MINISTERO POLITICHE AGRICOLE – Decreto ministeriale del 14 ottobre 2022
Criteri e modalità per l’attuazione degli interventi volti a favorire le forme di produzione agricola a ridotto impatto ambientale e per la promozione di filiere e distretti di agricoltura biologica (G.U. 16 dicembre 2022, n. 293)
Art. 1
Oggetto e ambito di intervento
1. Il presente decreto disciplina i criteri e le modalità per l’attuazione degli interventi volti a favorire le forme di produzione agricola a ridotto impatto ambientale e per la promozione di filiere e distretti di agricoltura biologica, finanziati a valere sulla disponibilità del «Fondo per l’agricoltura biologica» di cui all’art. 1, comma 522, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, così come incrementato dall’art. 68, comma 15-bis del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106.
2. Gli specifici interventi volti a favorire le forme di produzione agricola a ridotto impatto ambientale e la promozione di filiere e distretti di agricoltura biologica sono selezionati mediante procedura ad evidenza pubblica per la concessione di contributi in conto capitale.
3. Il Dipartimento delle politiche competitive della qualità agroalimentare, della pesca e dell’ippica – Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare, della pesca e dell’ippica – pone in essere tutte le necessarie procedure, con l’emanazione dei relativi provvedimenti, per la gestione delle risorse del «Fondo per l’agricoltura biologica» finalizzata alla concessione dei contributi di cui al comma 2, per l’attuazione degli interventi per le forme di produzione agricola a ridotto impatto ambientale e per la promozione di filiere e distretti di agricoltura biologica».
4. Gli interventi di cui al presente decreto, nel rispetto della normativa dell’Unione europea in materia di aiuti di Stato, riguardano le categorie di aiuti previste dal regolamento (UE) n. 702/2014 che dichiara compatibili con il mercato interno alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali, e in particolare:
a. aiuti per il trasferimento di conoscenze e per azioni di informazione (art. 21 del regolamento (UE) n. 702/2014), destinati ad azioni di formazione professionale e acquisizione di competenze (come corsi di formazione, seminari e coaching), ad attività dimostrative e ad azioni di informazione;
b. aiuti per i servizi di consulenza (art. 22 del regolamento (UE) n. 702/2014), intesi ad aiutare le aziende agricole, filiere e distretti di agricoltura biologica a usufruire di servizi di consulenza per migliorare le prestazioni economiche e ambientali nonchè la sostenibilità e la resilienza climatiche dell’azienda o dell’investimento;
c. aiuti alle azioni promozionali a favore dei prodotti agricoli (art. 24 del regolamento (UE) n. 702/2014), volti all’organizzazione e alla partecipazione a concorsi, fiere ed esposizioni; pubblicazioni destinate a sensibilizzare il grande pubblico in merito ai prodotti agricoli biologici, alle filiere biologiche e ai distretti biologici/biodistretti.
5. Nei limiti delle risorse disponibili come da art. 1, comma 522 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 e dell’art. 68, comma 15-bis del decreto-legge del 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106 e di quanto disposto nel regolamento (UE) n. 702/2014, l’attuazione degli interventi è disciplinata con successivi provvedimenti che individuano, oltre a quanto è previsto dal presente decreto, le categorie di intervento, l’ammontare delle risorse disponibili, le tipologie di investimento, i requisiti di accesso dei Soggetti proponenti, le condizioni di ammissibilità dei Progetti, le spese ammissibili, la forma e le intensità delle agevolazioni, nonchè le modalità di presentazione delle domande, i criteri di valutazione e le modalità di concessione ed erogazione delle agevolazioni.
6. I contributi concessi ai sensi del presente decreto sono esenti dall’obbligo di notifica alla commissione europea ai sensi del regolamento (UE) n. 702/2014, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento (UE) n. 1857/2006.
Art. 2
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto, fatte salve le definizioni di cui all’art. 3 del regolamento (UE) n. 2018/848, si intende per:
a) «Filiera biologica»: l’insieme degli operatori biologici coinvolti nelle fasi della produzione biologica (produzione, preparazione e distribuzione/immissione sul mercato) organizzata con qualsiasi forma giuridica, comprese quelle previste dall’art. 10 della legge 9 marzo 2022, n. 23, che preveda, su base regionale o interregionale, in modo numericamente prevalente rispetto al totale la partecipazione degli operatori biologici che svolgono attività di produzione primaria;
b) «Operatore biologico»: l’operatore di cui all’art. 3, punto 13), del regolamento (UE) n. 2018/848 inserito nell’elenco di cui all’art. 7 del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 2049 del 1° febbraio 2012;
c) «Associazioni biologiche»: le associazioni di esclusiva rappresentanza degli operatori biologici, legalmente costituite i cui soci abbiano la propria sede o operino tramite organizzazioni proprie associate in almeno dieci regioni o province autonome;
d) «Distretto biologico/biodistretto»: così come definito dall’art. 13 della legge 9 marzo 2022, n. 23. Nelle regioni che abbiano adottato una normativa specifica in materia di biodistretti o distretti biologici si applicano le definizioni stabilite dalla medesima normativa;
e) «Ministero»: il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;
f) «Provvedimenti»: avvisi attuativi emanati dal Ministero in attuazione del presente decreto;
g) «Soggetto proponente»: il soggetto che assume il ruolo di referente nei confronti del Ministero circa l’esecuzione del progetto, nonchè la rappresentanza dei propri componenti per tutti i rapporti con il Ministero medesimo, ivi inclusi quelli relativi alle attività di erogazione delle agevolazioni;
h) «Soggetti della filiera»: gli operatori biologici che concorrono direttamente alle diverse fasi della filiera biologica;
i) «Progetto»: l’insieme degli interventi proposti dal singolo soggetto proponente;
j) «Soggetto gestore»: il Ministero, ovvero, la società di cui all’art. 8 del decreto ministeriale n. 174/2006 e s.m.i.;
k) «Direzione generale»: Dipartimento delle politiche competitive della qualità agroalimentare, della pesca e dell’ippica, direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare, della pesca e dell’ippica.
Art. 3
Risorse finanziarie
1. Le risorse finanziarie disponibili sono quelle previste dal «Fondo per l’agricoltura biologica» di cui all’art. 1, comma 522, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, incrementate dall’art. 68, comma 15-bis, del decreto-legge del 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106.
2. La totalità delle risorse finanziarie di cui al comma 1, al netto di quelle eventualmente imputate al «soggetto gestore» come specificato nel comma 4 del presente articolo, vengono destinate ai soggetti proponenti di cui all’art. 6 secondo la seguente ripartizione:
a) il 40% è destinato a finanziare interventi proposti da filiere biologiche giuridicamente costituite o costituende;
b) il 30% è destinato a finanziare interventi proposti da associazioni biologiche;
c) il 30% è destinato a finanziare interventi proposti da distretti biologici/biodistretti.
3. L’intensità delle agevolazioni sarà stabilita nei singoli provvedimenti nel rispetto delle percentuali massime previste dagli articoli 21, 22 e 24 del regolamento (UE) n. 702/2014. In ogni caso, ai sensi degli articoli. 21 e 24 del regolamento (UE) n. 702/2014, l’intensità di aiuto non supera il 100 % dei costi ammissibili. In relazione agli aiuti per servizi di consulenza di cui all’art. 22 del regolamento (UE) n. 702/2014, l’importo dell’aiuto è limitato a euro 1.500,00 per consulenza.
4. Per la definizione, l’attuazione, l’istruttoria e il monitoraggio delle misure finanziate con il «Fondo per l’agricoltura biologica», il Ministero può avvalersi del soggetto gestore, attraverso apposite convenzioni ai sensi dell’art. 9, comma 1 del decreto legislativo n. 50/2016, i cui oneri sono imputati alle risorse del Fondo medesimo nella misura di euro 350.000,00 annui, a partire dall’annualità 2022.
Art. 4
Finalità
1. Gli interventi di cui all’art. 5 sono rivolti a favorire le forme di produzione agricola a ridotto impatto ambientale e alla promozione di filiere e distretti di agricoltura biologica e di ogni attività a queste connessa. A tal fine si ritiene necessario stimolare processi di organizzazione dei rapporti tra i differenti soggetti delle filiere agricole biologiche, con l’obiettivo di:
a) promuovere la transizione ecologica del comparto agroalimentare attraverso processi di riconversione alla produzione con metodo biologico;
b) sviluppare la collaborazione e l’integrazione fra i soggetti della filiera che permettano di riconoscere il maggior valore aggiunto alla produzione primaria biologica;
c) stimolare le relazioni di mercato e garantire ricadute positive sulla produzione agricola di prossimità e sull’economia del territorio interessato, in particolare mediante la realizzazione di un sistema integrato, volto alla valorizzazione e alla vendita di prodotti agricoli ed agroalimentari biologici.
Art. 5
Progetti e interventi ammissibili
1. Sono ammissibili a contributo, ai sensi del presente decreto, i progetti che perseguono le finalità di cui all’art. 4, attraverso la realizzazione di uno o più interventi secondo quanto definito ai successivi commi.
2. I progetti possono rivestire carattere nazionale o locale:
a) i progetti a carattere nazionale devono essere realizzati in almeno cinque regioni e/o provincie autonome italiane ed avere ricadute in ambito nazionale;
b) i progetti a carattere locale devono essere realizzati in ambito regionale ed interregionale ed avere ricadute nell’area definita dall’intervento.
3. I progetti, sia a carattere nazionale che a carattere locale, si articolano nelle categorie di interventi previste dal regolamento (UE) 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014 all’art. 1, comma 2, del presente decreto.
4. Nei provvedimenti attuativi il Ministero individua le categorie di interventi ammissibili in relazione ad ogni tipologia di soggetto proponente, nel rispetto dei costi ammissibili previsti dagli articoli 21,22 e 24 del regolamento (UE) n. 702/2014.
5. Qualora in una delle due categorie di progetti (nazionale o locale) non venissero presentate domande di contributo tali da esaurire le risorse disponibili, il Ministero si riserva la facoltà di impiegare tali risorse per finanziare l’altra categoria di progetti.
6. Qualora le domande di contributo presentate eccedessero le disponibilità previste, il Ministero si riserva la facoltà di incrementare tali disponibilità con ulteriori fonti di finanziamento coerenti. Nel caso in cui non si rendessero disponibili risorse aggiuntive, i progetti saranno ammessi a finanziamento in base ai criteri di priorità indicati nei provvedimenti attuativi.
Art. 6
Soggetti proponenti
1. Per i progetti a carattere nazionale di cui all’art. 5 comma 2, lettera a) del presente decreto, possono presentare domanda di accesso ai contribuiti:
a) le filiere biologiche giuridicamente costituite o costituende in raggruppamenti di imprese, aventi almeno le seguenti caratteristiche:
i. compagine costituita da operatori biologici coinvolti nella produzione primaria con la partecipazione di almeno un operatore coinvolto nella preparazione e nella distribuzione di prodotti agricoli ed agroalimentari biologici;
ii. gli operatori biologici coinvolti nella produzione primaria presenti nel raggruppamento dovranno essere in numero maggioritario, e dovranno avere nel complesso sede operativa in almeno cinque regioni e/o province autonome;
iii. i soggetti del raggruppamento dovranno avere interessi comuni nella commercializzazione di uno o più prodotti della filiera biologica;
b) le associazioni biologiche.
2. Per i progetti a carattere locale di cui all’art. 5, comma 2, lettera b) del presente decreto, possono presentare domanda di accesso ai contribuiti i distretti biologici/biodistretti, così come definiti dall’art. 13 della legge 9 marzo 2022, n. 23, riconosciuti dalle regioni e dalle province autonome di competenza alla data di apertura dei bandi di cui all’art. 1, comma 2.
Art. 7
Modalità di presentazione della proposta progettuale
1. La direzione generale procede alla pubblicazione di un apposito avviso pubblico sul sito istituzionale www.politicheagricole.it.
2. La documentazione deve essere inviata tramite posta elettronica certificata (PEC), all’indirizzo specificato nei successivi provvedimenti di cui all’art. 1, comma 5, del presente decreto, accompagnata da una lettera di trasmissione firmata digitalmente dal legale rappresentante del soggetto proponente, salvo diversa indicazione della direzione generale.
Art. 8
Commissione di valutazione
1. Il Ministero può avvalersi di una o più commissioni ministeriali di valutazione, da nominarsi con successivo provvedimento, composte da funzionari del ministero. Il ministero, se necessario, in considerazione della peculiarità del metodo di produzione biologico, designa uno o più esperti scientifici, anche esterni all’amministrazione, qualificati nella materia specifica delle tematiche dei progetti. La commissione può riunirsi in presenza o in modalità telematica. Ai componenti delle commissioni ministeriali non vengono corrisposti compensi, indennità, gettoni di presenza e rimborsi spese nè emolumenti comunque denominati.
Art. 9
Istruttoria, valutazione dei progetti ed eleggibilità al finanziamento
1. La commissione di valutazione, sulla base della documentazione trasmessa alla direzione generale, verifica i requisiti di ammissibilità e valuta i contenuti tecnico-scientifici dei progetti presentati, ivi incluso il piano finanziario dei progetti stessi.
2. Le proposte progettuali di cui all’art. 5 del presente decreto, sono esaminate e valutate sulla base dei criteri generali di seguito riportati:
a) rispondenza e chiarezza degli obiettivi;
b) qualità del progetto e grado di innovazione;
c) trasferibilità e ricadute applicative dei risultati attesi;
d) competenza gestionale ed amministrativa del proponente e dei partecipanti, anche in relazione alle modalità di monitoraggio interno al progetto e alla verificabilità dei risultati;
e) ulteriori criteri di valutazione specifici indicati nei relativi avvisi pubblici.
3. La commissione di valutazione predispone un apposito verbale contenente i risultati dell’istruttoria, dandone pubblicità.
Art. 10
Modalità di concessione del contributo
1. La direzione generale, a seguito dell’istruttoria effettuata dalla commissione di valutazione, provvede all’approvazione del progetto, alla determina del contributo da concedere per lo svolgimento del progetto medesimo, alle modalità di erogazione del contributo stesso e all’ammissione al contributo dei soggetti beneficiari.
2. Il contributo è erogato nelle percentuali massime della spesa ammessa a finanziamento con le modalità riportate all’interno degli articoli 21, 22 e 24 del regolamento (UE) n. 702/2014.
3. La direzione generale, con l’emanazione del decreto di determinazione e concessione del contributo, tra l’altro, individua:
a) soggetto proponente e beneficiari;
b) l’importo totale della spesa ammessa e del contributo concesso;
c) l’ammontare dell’anticipo;
d) la ripartizione della spesa ammessa per singole voci di spesa;
e) la durata ed il termine di conclusione del progetto.
Art. 11
Interventi ammissibili e modalità di rendicontazione
1. I costi ammissibili e le modalità di rendicontazione, in aggiunta a quanto riportato all’art. 5 del presente decreto, sono definiti nel decreto di determina e concessione del contributo.
2. Le spese sono riconosciute in sede di verifica della rendicontazione presentata solo se sostenute nell’ambito del periodo in cui il progetto è in corso e solo se attinenti allo svolgimento delle attività espressamente indicate nella proposta progettuale.
3. La descrizione delle risorse utilizzate e le relative spese devono consentire un’efficace valutazione dell’attività effettuata, dei risultati ottenuti e dei relativi costi sostenuti.
Art. 12
Termine per la realizzazione degli interventi
1. La realizzazione degli interventi deve essere completata entro il termine indicato nel decreto di approvazione progetto e di determina e concessione del contributo. Le spese devono essere effettuate entro il termine di conclusione del progetto.
2. La data di inizio dell’intervento, se non espressamente indicata all’interno del decreto di determinazione e concessione contributo e/o nell’accordo di collaborazione, coincide con la data di registrazione del provvedimento da parte dell’organo di controllo.
Art. 13
Spese ammissibili e intensità di aiuto
1. Le spese ammissibili e le intensità massime di aiuto sono quelle previste per ogni singola categoria di aiuto del regolamento (UE) 702/2014 e indicate dal Ministero nei provvedimenti attuativi.
2. Ai fini del calcolo dell’intensità di aiuto e delle spese ammissibili, tutte le cifre utilizzate sono intese al lordo di qualsiasi imposta o altro onere. I costi ammissibili sono accompagnati da prove documentarie chiare, specifiche e aggiornate.
L’imposta sul valore aggiunto (IVA) non è ammissibile agli aiuti, salvo nel caso in cui non sia recuperabile ai sensi della legislazione nazionale sull’IVA.
3. L’ammontare complessivo del contributo in conto capitale non può superare l’importo delle spese ammissibili e le sovvenzioni concesse devono comunque rispettare i limiti di intensità massime di aiuto previsti.
Art. 14
Cumulo
1. Gli aiuti di cui al presente decreto possono essere cumulati con altri aiuti di Stato, compresi gli aiuti «de minimis», nella misura in cui tali aiuti riguardino costi ammissibili individuabili diversi.
Gli aiuti possono essere cumulati con qualsiasi altro aiuto di Stato, compresi gli aiuti «de minimis», in relazione agli stessi costi ammissibili, in tutto o in parte coincidenti, purchè tale cumulo non porti al superamento dell’intensità di aiuto (o l’entità dell’aiuto) stabilita per ciascun tipo di aiuto.
Art. 15
Trasparenza dell’aiuto
1. Gli aiuti concessi sulla base del presente decreto assumono la forma di sovvenzioni e, ai sensi dell’art. 5, paragrafo 2, lettera a) del regolamento (UE) n. 702/2014, sono considerati aiuti «trasparenti».
Art. 16
Effetto di incentivazione
1. Ai fini del rispetto del principio secondo cui gli aiuti siano «necessari e costituiscano un incentivo all’ulteriore sviluppo dell’attività» (c.d. effetto incentivazione), ai sensi dell’art. 6, paragrafo 2 del regolamento (UE) n. 702/2014, il soggetto proponente per beneficiare dei contributi, deve presentare domanda di contributo scritta, prima dell’avvio delle attività per le quali chiede l’aiuto, nella quale sono contenute le informazioni previste dal sopracitato art. 6, paragrafo 2.
Art. 17
Pubblicazione
1. Il Ministero trasmette alla Commissione europea, mediante il sistema di notifica elettronica della Commissione ai sensi dell’art. 3 del regolamento (CE) n. 794/2004, una sintesi degli aiuti previsti nel presente decreto e nei provvedimenti attuativi nel formato standardizzato di cui all’allegato II del regolamento 702/2014.
2. Il Ministero provvede alla pubblicazione del presente decreto e degli atti successivi secondo le disposizioni di cui all’art. 9 del regolamento (UE) 702/2014.
3. Il presente decreto è trasmesso agli organi di controllo ed è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
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