | 516 | 9.955 | 8 | 750 | |
18<=LFT<24 | 214 | 14.986 | 8 | 1.199 | |
24<=LFT<40 | 103 | 12.203 | 8 | 976 | |
GSA 18 | LFT<12 | 56 | 401 | 8 | 32 |
GSA 19 | 12<=LFT<18 | 192 | 3.136 | 8 | 251 |
18<=LFT<24 | 24 | 1.266 | 8 | 101 |
– tabella A2 – Stima dell’impatto economico di una riduzione dell’8% sulla capacità in GT dei segmenti di flotta, operanti con sistema circuizione e/o volante, risultati in overfishing:
n m/p | GT | GT minimi da ritirare % | GT minimi da ritirare | ||
---|---|---|---|---|---|
GSA 17-18 | LFT<12 | 194 | 588 | 8 | 53 |
12<=LFT<18 | 218 | 4.348 | 8 | 391 | |
18<=LFT<24 | 107 | 7.365 | 8 | 663 | |
24<=LFT<40 | 101 | 11.290 | 8 | 1.016 |
Art. 2
Requisiti di ammissibilità
Al fine di ottenere l’aiuto di cui all’art. 1, comma 2 del presente decreto ministeriale devono essere soddisfatti, a pena di inammissibilità, i seguenti requisiti stabiliti dalla normativa di riferimento:
– il beneficiario non deve rientrare nei casi di inammissibilità previsti dai paragrafi 1 e 3 dell’art. 10 del regolamento (UE) 508/2014 (ai sensi del paragrafo 5 del medesimo articolo);
– il beneficiario non deve rientrare tra i casi di esclusione di cui all’art. 106 del regolamento (UE) 966/2012;
– l’unità da pesca ha un’età pari o superiore a 10 anni calcolati secondo quanto previsto dall’art. 6 del regolamento (CEE) 2930/1986 del Consiglio e successive modifiche. L’età della nave è un numero intero pari alla differenza tra l’anno di pubblicazione del presente decreto e l’anno di entrata in servizio;
– l’unità da pesca è iscritta nel Registro comunitario nonché in uno dei Compartimenti marittimi ricadenti in una delle GSA riportati nei piani di azione di cui al all’art. 22, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1380/2013 indicante che il segmento di flotta non è effettivamente equilibrato rispetto alle possibilità di pesca di cui dispone tale segmento (tabella A1 e tabella A2);
– l’unità da pesca deve aver effettuato attività di pesca in mare per almeno novanta giorni all’anno nel corso degli ultimi due anni civili precedenti la data di presentazione della domanda;
– l’unità da pesca deve essere in possesso del titolo abilitativo all’esercizio dell’attività di pesca in corso di validità ed essere autorizzata all’esercizio dell’attività di pesca almeno con uno degli attrezzi da pesca previsti dal piano di azione così come indicati all’art. 1 comma 2 del presente decreto.
Art. 3
Modalità di presentazione della domanda
- La domanda di ammissione al premio di arresto definitivo, redatta in carta semplice dal/i proprietario/i dell’unità da pesca secondo il modello allegato A del presente decreto, deve essere presentata all’Ufficio marittimo di iscrizione della nave, entro e non oltre trenta giorni decorrenti dal giorno successivo alla pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Copia della domanda recante il timbro di ricezione dell’Ufficio marittimo, deve essere trasmessa, a cura degli interessati, a mezzo raccomandata a.r. al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali – Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agro-alimentare, ippiche e della pesca – Direzione generale della pesca marittima e dell’acquacoltura (di seguito Ministero) via XX Settembre n. 20 – 00187 Roma – PEMAC IV ovvero, purché l’istante sia identificato ai sensi dell’art. 65 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (codice dell’amministrazione digitale), con posta elettronica certificata all’indirizzo pemac4@pec.politicheagricole.gov.it. Non saranno prese in considerazione le istanze presentate a mezzo fax o consegnate direttamente al Ministero.
- Nella domanda, da redigere secondo il modello allegato A, devono essere indicati:
- a) per le persone fisiche: generalità complete del proprietario/i: cognome e nome, luogo e data di nascita, codice fiscale, residenza, indirizzo mail, telefono e fax; per le persone giuridiche: ragione sociale completa, sede legale, codice fiscale e partita IVA, telefono e fax, indirizzo mail e generalità complete del legale rappresentante;
- b) elementi identificativi dell’unità da pesca: numero di matricola o numero di iscrizione nel registro RR.NN.MM. e GG., ufficio di iscrizione dell’unità da pesca, numero UE, valore dei GT, valore dei Kw e anno di entrata in servizio;
- c) coordinate bancarie per l’accreditamento del premio: istituto di credito, numero di conto corrente, codice ABI, codice CAB e codice IBAN;
- d) dichiarazione: «il/i sottoscritto/i autorizza/no codesta Amministrazione, ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, al trattamento dei dati riservati riportati nella presente domanda e nei documenti richiamati per il perseguimento delle finalità per le quali vengono acquisiti».
- Alla domanda deve essere allegata copia fotostatica di un documento di identità del/i sottoscrittore/i in corso di validità.
Art. 4
Modalità di istruttoria della domanda e obblighi connessi
- L’Ufficio marittimo di iscrizione dell’unità da pesca provvede al procedimento istruttorio delle domande presentate. In caso di esito positivo trasmette al Ministero entro il termine di trenta giorni, decorrenti dalla data di acquisizione della domanda, la certificazione di cui all’allegato B comprensivo dell’estratto del Registro NN.MM.GG. e/o delle matricole aggiornato.
- Qualora l’importo del premio risulti superiore ad euro 150.000,00, ai sensi di quanto previsto dall’art. 91 del decreto legislativo n. 159 del 6 settembre 2011, all’allegato B deve essere inclusa copia della richiesta di certificazione antimafia formulata dall’Ufficio marittimo di iscrizione dell’unità da pesca. Analoga richiesta deve essere anche presentata alla Camera di commercio industria e artigianato per il certificato di iscrizione con la dicitura non fallimentare o il nulla osta del Tribunale con la dicitura non fallimentare. In tale fattispecie, il premio è erogato solo previa acquisizione di regolare Informativa prefettizia antimafia.
In caso di esito negativo dell’istruttoria, l’Autorità marittima comunica al richiedente, e per conoscenza al Ministero, entro il termine di trenta giorni decorrenti dalla data di acquisizione della domanda, il mancato accoglimento della domanda, indicando la motivazione del rigetto e le modalità per impugnare il provvedimento.
- Il Ministero, acquisita l’istruttoria di cui al comma 1, e verificata la disponibilità finanziaria, provvede a redigere una graduatoria in base ai criteri di selezione di cui al successivo art. 5, che sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Tale graduatoria è articolata in sub graduatorie con riferimento a GSA e sistemi di pesca.
- Pubblicata la graduatoria, il Ministero predispone i decreti di concessione entro e non oltre il 31 dicembre 2017, seguendo l’ordine delle sub-graduatorie, provvedendo in caso di posizioni pari merito delle ultime posizioni a determinare la preferenza attraverso la procedura del sorteggio, al fine di assicurare il raggiungimento degli obiettivi minimi di riduzione della capacità di pesca individuati nelle tabella A1 e tabella A2 e fino ad esaurimento delle risorse assegnate. Raggiunti i suddetti obiettivi, le eventuali risorse residue sono assegnate scorrendo le graduatorie secondo le priorità: sistema strascico/rapido e punteggio assegnato ai sensi del successivo articolo.
- Terminate le graduatorie inerenti lo strascico/rapido, le eventuali risorse residue sono assegnate procedendo, secondo le stesse modalità, con le graduatorie inerenti il sistema circuizione/volante ed infine con quelle inerenti il sistema PGP.
Il termine per la restituzione all’Ufficio marittimo di iscrizione del titolo abilitativo alla pesca è fissato in quindici giorni a far data dal giorno successivo alla notifica della concessione.
La mancata restituzione del titolo, entro il termine perentorio suindicato, comporta l’archiviazione della domanda, senza preavviso, ai sensi della legge n. 241 del 1990 e successive modificazioni.
L’Ufficio marittimo trasmette tempestivamente al Ministero il titolo abilitativo alla pesca, unitamente all’allegato C, completo di tutta la documentazione prevista.
La riconsegna del titolo abilitativo alla pesca è atto irrevocabile e il titolo è annullato qualora il beneficiario non provveda alla demolizione dell’unità entro i termini previsti dal successivo comma 6.
Qualora si intenda rinunciare al contributo il titolo abilitativo sarà riconsegnato se il beneficiario presenterà, al Ministero, formale rinuncia al contributo, perentoriamente, entro 2 mesi dalla data di riconsegna della licenza presso l’Ufficio marittimo, trascorso tale termine il titolo verrà annullato.
- Entro il termine di 4 mesi dalla data di riconsegna del titolo abilitativo alla pesca, il richiedente procede alla demolizione dell’unità. Il mancato rispetto di detto termine, salvo casi di forza maggiore, da verificare e certificare, caso per caso, dall’Ufficio marittimo di iscrizione dell’unità, determina la perdita del diritto al premio.
L’Autorità marittima può concedere una sola proroga di trenta giorni.
L’Ufficio marittimo trasmette al Ministero la certificazione comprovante l’avvenuta demolizione, redatta secondo l’allegato D, completa di tutta la documentazione prevista.
Il Ministero provvede alla cancellazione della nave dall’Archivio licenze (ALP) e dal Registro comunitario.
Art. 5
Criteri di selezione
- La selezione delle richieste di arresto definitivo tiene conto dei seguenti criteri:
- a) età dell’imbarcazione calcolata secondo quanto previsto dall’art. 6 del regolamento (CEE) n. 2930/1986;
- b) maggior numero di kW dell’imbarcazione;
- c) maggior numero di GT dell’imbarcazione;
- d) maggior numero di giorni di pesca in mare effettuati dall’unità nei due anni civili precedenti la data di presentazione della domanda secondo la tabella di cui all’allegato F del presente decreto.
Art. 6
Calcolo del premio
- Il premio, arrotondato alle dieci unità inferiori, è determinato, in conformità a quanto previsto dal programma operativo, secondo il calcolo indicato nella tabella di cui all’allegato E del presente decreto, diminuito dell’1,5% per ogni anno in più rispetto ai 15 anni ovvero del 22,5% per le unità da pesca di età pari o superiori a 30 anni.
- La stazza, espressa in GT, è rilevata dall’Ufficio marittimo dai registri in proprio possesso.
- La perdita dell’unità da pesca, avvenuta per cause accidentali comprovate dall’Ufficio marittimo competente, nel periodo compreso tra la concessione del premio e l’arresto definitivo effettivo, è considerata demolizione.
L’importo del premio spettante, calcolato con le modalità di cui al comma 1, è ridotto dell’eventuale indennizzo pagato dalla Compagnia assicuratrice.
Art. 7
Modalità di erogazione del premio
- Il premio di arresto definitivo è liquidato ad avvenuta demolizione della nave comprovata dall’acquisizione, da parte del Ministero, della certificazione di avvenuta demolizione, redatta secondo l’allegato D, completa di tutta la documentazione prevista.
Art. 8
Cumulabilità degli aiuti pubblici
- L’entità del premio, determinato con le modalità di cui all’art. 6 è diminuito:
- a) dell’intero importo riscosso per la misura di cui all’art. 33 del regolamento (UE) n. 508/2014 arresto temporaneo obbligatorio dell’attività di pesca ai sensi di quanto previsto all’art. 25, comma 5 dello stesso regolamento (UE) n. 508/2014;
- b) dell’intero importo riscosso per le misure finanziate, ai sensi del regolamento (CE) n. 1198 del Consiglio del 27 luglio 2006 relativo al Fondo europeo per la pesca (FEP) con vincoli temporalmente vigenti sul natante alla data del provvedimento di decisione del premio di arresto definitivo.
Art. 9
Registrazione dei vincoli
- Al fine di consentire il rispetto dei vincoli derivanti dalla concessione di agevolazioni, gli enti pubblici erogatori sono tenuti a comunicare all’Ufficio di iscrizione della nave, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento, le agevolazioni concesse e la data di scadenza del relativo vincolo.
- L’Autorità marittima deve annotare i vincoli tra i gravami o, in caso di intervenuto trasferimento del peschereccio, di darne comunicazione all’Ufficio marittimo di destinazione.
Art. 10
Obblighi del beneficiario
- Ai sensi di quanto previsto all’art. 34, comma 5 del regolamento (UE) n. 508/2014 il beneficiario del premio di arresto definitivo non può registrare un nuovo peschereccio entro i cinque anni successivi all’ottenimento di tale sostegno.
Art. 11
Ulteriori adempimenti dell’Autorità marittima
- L’Autorità marittima di iscrizione dell’unità da pesca provvede alla conservazione dei logbook cartacei per i 10 anni successivi la data dell’arresto definitivo, al fine di eventuali futuri controlli da parte delle Autorità del PO FEAMP, della Commissione europea e/o della Corte dei conti europea.
- L’obbligo di cui al suindicato comma 1 è annullato nel momento in cui l’Autorità marittima provvede alla registrazione dei logbook cartacei nel sistema informativo SIPA in ambito SIAN.
Allegato A
(Testo dell’allegato)
Allegato B
(Testo dell’allegato)
Allegato C
(Testo dell’allegato)
Allegato D
(Testo dell’allegato)
Allegato E
(Testo dell’allegato)
Allegato F
(Testo dell’allegato)
Allegato G
(Testo dell’allegato)
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