MINISTERO POLITICHE AGRICOLE – Decreto ministeriale 30 dicembre 2016
Piano assicurativo agricolo 2017
Art. 1
Produzioni, allevamenti, strutture, rischi e garanzie assicurabili
Ai fini della copertura assicurativa dei rischi agricoli sull’intero territorio nazionale per l’anno 2017, ai sensi del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 e successive modifiche, in attuazione dell’art. 37 del regolamento (UE) n. 1305/2013, e dell’art. 49 del regolamento (UE) n. 1308/2013, si considerano assicurabili le produzioni vegetali, le strutture aziendali, gli allevamenti zootecnici, i rischi e le garanzie indicati nell’allegato 1 al presente decreto, nei limiti delle disponibilità di bilancio.
Art. 2
Determinazione dei valori assicurabili
I valori assicurabili, con polizze agevolate, delle produzioni vegetali e animali, dei mancati redditi per il periodo di fermo degli allevamenti zootecnici colpiti da epizoozie e dei costi per il ripristino delle strutture aziendali e per lo smaltimento delle carcasse di animali morti, sono calcolati applicando i prezzi unitari di mercato stabiliti con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi dell’art. 127 della legge n. 388/2000, comma 3, e dell’art. 2, comma 5-ter, del decreto legislativo n. 102/2004.
I valori assicurabili delle produzioni vegetali devono essere contenuti nel limite della produzione media annua calcolata ai sensi del regolamento (UE) n. 1305/2013, art. 37, del regolamento (UE) n. 702/2014, art. 2, comma 16 e del decreto ministeriale 12 gennaio 2015.
Art. 3
Combinazioni dei rischi assicurabili
Nell’allegato 2, che costituisce parte integrante del presente decreto, sono individuate le tipologie colturali delle specie vegetali indicate all’allegato 1, punto 1.1, assicurabili con polizze agevolate.
Le coperture assicurative che coprono la mancata resa (quantitativa o quanti/qualitativa) delle produzioni vegetali possono avere le seguenti combinazioni:
a) polizze che coprono l’insieme delle avversità elencate all’allegato l, punto 1.2 (avversità catastrofali + avversità di frequenza + avversità accessorie);
b) polizze che coprono l’insieme delle avversità elencate all’allegato 1, punto 1.2.1 (avversità catastrofali) e almeno 1 al punto 1.2.2.1 (avversità di frequenza);
c) polizze che coprono almeno tre delle avversità elencate all’allegato 1, punto 1.2.2 (avversità di frequenza e avversità accessorie);
d) polizze che coprono l’insieme delle avversità elencate all’allegato l, punto 1.2.1. (avversità catastrofali);
e) polizze sperimentali.
Con le stesse polizze che assicurano le avversità atmosferiche con soglia di danno sulle colture possono essere assicurati anche i danni da fitopatie e attacchi parassitari elencati all’allegato 1, punti 1.5 e 1.6, purché siano conformi alle disposizioni di cui all’art. 26 del regolamento (UE) n. 702/2014, all’art. 37 del regolamento (UE) n. 1305/2013 e, limitatamente all’uva da vino, anche all’art. 49 del reg. (UE) n. 1308/2013.
Gli schemi di polizza dovranno prevedere una soglia di danno superiore al 30% da applicare sull’intera produzione assicurata per Comune, ad eccezione delle tipologie di polizze senza soglia di danno di cui al successivo art. 5, comma 4, lettera b). La quantificazione del danno dovrà essere valutata con riferimento al momento della raccolta come differenza tra resa effettiva e resa assicurata tenendo conto anche della eventuale compromissione della qualità.
L’eccezionalità dell’avversità atmosferica assimilabile a calamità naturale, come definita ai sensi dell’art. 2, comma 16 del regolamento (UE) n. 702/2014, si intende comunque riconosciuta nei casi in cui il perito che deve stimare il danno a seguito di denuncia di sinistro da parte dell’assicurato, verificati i dati meteo, il danno riscontrato sulla coltura e l’esistenza del nesso di causalità tra evento/i e i danni, anche su appezzamenti limitrofi, si accerta che il danno abbia superato il 30% della produzione dell’agricoltore.
In via sperimentale, solo per il prodotto frumento così come definito all’allegato1.1 del presente decreto, la quantificazione del danno può tenere conto anche di eventuali variazioni negative di prezzo.
Le strutture aziendali sono assicurabili unicamente con polizze in cui sono comprese tutte le avversità elencate all’allegato 1, punto 1.4. Le polizze possono coprire facoltativamente anche le piogge alluvionali.
I costi di smaltimento delle carcasse animali dovranno riguardare tutte le morti da epizoozie, elencate all’allegato 1, punto 1.7, sempre che non risarciti da altri interventi comunitari o nazionali e possono comprendere anche le morti dovute ad altre cause.
Le produzioni zootecniche per la copertura mancato reddito e abbattimento forzoso sono assicurabili unicamente con polizze in cui sono comprese tutte le epizoozie obbligatorie per singola specie assicurata, cui possono essere aggiunte in tutto o in parte quelle facoltative, così come riportate nell’elenco di cui all’allegato 1, da punto 1.7.1 a 1.7.7.
Le produzioni zootecniche assicurate per la garanzia mancato reddito di cui all’allegato 1 punto 1.8 possono coprire anche per le diminuzioni di reddito dovute ai provvedimenti previsti per le aree perifocali.
La copertura assicurativa è riferita all’anno solare o all’intero ciclo produttivo di ogni singola coltura o allevamento.
La copertura assicurativa per singolo beneficiario deve comprendere:
l’intera produzione per ciascuna tipologia di prodotto vegetale di cui all’allegato 1 coltivata all’interno di un territorio comunale;
l’intera mandria o l’intero prodotto ottenibile dalla stessa per ciascuna specie animale di cui all’allegato 1 elenco 1.7 allevata all’interno di un territorio comunale;
le intere superfici occupate dalle strutture aziendali per ciascuna tipologia di cui all’elenco 1.3 all’interno di un territorio comunale.
Per la copertura di ciascuna tipologia di rischio di cui ai commi 2 e 3 (avversità atmosferiche, fitopatie, attacchi parassitari), ferma restando la possibilità di utilizzare lo strumento della co-assicurazione, non è consentita la stipula di più polizze ovvero di più certificati di adesione a polizze collettive per ogni piano assicurativo individuale ferma restando la regola che, ai fini del risarcimento in caso di danni, la soglia deve essere calcolata per l’intero prodotto di cui all’allegato 1/comune.
Art. 4
Contenuti del contratto assicurativo e altre informazioni
Nel contratto assicurativo deve essere, tra l’altro riportato, per ogni garanzia e bene assicurato, il valore assicurato, la tariffa applicata, l’importo del premio, la soglia di danno e/o la franchigia e la presenza di polizze integrative non agevolate. Le polizze integrative non agevolate per la copertura della parte di rischio a totale carico del produttore, richiamate all’art. 1, comma 1 del decreto ministeriale del 12 febbraio 2007 e al comma 1 dell’articolo unico del decreto ministeriale 8 maggio 2012, hanno lo stesso oggetto assicurato della polizza agevolata ma riguardano garanzie, valori e quantità non agevolabili.
I beneficiari per le polizze individuali o gli organismi associativi per le polizze collettive trasmettono al sistema di gestione del rischio i dati delle polizze integrative non agevolate, di cui al decreto ministeriale 12 gennaio 2015, art. 14, comma 12.
L’esistenza di polizze integrative non agevolate non segnalate nei certificati delle polizze agevolate, ovvero la loro mancata trasmissione ai fini del caricamento nel Sistema per la gestione del rischio, è motivo di decadenza dal diritto all’aiuto, oltre alla segnalazione del fatto alle autorità competenti.
Ai fini dei controlli gli organismi pagatori sono autorizzati a chiedere conferma dei dati riportati nelle polizze alle compagnie assicurative che hanno preso in carico i rischi.
Il Piano assicurativo individuale (PAI) di cui all’allegato B, lettera b) del decreto ministeriale 12 gennaio 2015 così come modificato dal decreto ministeriale n. 1018 dell’8 marzo 2016, univocamente individuato nel SIAN, costituisce un allegato obbligatorio alla polizza o al certificato di polizza per le polizze collettive, ai sensi dell’art. 14, comma 2, lettera b) del medesimo decreto.
Art. 5
Determinazione del contributo e aliquote massime concedibili
La spesa premi ammissibile a contributo è pari al minor valore risultante dal confronto tra la spesa premi ottenuta applicando i parametri contributivi calcolati dall’ISMEA, secondo le specifiche tecniche riportate nell’allegato n. 3 al presente decreto, e la spesa premi risultante dal certificato di polizza.
Nell’allegato n. 4 al presente decreto, sono stabilite le definizioni delle avversità atmosferiche e garanzie ammissibili alla copertura assicurativa agevolata.
Le misure di sostegno pubblico della spesa assicurativa agricola agevolata non prevedono criteri di selezione delle operazioni pertanto, al fine di contenere la spesa pubblica nel limite delle risorse disponibili, qualora queste non fossero sufficienti a coprire le aliquote massime di aiuto previste, la misura del contributo sarà determinata a consuntivo tenuto conto delle disponibilità di bilancio.
Le percentuali contributive massime sui premi assicurativi, da applicare secondo quanto previsto nell’allegato 3 del presente decreto e tenuto conto delle disponibilità di bilancio nazionale e comunitario sono, per ogni combinazione coltura, struttura o allevamento/tipologia di polizza/garanzia, le seguenti:
a) polizze con soglia di danno, relative a:
1) colture (compresa l’uva da vino)/eventi assimilabili a calamità naturali, fitopatie, infestazioni parassitarie secondo le combinazioni di cui all’art. 3, commi 2 e 3: fino al 65% della spesa ammessa;
2) allevamenti/epizoozie/Mancato reddito e abbattimento forzoso: fino al 65% della spesa ammessa;
3) allevamenti/squilibri igro-termometrici/Riduzioni produzioni di latte: fino al 65% della spesa ammessa;
4) allevamenti / andamento stagionale avverso/mancata o ridotta produzione di miele: fino al 65% della spesa ammessa;
5) polizze sperimentali: fino al 65% della spesa ammessa;
b) polizze senza soglia di danno, relative a:
1) strutture aziendali/eventi assimilabili a calamità naturali ed altri eventi climatici: fino al 50% della spesa ammessa;
2) allevamenti/animali morti per qualunque causa/smaltimento carcasse: fino al 50% della spesa ammessa;
3) polizze sperimentali: fino al 50% della spesa ammessa.
Art. 6
Termini di sottoscrizione delle polizze
Ai fini dell’ammissibilità a contributo le polizze assicurative singole ed i certificati per le polizze collettive devono essere sottoscritti entro le date ricadenti nell’anno a cui si riferisce la campagna assicurativa, di seguito indicate:
a) per le colture a ciclo autunno primaverile entro il 30 aprile;
b) per le colture permanenti entro il 30 aprile;
c) per le colture a ciclo primaverile entro il 31 maggio;
d) per le colture a ciclo estivo, di secondo raccolto, trapiantate entro il 15 luglio;
e) per le colture a ciclo autunno invernale e colture vivaistiche entro il 31 ottobre;
f) Per le colture che appartengono ai gruppi di cui alle lettere c) e d) seminate o trapiantate successivamente alle scadenze indicate, entro la scadenza successiva.
In presenza di motivate difficoltà che non consentano il rispetto di tali termini, con provvedimento dell’autorità di gestione gli stessi possono essere differiti per il tempo strettamente necessario a consentire agli agricoltori la stipula delle polizze assicurative o dei certificati, per coloro che aderiscono a polizze collettive.
Art. 7
Modifiche al Piano
Con successivo decreto ministeriale, previa comunicazione alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, possono essere apportate modifiche o integrazioni alle disposizioni inserite nel presente provvedimento, tese a recepire eventuali modifiche apportate al Programma nazionale di sviluppo rurale, o per effetto di modifiche delle normative nazionali, nonché di eventuali esigenze di razionalizzazione della spesa pubblica, di ampliamento della copertura assicurativa, anche con polizze sperimentali, ad ulteriori rischi, colture, allevamenti e strutture aziendali e di incremento del numero di imprese assicurate.
Allegato 1
1.1 PRODUZIONI VEGETALI ASSICURABILI | ||
---|---|---|
CEREALIAVENA FARRO FRUMENTO GRANO SARACENO MAIS MIGLIO ORZO RISO SEGALE SORGO TRITICALE OLEAGINOSE COLZA SENAPE GIRASOLE SOIA ORTICOLE AGLIO ASPARAGO BARBABIETOLA ROSSA BIETA BROCCOLI CARCIOFI CARDO ALIMENTARE CAROTA CAVOLFIORE CAVOLO CETRIOLI CIPOLLE COCOMERI FINOCCHI FRAGOLE INSALATE MELANZANE MELONI PEPERONI POMODORI PORRO RADICCHIO RAVANELLO SCALOGNO SEDANO SPINACI ZUCCA ZUCCHINA LEGUMINOSE ARACHIDE CECI CICERCHIE FAGIOLI FAGIOLINI FAVE LENTICCHIE LUPINI PISELLI | FORAGGEREERBA MEDICA ERBAI FAVINO LOIETTO SULLA TRIFOGLIO LUPINELLA COLTURE INDUSTRIALI ARBOREE DA BIOMASSA ERBACEE DA BIOMASSA BARBABIETOLA ZUCCHERO PATATE PIOPPO TABACCO SUGHERETE TESSILI CANAPA LINO POMACEE MELE PERE DRUPACEE ALBICOCCHE CILIEGE NETTARINE PESCHE SUSINE AGRUMI ARANCE BERGAMOTTO CEDRO KUMQUAT LIMONI MANDARANCE MANDARINI POMPELMI SATSUMA OLIVICOLE OLIVE DA OLIO OLIVE DA TAVOLA VITICOLE UVA DA TAVOLA UVA DA VINO FRUTTICOLE VARIE ACTINIDIA CACHI CASTAGNE FICHI FICHI D’INDIA GELSO LAMPONI MIRTILLI MORE NESPOLO DEL GIAPPONE MANGO | Segue FRUTTICOLE VARIERIBES UVA SPINA ALTRE FRUTTICOLE FRUTTA IN GUSCIO MANDORLE NOCCIOLE NOCI PISTACCHIO ORNAMENTALI PIANTE FLORICOLE FRONDE ORNAMENTALI VIVAI ARBOREE E ERBACEE VIVAI PIANTE ARBOREE DA FRUTTO PIANTE DI VITI PORTAINNESTO VIVAI DI VITI VIVAI DI PIANTE ERBACEE VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN VASO Arbusti Erbacee perenni Piante da fiore Palme Rampicanti Siepi Alberi ornamentali sempreverdi Alberi ornamentali caducifoglie Rosai Altre ornamentali VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN PIENO CAMPO Siepi Alberi ornamentali sempreverdi Alberi ornamentali caducifoglie Altre ornamentali VIVAI DI PIANTE INDUSTRIALI VIVAI DI PIANTE FORESTALI PIANTE AROMATICHE ANICE BASILICO CORIANDOLO PEPERONCINO PREZZEMOLO ALTRE AROMATICHE ALTRE COLTURE MIRTO ROSA CANINA ZAFFERANO PIANTE OFFICINALI PRODUZIONI sotto serre e tunnels PRODUZIONI protette da reti antigrandine PRODUZIONI protette da impianti antibrina PRODUZIONI DA SEME GOJI FUNGHI COLTIVATI QUINOA |
1.2 AVVERSITA’ ASSICURABILI A CARICO DELLE PRODUZIONI VEGETALI DI CUI AL PUNTO 1.1
1.2.1 – Avversità catastrofali
ALLUVIONE |
SICCITA’ |
GELO E BRINA |
1.2.2 Altre avversità
1.2.2.1 Avversità di frequenza
ECCESSO DI NEVE |
ECCESSO DI PIOGGIA |
GRANDINE |
VENTI FORTI |
1.2.2.2 Avversità accessorie
COLPO DI SOLE E VENTO CALDO |
SBALZI TERMICI |
1.3 STRUTTURE AZIENDALI ASSICURABILI
IMPIANTI DI PRODUZIONI ARBOREE E ARBUSTIVE |
RETI ANTIGRANDINE |
SERRE E TUNNEL FISSI RIVESTIMENTO IN FILM PLASTICO |
SERRE FISSE RIVESTIEMENTO IN VETRO NON TEMPERATO O PLASTICA |
SERRE FISSE RIVESTITE IN VETRO |
SERRE PER FUNGHICOLTURA – strutture ad arco ricoperte con strati di nylon isolante coibentato munite di controllo di areazione a doppio strato |
OMBRAI – strutture indipendenti in ferro zincato coperte con rete ombreggiante |
IMPIANTI ANTIBRINA |
1.4 INSIEME DELLE AVVERSITA’ ASSICURABILI A CARICO DELLE STRUTTURE AZIENDALI DI CUI AL PUNTO 1.3
GRANDINE – TROMBA D’ARIA – ECCESSO DI NEVE – VENTO FORTE – URAGANO – FULMINE – ECCESSO DI PIOGGIA – GELO (quest’ultimo solamente per impianti di produzioni arboree e arbustive) |
1.5 FITOPATIE ASSICURABILI A CARICO DELLE PRODUZIONI VEGETALI DI CUI AL PUNTO 1.1
ALTERNARIA |
ANTRACNOSI |
ASPERGILLUS FLAVUS, ASPERGILLUS PARASITICUS |
BATTERIOSI |
BOTRITE |
CANCRO BATTERICO DELLE POMACEE |
CARBONE |
COLPO DI FUOCO BATTERICO (erwinia amylovora) |
CORINEO |
VIROSI |
FLAVESCENZA DORATA |
FUSARIOSI |
MAL DEL PIEDE |
RUGGINI |
SEPTORIOSI |
MAL DELL’ ESCA |
OIDIO |
MAL DELL’INCHIOSTRO |
MARCIUME BRUNO |
MARCIUME RADICALE |
TICCHIOLATURA |
PERONOSPORA |
VAIOLATURA DELLE DRUPACEE (Sharka) |
SCOPAZZI DEL MELO (apple proliferation phytoplasma) |
1.6 INFESTAZIONI PARASSITARIE A CARICO DI PRODUZIONI VEGETALI, DI CUI AL PUNTO 1.1
CINIPIDE DEL CASTAGNO |
DIABROTICA |
PUNTERUOLO ROSSO DELLE PALME |
TIGNOLE DEL POMODORO |
TARLO ASIATICO (anoplophora spp) |
MOSCERINO DEI PICCOLI FRUTTI (Drosophila Suzukii) |
1.7 ALLEVAMENTI ZOOTECNICI ASSICURABILI
BOVINI |
BUFALINI |
SUINI |
OVICAPRINI |
AVICOLI |
API |
EQUINI |
CUNICOLI |
1.7.1 EPIZOOZIE ASSICURABILI NEGLI ALLEVAMENTI BOVINI E BUFALINI
Obbligatorie:
AFTA EPIZOOTICA |
BRUCELLOSI |
PLEUROPOLMONITE |
TUBERCOLOSI |
Facoltative:
LEUCOSI ENZOOTICA |
BLUE TONGUE |
ENCEFALOPATIA SPONGIFORME BOVINA |
CARBONCHIO EMATICO |
DIARREA VIRALE BOVINA |
RINOTRACHEITE INFETTIVA/ MALATTIA DELLE MUCOSE |
PARATUBERCOLOSI |
1.7.2 EPIZOOZIE ASSICURABILI NEGLI ALLEVAMENTI SUINI
Obbligatorie:
PESTE SUINA CLASSICA |
VESCICOLARE SUINA |
AFTA EPIZOOTICA |
Facoltative:
PESTE SUINA AFRICANA |
TRICHINELLOSI |
MORBO DI AUJESZKY |
1.7.3 EPIZOOZIE ASSICURABILI NEGLI ALLEVAMENTI OVICAPRINI
Obbligatorie:
BLUE TONGUE |
BRUCELLOSI |
AFTA EPIZOOTICA |
Facoltativa:
SCRAPIE |
1.7.4 EPIZOOZIE ASSICURABILI NEGLI ALLEVAMENTI AVICOLI
Obbligatoria:
NEWCASTLE |
Facoltative:
INFLUENZA AVIARIA |
SALMONELLOSI |
TRICOMONIASI AVIARIA |
MYCOPLASMA GALLISEPTICUM E MYCOPLASMA SYNOVIAE |
1.7.5 EPIZOOZIE ASSICURABILI NEGLI ALLEVAMENTI DI API
Obbligatorie:
PESTE AMERICANA |
PESTE EUROPEA |
Facoltative:
VARROASI |
ACARIOSI |
AMEBIASI |
INFESTAZIONE DA AETHINIA TUMIDA |
NOSEMIASI |
1.7.6 EPIZOOZIE ASSICURABILI NEGLI ALLEVAMENTI EQUINI
Obbligatorie:
ENCEFALITE EQUINA |
ANEMIA INFETTIVA |
Facoltative:
ARTERITE VIRALE |
INFUENZA EQUINA |
1.7.7 EPIZOOZIE ASSICURABILI NEGLI ALLEVAMENTI CUNICOLI
Obbligatorie:
MIXOMATOSI |
MALATTIA EMORRAGICA VIRALE |
Facoltative:
PASTEURELLOSI |
ENTEROCOLITE EPIZOOTICA |
COLIBACILLOSI |
STAFILOCOCCOSI |
COCCIDIOSI |
INFESTAZIONE DA PASSALURUS AMBIGUUS |
ROGNA AURICOLARE E CUTANEA |
ENCEFALITOZOONOSI |
DERMATOFITOSI |
1.8 GARANZIE ASSICURABILI PER LE PRODUZIONI ZOOTECNICHE DI CUI AL PUNTO 1.7
MANCATO REDDITO |
MANCATA PRODUZIONE DI LATTE BOVINO |
MANCATA PRODUZIONE DI MIELE |
ABBATTIMENTO FORZOSO |
COSTO DI SMALTIMENTO |
Allegato 2
TIPOLOGIE COLTURALI ASSICURABILI
(Testo dell’allegato)
Allegato 3
METODOLOGIA DI CALCOLO DEI PARAMETRI CONTRIBUTIVI
Colture
Il parametro contributivo è pari alla tariffa media dell’anno in corso per ogni combinazione comune/prodotto/tipologia di polizza (come classificate all’art. 3, comma 2), calcolata con la seguente formula: [(somma dei premi assicurativi dell’anno)/(somma dei valori assicurati nell’anno)] × 100. Il parametro contributivo può essere calcolato anche sulla base di dati provvisori.
Al fine di promuovere la sottoscrizione da parte degli agricoltori di polizze che coprono la maggior parte delle avversità, con particolare riferimento a quelle catastrofali, è introdotto il seguente meccanismo di salvaguardia:
1 – nel caso in cui la spesa ammessa a contributo delle polizze agevolate di cui all’art. 3, comma 2, lettere a), b), d), sia inferiore al 90% del premio assicurativo, la stessa è incrementata fino al 90% del premio assicurativo;
2 – nel caso in cui la spesa ammessa a contributo delle polizze agevolate di cui all’art. 3, comma 2, lettera c), sia inferiore al 75% del premio assicurativo, la stessa è incrementata fino al 75% del premio assicurativo.
Produzioni zootecniche
Il parametro contributivo delle produzioni zootecniche è pari alla tariffa media dell’anno in corso per ogni combinazione provincia/allevamento/garanzia, considerando eventualmente anche la consistenza dell’allevamento, calcolata con la seguente formula: [(somma dei premi assicurativi dell’anno)/(somma dei valori assicurati nell’anno)] × 100, tenendo conto anche dei giorni di copertura assicurativa. Il parametro contributivo può essere calcolato anche sulla base di dati provvisori.
Strutture
Il parametro contributivo delle strutture aziendali è pari alla tariffa media nazionale dell’anno in corso per ogni tipologia di struttura aziendale, calcolata con la seguente formula: [(somma dei premi assicurativi dell’anno)/(somma dei valori assicurati nell’anno)] × 100, tenendo conto anche dei giorni di copertura assicurativa. Il parametro contributivo può essere calcolato anche sulla base di dati provvisori.
Nuovi assicurati
Il parametro contributivo dei certificati assicurativi con CUAA (codice unico di identificazione dell’azienda agricola) non presente nelle statistiche assicurative dei precedenti cinque anni è pari alla tariffa effettiva dell’anno in corso per singolo certificato; tale agevolazione si estende anche ai due anni successivi a quello di adesione iniziale al sistema assicurativo agevolato da parte dell’impresa agricola, individuata mediante il CUAA. I dati relativi ai nuovi assicurati sono esclusi dalla metodologia per il calcolo dei parametri.
Limiti massimi
In ogni caso, considerando anche i nuovi assicurati ed i meccanismi di salvaguardia a favore delle polizze che coprono la maggior parte delle avversità, con particolare riferimento a quelle catastrofali, il parametro contributivo massimo per la tipologia di polizze di cui all’art. 3, comma 2, lettera c), è: 20 per la frutta, 15 per tabacco, nesti di vite, Piante di vite Portinnesto, Vivai di Vite, e orticole, 8 per i cereali, 10 per gli altri prodotti, tenuto conto della classificazione riportata nell’allegato 1. Per la tipologia di polizza di cui all’art. 3, comma 2 lettere a), b), d) il parametro massimo è 25 per tutti i prodotti.
In ogni caso (considerando anche i nuovi assicurati) il parametro contributivo massimo delle produzioni zootecniche è pari a 15.
In ogni caso (considerando anche i nuovi assicurati) il parametro contributivo massimo delle strutture aziendali è pari a 1,5.
Allegato 4
DEFINIZIONI DI EVENTI E GARANZIE
I – Eventi avversi
Grandine: acqua congelata in atmosfera che cade sotto forma di granelli di ghiaccio di dimensioni variabili.
Gelo: abbassamento termico inferiore a 0 gradi centigradi dovuto a presenza di masse d’aria fredda. Gli effetti negativi della violenza e/o intensità di tale avversità atmosferica devono essere riscontrabili su una pluralità di enti e/o colture limitrofe.
Brina: congelamento di rugiada o sublimazione del vapore acqueo sulla superficie delle colture dovuta ad irraggiamento notturno. Gli effetti negativi della violenza e/o intensità di tale avversità atmosferica devono essere riscontrabili su una pluralità di enti e/o colture limitrofe.
Eccesso di pioggia: eccesso di disponibilità idrica nel terreno e/o di precipitazioni eccedenti le medie del periodo che abbiano causato danni alle produzione assicurate. Gli effetti di tale evento devono essere riscontrati su una pluralità di enti e/o colture limitrofe o poste nelle vicinanze ed insistenti in zone aventi caratteristiche orografiche analoghe.
Alluvione: calamità naturale che si manifesta sotto forma di esondazione, dovuta ad eccezionali eventi atmosferici, di corsi e specchi d’acqua naturali e/o artificiali che invadono le zone circostanti e sono accompagnate da trasporto e deposito di materiale solido e incoerente. Gli effetti di tale evento devono essere riscontrati su una pluralità di enti e/o colture limitrofe o poste nelle vicinanze ed insistenti in zone aventi caratteristiche orografiche analoghe.
Vento forte: fenomeno ventoso che raggiunga almeno il 7 grado della scala Beaufort, limitatamente agli effetti meccanici diretti sul prodotto assicurato, ancorché causato dall’abbattimento dell’impianto arboreo. Gli effetti di tale evento devono essere riscontrati su una pluralità di enti e/o colture limitrofe o poste nelle vicinanze ed insistenti in zone aventi caratteristiche orografiche analoghe.
Vento caldo (Scirocco e/o Libeccio): movimento più o meno regolare o violento di masse d’aria calda tra sud-est e sud-ovest abbinato ad una temperatura di almeno 30° che per durata e/o intensità arrechi effetti negativi al prodotto. Nel rischio possono essere considerati anche i danni causati da vento composto da masse d’aria satura di particelle di acqua marina (aereosol atmosferico) che per durata e/o intensità arrechi effetti negativi al prodotto.
Gli effetti negativi della violenza e/o intensità di tale avversità atmosferica devono essere riscontrabili in una pluralità di enti e/o colture limitrofe.
Sbalzo termico: variazione brusca e repentina della temperatura che per durata e/o intensità arrechi effetti determinanti sulla vitalità delle piante con conseguente compromissione della produzione. Gli effetti negativi della violenza e/o intensità di tale avversità atmosferica devono essere riscontrabili su una pluralità di enti e/o colture limitrofe.
Siccità: straordinaria carenza di precipitazioni rispetto a quelle normali del periodo che comporti l’abbassamento del contenuto idrico del terreno al di sotto del limite critico di umidità e/o depauperamento delle fonti di approvvigionamento idrico tale da rendere impossibile anche l’attuazione di interventi irrigui di soccorso. Tale evento deve arrecare effetti determinanti sulla vitalità delle piante oggetto di assicurazione con conseguente compromissione della produzione assicurata. Gli effetti della siccità devono essere riscontrati su una pluralità di enti e/o colture limitrofe o poste nelle vicinanze.
Colpo di sole: Incidenza diretta dei raggi solari sotto l’azione di forti calori che per durata e/o intensità arrechi effetti negativi al prodotto. Gli effetti negativi della violenza e/o intensità di tale avversità atmosferica devono essere riscontrabili in una pluralità di enti e/o colture limitrofe.
Eccesso di neve: precipitazione atmosferica da aghi o lamelle di ghiaccio che per durata e/o intensità arrechi effetti meccanici determinanti sulla pianta e conseguente compromissione della produzione. Gli effetti negativi della violenza e/o intensità di tale avversità atmosferica devono essere riscontrabili su una pluralità di enti e/o colture limitrofe.
II – Garanzie
Garanzie a copertura delle rese a seguito di avversità atmosferiche.
Si intendono i contratti assicurativi che coprono la mancata resa quali/quantitativa della produzione a causa delle combinazioni degli eventi avversi ammessi alla copertura assicurativa agevolata indicate all’art. 3 comma 2, ed eventualmente delle fitopatie e degli attacchi parassitari.
In termini di valore la mancata resa dovrà essere espressa come la differenza tra la resa effettiva risultante al momento del raccolto e resa assicurata, pari alla media della produzione ordinaria del triennio precedente o, in alternativa, dei cinque anni precedenti escludendo l’anno con la produzione più bassa e quello con la produzione più elevata, moltiplicata per il prezzo medio dell’ultimo triennio, calcolato ai sensi dell’art. 5-ter del decreto legislativo n. 102/04, o a quella effettivamente ottenibile nell’anno, se inferiore.
III – Garanzie zootecnia
Mancato reddito: perdita totale o parziale del reddito derivante dall’applicazione di ordinanze dell’Autorità sanitaria conseguenti a focolai di malattie epizootiche assicurabili con polizze agevolate.
Per mancato reddito si intende la mancata produzione relativa ad un ordinamento produttivo per specie allevata a cui possono essere aggiunti i maggiori costi sostenuti, al netto dei costi non sostenuti.
Mancata produzione di latte vaccino: riduzione della produzione di latte dovuta a valori termo-igrometrici elevati, misurabili come superamento del 90° percentile sia di temperatura che di umidità, per un periodo di tempo superiore a 72 ore che determina un calo della produzione giornaliera superiore al 15%. Nell’allevamento oltre alla ventilazione naturale devono essere presenti e funzionanti sistemi di raffrescamento combinati (acqua e ventilazione).
Mancata produzione di miele: riduzione della produzione di miele nel corso dell’intera annata dovuta ad uno o più dei seguenti fenomeni che si verificano nel periodo di fioritura delle piante nettarifere oggetto di bottinatura:
– precipitazioni piovose: superamento della soglia del 40% del rapporto tra giorni con precipitazioni che durano almeno la metà del periodo di luce della giornata, e del numero dei giorni di fioritura delle specie nettarifere interessate;
– temperature critiche: abbassamento delle temperature al di sotto dei 15°C e innalzamento al di sopra dei 36°C per una durata pari ad almeno la metà del periodo di luce della giornata nel periodo di fioritura delle specie nettarifere interessate;
– siccità: oltre alla definizione dell’evento riportato per i vegetali, la stessa deve determinare una riduzione della produzione nettarifera delle specie vegetali oggetto di bottinatura.
Gli effetti negativi di tali avversità atmosferiche devono essere riscontrabili su una pluralità di enti e/o allevamenti limitrofi.
Abbattimento forzoso: perdita totale o parziale del valore del capitale zootecnico dell’allevamento, dovuta all’abbattimento parziale o totale dei capi presenti nell’allevamento in esecuzione dell’ordinanza emessa dall’autorità sanitaria ai sensi delle norme di polizia veterinaria o di abbattimenti comunque finalizzati al risanamento o all’eradicazione di malattie infettive, nell’ambito di piani sanitari volontari regolati da specifiche normative regionali o nazionali. Non sono oggetto di garanzia assicurabile le perdite indennizzabili da altri provvedimenti normativi.
Costo di smaltimento: costo sostenuto per il prelevamento, il trasporto dall’allevamento all’impianto di trasformazione, nonché i costi di distruzione delle carcasse di animali per le cause richiamate all’art. 3, comma 6 del presente Piano assicurativo.
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