MINISTERO POLITICHE AGRICOLE – Decreto ministeriale 30 aprile 2019

Arresto temporaneo dell’attività di pesca delle unità autorizzate all’esercizio dell’attività di pesca con il sistema a strascico – Anno 2019

Art. 1

Ambito applicativo

L’interruzione temporanea dell’attività di pesca di cui al presente decreto, riguarda le unità autorizzate all’esercizio dell’attività di pesca con l’utilizzo dei seguenti attrezzi: reti a strascico a divergenti, sfogliare rapidi, reti gemelle a divergenti, ad esclusione delle unità abilitate alla pesca oceanica che operano oltre gli stretti, al fine di garantire un idoneo equilibrio tra le risorse biologiche e l’attività di pesca.

In relazione alla sospensione obbligatoria dell’attività di pesca non imputabile alla volontà dell’armatore, per i marittimi imbarcati sulle unità che eseguono l’interruzione temporanea di cui agli articoli 2, 3, ed alle misure di cui agli articoli 5 (nel periodo ricompreso tra il 28 agosto 2019 e il 31 dicembre 2019) e 6 del presente decreto, è prevista l’attivazione della misura sociale straordinaria di cui all’art. 1, comma 673, della legge n. 145/2018.

Le modalità attuative della predetta misura sociale saranno determinate con successivo decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con quelli delle politiche agricole, alimentari e forestali e dell’economia e delle finanze.

Con successivo decreto ministeriale sono determinati i criteri e le modalità di erogazione degli aiuti alle imprese di pesca che effettuano l’interruzione temporanea obbligatoria di cui al presente provvedimento ed ai provvedimenti della Regione Sardegna e della Regione Sicilia di cui all’art. 2, comma 5 a valere sul Fondo FEAMP 2014/2020 ai sensi dell’art. 33 del regolamento (UE) n. 508/2014.

Art. 2

Arresto temporaneo obbligatorio

Per le navi da pesca di cui all’art. 1, comma 1 del presente decreto, iscritte nei compartimenti marittimi da Trieste a Ancona è disposta l’interruzione temporanea obbligatoria delle attività di pesca per trenta giorni consecutivi dal 29 luglio al 27 agosto del corrente anno.

Per le navi da pesca di cui all’art. 1, comma 1 del presente decreto, iscritte nei compartimenti marittimi da San Benedetto del Tronto a Termoli è disposta l’interruzione temporanea obbligatoria delle attività di pesca per trenta giorni consecutivi dal 15 agosto al 13 settembre del corrente anno.

Per le navi da pesca di cui all’art. 1, comma 1 del presente decreto, iscritte nei compartimenti marittimi da Manfredonia a Bari è disposta l’interruzione temporanea obbligatoria delle attività di pesca per trenta giorni consecutivi dal 29 luglio al 27 agosto del corrente anno.

Per le navi da pesca di cui all’art. 1, comma 1 del presente decreto, iscritte nei compartimenti marittimi da Brindisi a Roma è disposta l’interruzione temporanea obbligatoria delle attività di pesca per trenta giorni consecutivi dal 9 settembre all’8 ottobre del corrente anno.

Per le navi da pesca di cui all’art. 1, comma 1 del presente decreto, iscritte nei compartimenti marittimi da Civitavecchia a Imperia è disposta l’interruzione temporanea obbligatoria delle attività di pesca per trenta giorni consecutivi dal 16 settembre al 15 ottobre del corrente anno.

Per le navi da pesca all’art. 1, comma 1 del presente decreto, iscritte nei compartimenti marittimi della Regione Sardegna e della Regione Sicilia, l’interruzione temporanea obbligatoria della pesca ha durata di almeno trenta giorni consecutivi, nel rispetto dei periodi di cui ai piani di gestione, la cui decorrenza è disposta con provvedimento regionale.

Entro il giorno di inizio del fermo di cui ai precedenti commi, devono essere depositati presso l’autorità marittima nella cui giurisdizione è effettuata l’interruzione, a cura dell’armatore, i documenti di bordo dell’unità soggetta all’interruzione e, per quelle unità per le quali sia stato rilasciato, anche il libretto di controllo dell’imbarco e del consumo del combustibile.

Effettuata la consegna dei documenti di bordo, l’unità può essere trasferita in un altro porto per l’esecuzione di operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché di operazioni tecniche per il rinnovo dei certificati di sicurezza, previo sbarco delle attrezzature da pesca ovvero apposizione dei sigilli agli attrezzi da pesca, ad opera dell’autorità marittima e preventiva autorizzazione di quest’ultima.

L’autorizzazione al trasferimento è rilasciata per il tempo strettamente necessario per raggiungere il luogo ove saranno eseguite le operazioni.

Art. 3

Arresto temporaneo obbligatorio aggiuntivo

Ai sensi di quanto previsto dal decreto direttoriale del 28 dicembre 2018, n. 26510, le navi da pesca di cui all’art. 1, comma 1 del presente decreto, in relazione alla GSA di iscrizione ed alla classe di lunghezza (LFT) di appartenenza, dovranno effettuare ulteriori giorni di arresto temporaneo obbligatorio sulla base di quanto previsto dalle seguenti tabelle:

Numero giornate aggiuntive di arresto temporaneo obbligatorio annualità 2019

GSA 9LFT<129
LFT>1218
GSA 10LFT<1212
LFT>1215
GSA 11LFT<2413
LFT>2417
GSA 16LFT<127
12<LFT<248
LFT>2412
GSA 17e

GSA 18

LFT<127
12<LFT<2410
LFT>2413
GSA 19LFT<1816
LFT>1815

Le modalità di svolgimento delle giornate aggiuntive di arresto temporaneo obbligatorio di cui alle precedenti tabelle, sono stabilite a scelta dell’armatore, che dovrà darne comunicazione scritta, anche nel medesimo giorno entro le ore 9,00, all’autorità marittima di iscrizione o del porto di base logistica. L’intero ammontare delle giornate aggiuntive dovrà essere obbligatoriamente effettuato entro il 31 dicembre 2019.

Non è consentito considerare giornate aggiuntive di arresto temporaneo obbligatorio le eventuali giornate di inattività causate da condizioni meteomarine avverse.

Art. 4

Disciplina della pesca dei gamberi di profondità

Le unità da pesca che effettuano la pesca dei gamberi di profondità (Gambero rosa mediterraneo – Parapenaeus longirostris; Gambero rosso mediterraneo – Aristaemorpha foliacea; Gambero viola mediterraneo – Aristeus antennatus), che deve essere effettuata da unità abilitate alla pesca costiera ravvicinata o superiore muniti di attrezzature frigorifere e/o di congelamento del pescato nonché di specifico sistema a strascico idoneo al raggiungimento di profondità superiori ai 300 m di profondità, possono effettuare l’interruzione delle attività di pesca di cui al precedente articolo, anche in compartimenti diversi da quelli di iscrizione, in maniera cumulativa al termine del periodo di pesca del gambero, dandone comunicazione preventiva all’autorità marittima del luogo di iscrizione dell’unità stessa entro due giorni precedenti le interruzioni di cui al precedente art. 2.

Le unità che effettuano la pesca del gambero di profondità in Liguria, iscritte nei compartimenti di Genova, Imperia, La Spezia, Savona, ovvero che fanno base logistico-operativa nei porti di giurisdizione di detti compartimenti, in considerazione della singolare specificità dell’alto Tirreno, caratterizzato da elevate batimetriche a breve distanza dalla costa, non necessitano di attrezzature frigorifere di congelamento, né di abilitazioni a categorie di pesca pari o superiore alla ravvicinata in quanto la pesca dei gamberi è da sempre svolta in battute giornaliere.

Durante il periodo di pesca del gambero di profondità, sono ammesse catture accessorie di specie diverse. Tali catture potranno essere commercializzate solo se effettuate con strumenti autorizzati e regolari, nei tempi e luoghi consentiti. In ogni caso, il gambero di profondità dovrà costituire la quota prevalente, in termini di peso, sull’intero pescato sbarcato.

Art. 5

Misure tecniche

Fermo restando quanto previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro in materia di riposo settimanale, in tutti i compartimenti marittimi, è vietata la pesca con i sistemi a strascico e/o volante (comprendenti i seguenti attrezzi: reti a strascico a divergenti, sfogliare rapidi, reti gemelle a divergenti, reti da traino pelagiche a divergenti, reti da traino pelagiche a coppia) nei giorni di sabato, domenica e festivi. Con specifico provvedimento direttoriale è autorizzato lo svolgimento dell’attività di pesca in coincidenza con le festività, con l’obbligo di effettuare la giornata di recupero entro e non oltre i successivi quindici giorni lavorativi.

Il divieto di cui al comma 1 non si applica alle navi da pesca esercitanti il pesca-turismo, previo sbarco degli attrezzi per lo strascico ovvero apposizione dei sigilli da parte dell’autorità marittima.

Non è consentito nei giorni di sabato e domenica il recupero di eventuali giornate di inattività causate da condizioni meteomarine avverse.

Le navi abilitate alla pesca mediterranea, nonché quelle che effettuano la pesca dei gamberi di profondità, in deroga alle disposizioni di cui al comma 1, attuano l’interruzione tecnica al termine di ogni campagna di pesca, in ragione del numero delle giornate di sabato, domenica e festivi ricompresi nel periodo di attività di pesca effettivamente esercitata, ed a tal fine l’armatore è tenuto a comunicare alla capitaneria del porto di iscrizione la data di inizio e termine di ciascuna campagna di pesca ed a consegnare i relativi documenti di bordo.

Art. 6

Misure tecniche successive all’interruzione temporanea

Fermo restando quanto previsto dall’art. 5, comma 1 del presente decreto, nonché dalla normativa in materia di ore di riposo del personale imbarcato stabilita in particolare dall’art. 18 del decreto legislativo n. 66/2003 e dal vigente CCNL, l’esercizio dell’attività di pesca con gli attrezzi: reti a strascico a divergenti, sfogliare rapidi, reti gemelle a divergenti, reti da traino pelagiche a divergenti, reti da traino pelagiche a coppia nell’areale compreso tra Trieste e Bari e nei periodi indicati al successivo comma 2, è così disciplinato:

– divieto nel giorno di venerdì;

– a scelta dell’armatore:

a) divieto in un altro giorno settimanale, definito dall’armatore e comunicato, anche nel medesimo giorno entro le ore 9,00, all’autorità marittima dei porti di base logistica; ovvero

b) effettuato per un ammontare totale non superiore a sessanta ore, distribuite in quattro giornate su base settimanale previa comunicazione all’autorità marittima dei porti di base logistica.

Non è consentito il recupero di eventuali giornate di inattività causate da condizioni meteomarine avverse.

I periodi di attuazione delle misure tecniche successive all’interruzione temporanea sono:

– da Trieste a Ancona dal 2 settembre 2019 al 10 novembre 2019;

– da San Benedetto del Tronto a Termoli dal 16 settembre 2019 al 24 novembre 2019;

– da Manfredonia a Bari dal 2 settembre 2019 al 10 novembre 2019.

Fermo restando quanto previsto dall’art. 5, comma 1 del presente decreto, nonché dalla normativa in materia di ore di riposo del personale imbarcato stabilita in particolare dall’art. 18 del decreto legislativo n. 66/2003 e dal vigente CCNL, decorsi i periodi indicati al precedente comma 2 del presente articolo, l’esercizio dell’attività di pesca con gli attrezzi: reti a strascico a divergenti, sfogliare rapidi, reti gemelle a divergenti, reti da traino pelagiche a divergenti, reti da traino pelagiche a coppia è così disciplinato:

– a scelta dell’armatore:

a) divieto in un altro giorno settimanale, definito dall’armatore e comunicato, anche nel medesimo giorno entro le ore 9,00, all’autorità marittima dei porti di base logistica; ovvero

b) effettuato per un ammontare totale non superiore a settantadue ore, distribuite in cinque giornate su base settimanale previa comunicazione all’autorità marittima dei porti di base logistica.

Non è consentito il recupero di eventuali giornate di inattività causate da condizioni meteomarine avverse.

Dalla data del 29 luglio 2019 e fino al 31 ottobre 2019 è vietata, nelle acque dei compartimenti marittimi dell’Adriatico, ad eccezione di quelli di Monfalcone e di Trieste, e dello Ionio, la pesca con il sistema strascico e/o volante – comprendenti i seguenti attrezzi: reti a strascico a divergenti, sfogliare rapidi, reti gemelle a divergenti, reti da traino pelagiche a divergenti, reti da traino pelagiche a coppia – entro una distanza dalla costa inferiore alle 6 miglia ovvero con una profondità d’acqua inferiore a sessanta metri.

Dalla data del 29 luglio 2019 e fino al 31 ottobre 2019, in deroga al divieto di cui al precedente comma 4, le unità iscritte in IV categoria abilitate alla pesca costiera locale entro le sei miglia dalla costa e le unità con lunghezza fuori tutto fino a quindici metri, sono autorizzate a pescare oltre le quattro miglia dalla costa.

Art. 7

Modalità di esecuzione

Durante il periodo di interruzione temporanea della pesca di cui agli articoli 2 e 6 è fatto divieto di esercitare l’attività di pesca e le operazioni di sbarco, nelle acque del compartimento in cui si attua la misura, anche alle unità da pesca provenienti da altri compartimenti abilitate ai sistemi di pesca interessati. La violazione del presente divieto è punita in base alla normativa vigente.

Fermo restando quanto previsto al precedente comma 1, le unità da pesca che operano in aree diverse dai compartimenti di iscrizione, possono effettuare l’interruzione temporanea nel periodo previsto in tali aree, previa comunicazione scritta all’ufficio di iscrizione della nave entro due giorni precedenti l’interruzione ivi prevista e possono svolgere operazioni tecniche nei porti di iscrizione o di base logistica ottemperando alle disposizioni impartite dell’autorità marittima per il transito nell’areale in fermo.

In deroga a quanto disposto ai precedenti commi del presente articolo, è fatta salva la facoltà dei pescherecci che operano, di consuetudine, nel canale di Sicilia di effettuare, presso il porto di Lampedusa, lo sbarco tecnico per successivo trasferimento del prodotto pescato.

Le unità abilitate all’esercizio con altri sistemi di pesca, oltre allo strascico, nonché quelle autorizzate al pesca-turismo possono optare per la continuazione dell’attività, nel periodo di interruzione obbligatorio, con gli attrezzi da posta, palangari, circuizione e draga idraulica previo sbarco delle attrezzature per lo strascico ovvero apposizione dei sigilli da parte dell’autorità marittima. A tal fine l’armatore deve darne comunicazione scritta, entro e non oltre il giorno precedente l’inizio dell’interruzione temporanea obbligatoria, al capo del compartimento di iscrizione o all’autorità marittima dei porti di base logistica.

Art. 8

Disposizioni finali

Le regioni sono autorizzate, laddove sussistano specifiche esigenze biologiche nelle marinerie di propria competenza, a deliberare ulteriori periodi di arresto temporaneo obbligatorio, precedenti o successivi, rispetto a quelli definiti all’art. 2 del presente decreto, per i pescherecci autorizzati all’esercizio dell’attività di pesca con reti a strascico a divergenti, sfogliare rapidi, reti gemelle a divergenti.

Nei periodi supplementari di arresto temporaneo obbligatorio definiti dalle regioni ai sensi del comma 1 del presente articolo, l’attività di pesca con reti a strascico a divergenti, sfogliare rapidi, reti gemelle a divergenti è vietata anche ai pescherecci provenienti da altri compartimenti abilitati ai sistemi di pesca interessati.

La Direzione generale della pesca marittima e dell’acquacoltura può autorizzare l’effettuazione di attività di ricerca in mare, a scopi scientifici, nelle acque del compartimento in cui si attua la misura.